Favoreggiamento personale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 4 giugno 2019, n. 24883.

La massima estrapolata:

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con cui era stata ritenuta la sussistenza dell’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa nei confronti di un consulente trascrittore, autore dell’alterazione del contenuto di taluni dialoghi intercettati, considerando insufficiente l’affermazione secondo cui il favore reso ai favoreggiati si sarebbe tradotto in un aiuto all’intera organizzazione, in quanto un tale ausilio non poteva derivare ex se dalle mere connotazioni soggettive dei favoriti, in assenza di un effettivo contributo a vantaggio del gruppo).

Sentenza 4 giugno 2019, n. 24883

Data udienza 15 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/05/2018 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DALL’OLIO Marco, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato l’appellata sentenza del 1 aprile 2014, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge in ordine a due episodi – unificati sotto il vincolo della continuazione – di favoreggiamento personale aggravati dall’agevolazione mafiosa sub capi B) e C), rispettivamente della “(OMISSIS)” nell’articolazione della “cosca (OMISSIS)” (capo B) e della “cosca (OMISSIS)” (capo C). In particolare, al ricorrente e’ contestato di avere redatto, quale consulente tecnico delle difese di (OMISSIS) e (OMISSIS), due relazioni di trascrizione di intercettazioni fra presenti, in talune parti non corrispondenti al reale contenuto dei dialoghi captati e con la consapevolezza di tale falsita’; relazioni che venivano poi allegate dalle difese di (OMISSIS) e (OMISSIS) alle memorie presentate al Tribunale della liberta’ rispettivamente alle udienze del 10 novembre 2010 (capo B) e del 11 giugno 2010 (capo C); fatti entrambi aggravati dall’agevolazione mafiosa, essendo i predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) all’epoca indagati per il delitto di cui all’articolo 416-bis c.p..
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) chiede che il provvedimento sia annullato per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 378 c.p. e articolo 8 c.p.p., per avere la Corte d’appello erroneamente confermato la ritenuta competenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria di Reggio Calabria sebbene, come emerge dalla ricostruzione in atti e riconosciuto dagli stessi giudici di merito, il delitto di favoreggiamento – in quanto istantaneo e di pericolo – si sia consumato in (OMISSIS) ove il ricorrente consegnava agli interessati gli elaborati tecnici di trascrizione da egli redatti. Sottolinea altresi’ l’erroneita’ dell’assunto dei giudici della cognizione, secondo il quale la fattispecie si sarebbe perfezionata soltanto al momento in cui le informazioni “deviate” (le consulenze mendaci) venivano prodotte all’A.G. di Reggio Calabria, atteso che – per costante giurisprudenza di legittimita’ – gli effetti della condotta agevolatrice fuoriescono dal novero degli elementi costituitivi del delitto.
2.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 378 c.p. e articoli 192, 533 e 125 c.p.p., per avere il Collegio di merito ritenuto erroneamente integrato il reato sebbene (OMISSIS) abbia agito come esperto ausiliario del difensore, alcune volte senza un formale incarico, senza alcun preventivo giuramento o obbligo di dire il vero e fornendo alla parte privata un elaborato di trascrizione delle intercettazioni – in ipotesi d’accusa mendace – privo di un’intrinseca valenza probatoria, comunque corredato da un CD riproducente i file audio copiati dagli originali e dunque inidoneo a fuorviare il corso della giustizia. D’altro canto, mancherebbe comunque la prova della coscienza e volonta’ dell’imputato di travisare i dati, avendo lo stesso Prof. (OMISSIS) motivatamente riconosciuto l’oggettiva possibilita’ di una percezione difforme dei dialoghi registrati.
2.3. Violazione di legge penale in relazione agli articoli 378, 157 e 158 c.p., per avere il Giudice d’appello omesso di dichiarare la prescrizione dei reati in quanto commessi rispettivamente l'(OMISSIS) (capo C) ed il (OMISSIS) (capo B).
2.4. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per avere la Corte distrettuale stimato erroneamente integrato l’elemento circostanziale in oggetto, sebbene (OMISSIS) abbia agito – secondo la stessa ipotesi d’accusa – a vantaggio di (OMISSIS) e (OMISSIS), all’epoca dei fatti indagati di mera partecipazione all’associazione mafiosa senza alcun ruolo apicale, sicche’ non puo’ ritenersi che l’imputato abbia mosso al fine di agevolare, anziche’ i singoli, l’intera organizzazione. Dall’altro lato, i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare come il ricorrente abbia agito per effetto della condizione di assoggettamento e sudditanza rispetto alle temibili cosche mafiose insistenti sul territorio.
2.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 62-bis c.p., per avere il Collegio calabrese ingiustificatamente negato l’invocata mitigazione di pena, trascurando di considerare il buon comportamento processuale dell’imputato, la sua condizione di incensuratezza e l’assenza di altre pendenze penali, la lunga restrizione carceraria e domiciliare sofferta nonche’ i modesti ricavi tratti dall’attivita’ di trascrizione.
2.6. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa rinnova la questione concernente la competenza territoriale insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al terzo ed al quarto motivo, assorbenti rispetto alle ulteriori questioni dedotte.
2. (OMISSIS) e’ imputato del delitto di favoreggiamento personale per avere aiutato (OMISSIS) e (OMISSIS) ad eludere le investigazioni cui erano sottoposti in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e, in particolare, per avere stilato, su incarico delle rispettive difese, le relazioni di trascrizione di alcune intercettazioni fra presenti recanti un artato travisamento di alcuni passaggi, poi prodotte al Tribunale del riesame di Reggio Calabria; condotte aggravate dall’agevolazione mafiosa.
