Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 maggio 2021| n. 20798.

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere.

Il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di prostituzione può concorrere con quello di esercizio di casa di prostituzione, non richiedendo quest’ultimo l’esistenza di una struttura associativa ma soltanto la presenza di un soggetto che sovraintenda alla gestione della casa in posizione sovraordinata rispetto alle prostitute.

Sentenza|26 maggio 2021| n. 20798. Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag: Favoreggiamento della prostituzione – Associazione a delinquere – Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere – Accertamento di una stabile organizzazione di mezzi e di persone – Indeterminatezza del programma criminoso e stabilità del vincolo – Censure di merito – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. SESSA Gennaro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/05/2019 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MANUALII Valentina, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito l’avv. (OMISSIS) del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di (OMISSIS), nonche’ sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di Reggio Calabria per (OMISSIS), dell’avv. (OMISSIS) del foro di Reggio Calabria per (OMISSIS), dell’avv. (OMISSIS) del foro di Reggio Calabria per (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma delle decisioni, appellate dagli imputati, emesse dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria all’esito del giudizio abbreviato e dal Tribunale di Reggio Calabria all’esito del giudizio ordinario, la Corte d’appello di Reggio Calabria, previa riunione dei procedimenti, ai fini che qui rilevano, cosi’ provvedeva: assolveva (OMISSIS) dal reato di cui al capo 4) limitatamente alla condotta di sfruttamento della prostituzione perche’ il fatto non sussiste e, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena nei suoi confronti in anni uno e mesi sei di reclusione e 600 Euro di multa, condizionalmente sospesa; assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui al capo 23) limitatamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione perche’ assorbita nel reato di reclutamento contestato al medesimo capo 23) e, concesse ad entrambe le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena, per ciascuna, in anni uno e mesi sette di reclusione e 900 Euro di multa, condizionalmente sospesa per la sola (OMISSIS); nei confronti degli altri imputati, previa esclusione per tutti dell’aggravante prevista dalla L. n. 75 del 1958, articolo 4, n. 3, in relazione al capo 2) e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche a (OMISSIS), rideterminava la pena in: anni quattro e mesi dieci di reclusione per (OMISSIS); anni tre di reclusione per (OMISSIS); anni due di reclusione a 600 Euro di multa per (OMISSIS); mesi dieci e giorni venti di reclusione e 600 Euro di multa per (OMISSIS).

 

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Nel resto, la Corte d’appello confermava le decisioni impugnate sopra indicate, relative al medesimo procedimento, denominato “(OMISSIS)”, dal nome della struttura che, secondo il costrutto accusatorio, sotto le mentite spoglie dell’omonima associazione ricreativa costituiva una casa di prostituzione (capo 2), attorno alla quale ruotavano i fatti oggetto del processo, sotto la gestione dell’associazione criminosa, contestata al capo 1), dedita, appunto, alla commissione di reati in materia di prostituzione sia all’interno dell’immobile, sia all’esterno, in occasione di eventi presso altri locali del reggino.
2. Avverso l’indicata sentenza, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, in relazione all’elemento oggettivo del reato. Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermato il giudizio di penale responsabilita’ sulla base di un ragionamento congetturale e di elementi indiziari non concludenti, vale a dire l’esame di conversazioni telefoniche a cui la (OMISSIS) non aveva partecipato, la mera deduzione che si via stato un rapporto sessuale e l’affermazione che l’indicazione a un cliente di una prostituta integri una condotta di favoreggiamento di tale attivita’. Evidenzia la ricorrente che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, all’attivita’ di prostituzione si affiancava lo svolgimento di spettacoli a contenuto erotico penalmente irrilevanti, come lo spogliarello e il burlesque, che comportano un corrispettivo economico in favore della ragazza; parimenti, il dialogo intercettato tra la Lagotena e l’ (OMISSIS), laddove la donna chiede la marito se le prestazioni dovevano essere rese in contemporanea o separatamente, non e’ chiaramente indicativo di una prestazione sessuale, essendo compatibile anche con esibizioni erotiche, che, se effettuate separatamente, avrebbero comportato un guadagno maggiore; allo stesso modo, l’estemporaneita’ dell’appuntamento non e’ elemento che rende meno probabile lo svolgimento dell’esibizione. Sotto altro profilo, la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare in ordine al contributo causale fornito dalla condotta della ricorrente, la quale si sarebbe limitata a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, senza compiere atti di vera e propria agevolazione.

 

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3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, in relazione all’elemento soggettivo del reato. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza del dolo con motivazione congetturale, senza considerare che la natura dei contatti e il contenuto delle richieste ordinariamente avanzata rendeva maggiormente plausibile sostenere che la (OMISSIS) intendesse richiedere un’esibizione a connotazione erotica, come aveva fatto in precedenza, e non un atto prostitutivo.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 133 c.p., avendo la Corte territoriale inflitto, in maniera illogica, una pena base irragionevolmente piu’ severa rispetto a quella irrogata nei confronti di altri coimputati, alcuni dei quali gravati da precedenti penali, ovvero autori di condotte piu’ gravi.
4. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), d) ed e), in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, nn. 4, e 8, e articolo 192 c.p.p.. Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe criticamente aderito alla sentenza di primo grado, e considerando che la condotta di reclutamento si realizza allorche’ l’agente si attivi al fine di collocare la vittima nella disponibilita’ del soggetto che intende trarre vantaggio dall’attivita’ di meretricio.
4.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, determinata mediante l’utilizzo di clausole di stile.
5. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 378 c.p.. Argomenta il difensore che la (OMISSIS) non avrebbe dovuto essere condannata per il delitto di favoreggiamento personale di cui al capo 26), perche’, come emerge dall’avviso di conclusioni delle indagini emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica (e, nelle more, anche della richiesta di rinvio a giudizio, poi seguita dal decreto dispositivo del giudizio, allegato dalla ricorrente con i “motivi aggiunti”), la donna avrebbe anche concorso nel reato contestato al capo B), che rappresenta il reato presupposto dell’indicato delitto di favoreggiamento; cio’ comporta l’insussistenza del delitto di favoreggiamento personale, in ragione del ritenuto coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto.
6. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS), tramite il comune difensore di fiducia, e’ affidato a due motivi.