2.1. Con specifico riguardo all’elemento circostanziale ora previsto dall’articolo 416-bis.1 c.p. (giusta trasposizione in tale disposizione del previgente L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, ad opera del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, con cui si e’ data attuazione alla cd. riserva di codice), mette conto di rammentare il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ alla stregua del quale, per un verso, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa postula che la condotta sia finalizzata a far si’ che l’associazione tragga nel suo insieme un beneficio, non essendo sufficiente che sia funzionale agli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale, salvo che non risulti l’effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell’organizzazione (ex plurimis Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300); per altro verso, detta aggravante ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l’associazione, con la conseguenza che questo fine deve costituire l’obiettivo “diretto” della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, ne’ il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all’effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell’organizzazione (ex plurimis Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590).
2.2. Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto buon governo il Collegio calabrese la’ dove, da un lato, non ha chiarito se ed in che termini il comportamento del (OMISSIS) volto ad assicurare un supporto di carattere tecnico alle linee difensive di (OMISSIS) e (OMISSIS) – teso, dunque, a fornire un ausilio ad eludere le investigazioni in atto nei loro confronti – si sia risolto anche in un obbiettivo sostegno all’organizzazione criminale tutta, per il ruolo ricoperto dai predetti in seno alla societas sceleris, per il contributo assicurato alla realizzazione del programma criminale, per le loro relazioni con altri sodali o con gli elementi di vertice ovvero per un qualunque altro motivo.
A tale proposito risulta invero del tutto inappagante l’affermazione fatta dal Tribunale (nel passaggio della sentenza di primo grado richiamata dal giudice d’appello) secondo la quale il favore assicurato a (OMISSIS) – “rampante rampollo” dell’omonima cosca (v. pagina 16 della sentenza impugnata) ed a (OMISSIS) – “figlio di uno dei capi storici” dell’omonima cosca (v. pagina 18 della sentenza impugnata) si sarebbe tradotto anche in un aiuto all’intera organizzazione, non potendo detto ausilio derivare ex se dalle mere connotazioni soggettive dei favoriti in assenza di un effettivo contributo a vantaggio di tutto il gruppo.
Ma anche a voler ritenere che il dare aiuto a singoli associati ad eludere le investigazioni si risolva, sul piano oggettivo, in un ausilio a favore di tutto il gruppo – contribuendo ad evitare la sottoposizione di essi ai provvedimenti dell’A.G. che ne impediscano o limitino l’operativita’ in seno alla consorteria criminale si’ da comportare un indebolimento dell’intera cosca o possibili disfunzionalita’ -, non puo’ non rilevarsi come il Collegio distrettuale abbia comunque omesso di illustrare le ragioni in forza delle quali abbia ritenuto provato, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, che (OMISSIS) – quand’anche consapevole della fama criminale di (OMISSIS) e (OMISSIS) – avesse coscienza e, soprattutto, volonta’ di favorire, non i singoli indagati a sottrarsi al procedimento penale, ma anche le loro cosche di appartenenza.
Tale fondamentale snodo della regiudicanda e’ stato risolto dai giudici calabresi evidenziando come la “profusione “dei propri servigi” cosi’ reiterata e diffusa da parte del (OMISSIS)” in favore di famiglie di âEuroËœndrangheta cosi’ note e potenti – con la (per vero contraddittoria) aggiunta che cio’ era avvenuto per un arco temporale di “brevissima durata di appena cinque mesi” in cui si erano collocati gli episodi investigati -, costituisca “un serio indice della volonta’ di “genuflessione” al loro potere” (v. pagina 32 della sentenza impugnata).
Anche a voler prescindere dall’asservita’ del ritenuto stato di assoggettamento del (OMISSIS) rispetto ai suoi clienti – poggiato sostanzialmente sulla notorieta’ della capacita’ di condizionamento dei sodalizi mafiosi operanti in quei territori -, non puo’ sfuggire come, con tale argomentare, la Corte d’appello abbia – illogicamente – finito per scambiare la “causa” dell’agire dell’imputato – id est il suo assoggettamento alla regola del “piu’ forte” (v. pagina 32 della sentenza impugnata) – con la “finalita’” della condotta, essendo invece richiesta stante la natura soggettiva della circostanza aggravante in oggetto – la dimostrazione che lo scopo perseguito dall’agente fosse proprio quello di agevolare non un singolo sodale, ma l’intera consorteria.
2.3. Ritiene il Collegio che i sopra delineati vizi della trama logico argomentativa del provvedimento in verifica non siano suscettibili di emenda nell’ambito di un eventuale giudizio di rinvio. Tenuto conto della puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, la situazione d’incertezza probatoria su tali aspetti (soprattutto quanto al profilo dell’elemento soggettivo) non pare invero poter essere colmata nello sviluppo processuale si’ da consentire l’accertamento al di la’ di ogni ragionevole dubbio dei presupposti della circostanza aggravante in parola, che va pertanto esclusa gia’ in questa Sede.
3. Esclusa la circostanza aggravante per le ragioni sopra illustrate, avendo riguardo ai rispettivi tempi di commissione, i delitti risultano estinti per prescrizione.
3.1. Non v’e’ spazio per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2.
Secondo la costante lezione ermeneutica di questa Corte, in presenza della causa estintiva del reato, il giudice e’ legittimato a pronunciare il proscioglimento nel merito soltanto nei casi in cui dagli atti emergano in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, cosi’ che la valutazione da compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Evidenza d’innocenza del (OMISSIS) che, tenuto conto della ricostruzione storico-fattuale delle vicende operata dai giudici della cognizione – quale e’ delineata nelle decisioni di primo e di secondo grado unitamente considerate -, non sussiste.
3.2. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.

P.Q.M.

Esclusa la circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

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