 

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6.1. Con il primo, complesso, motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 416 c.p., commi 1 e 2, L. n. 75 del 1958, articolo 3, nn. 1, 5 e 8, articolo 4, nn. 1, 3 e 7. I ricorrenti, in primo luogo, contestano la sussistenza dl delitto associativo (capo 1), evidenziando, che, ove fosse rinvenibile una qualche responsabilita’, sarebbe applicabile lo schema concorsuale ex articolo 110 c.p., piuttosto che la fattispecie ex articolo 416 c.p., attesa l’assenza di un programma criminoso indeterminato, stante il contenuto periodo di osservazione, pari a soli cinque mesi (da febbraio a luglio 2015). La Corte territoriale, inoltre, avere operato un’indebita equiparazione tra la posizione dell’ (OMISSIS) e quella della (OMISSIS), laddove, a tutto concedere, nei confronti della donna sarebbe configurabile il ruolo di mera partecipe, e non gia’ di promotore. Aggiunge, ancora, il difensore, che difetterebbe un rapporto organico, stabile e gerarchicamente organizzato, ne’ sarebbe possibile ritenere che rapporti di pregressa amicizia siano dimostrativi dell’esistenza di un’associazione per delinquere, e considerando la confusione di ruoli, come ricostruiti dalla Corte territoriale, che renderebbe illogica la delineata strutturazione dell’organizzazione; ad avviso dei ricorrenti, pertanto, non sarebbe ravvisabile alcun vincolo associativo, permanente o comunque stabile, ne’ un programma indeterminato e nemmeno una struttura organizzativa, sia pure minima, sicche’ eventuali responsabilita’ dovrebbero essere inquadrate nell’ambito della fattispecie del concorso di persone nel reato.

 

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Con riguardo, invece, ai delitti di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, difetterebbe, in primo luogo, in capo ai ricorrenti, la consapevolezza di agevolare l’attivita’ di prostituzione, al tal proposito non essendo sufficienti gli annunci pubblicitari a sfondo sessuale, trattandosi al piu’ di una forma di aiuto prestato alla prostituta e non direttamente all’attivita’ da questa esercitata; la motivazione, inoltre, sarebbe illogica laddove, per un verso, riconosce alla (OMISSIS) il ruolo di promotore-organizzatore, e, per altro verso, afferma che la donna e’ stata destinataria, in diverse occasioni, dell’attivita’ di favoreggiamento da parte di soggetti intranei al sodalizio. In relazione alla condotta di sfruttamento della prostituzione, difetterebbe la prova che vi sia stata effettiva appropriazione, da parte di ricorrenti, dei proventi derivanti dall’attivita’ di meretricio, in assenza di perquisizioni e di sequestri, nonche’ di accertamenti patrimoniali, e considerando, in ogni caso, che non vi sarebbe prova dell’attivita’ di prostituzione, in quanto nel locale venivano effettuati spettacoli di contenuto erotico. Quanto all’esercizio della casa di prostituzione (capo 2), non e’ stato appurato non solo che nei locali dell’associazione avvenissero prestazioni sessuali, ma nemmeno se l’ipotizzata attivita’ di meretricio fosse esercitata contemporaneamente da parte di piu’ ragazze. Aggiungono i ricorrenti che i riferimenti, nelle intercettazioni, al prezzo delle prestazioni sessuali delle ragazze sarebbero rimasti privi di riscontro, e che gli annunci pubblicitari erano meramente allusivi, sicche’ non ogni spettacolo aveva natura sessuale, e, in ogni caso, non vi sono evidenze per escludere che l’eventuale attivita’ di meretricio fosse il frutto di autodeterminazione da parte delle ragazze.
6.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 62 bis c.p., avendo la Corte territoriale negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione omnicomprensiva, considerando che i ricorrenti sono incensurati, cio’ che deve essere apprezzato quale potenziale sintomo dell’occasionalita’ nella condotta.
7. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a due motivi.
7.1. Con il primo, complesso, motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3. Evidenzia il difensore che il (OMISSIS) sarebbe non un soggetto che indirizza conoscenti verso la prostituta, bensi’ un mero cliente, e quindi, difetterebbe la posizione di “terzieta’” che connota la condotta di favoreggiamento, la quale, per definizione, sarebbe incompatibile con quella, appunto, di cliente. La Corte territoriale avrebbe percio’ errato, laddove ha valorizzato la connotazione di separatezza dei singoli rapporti, perche’ significa attribuire penale rilevanza a un dato neutro ed occasionale, legato ai gusti sessuali del rapporto di meretricio.
2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione al requisito di novita’ del rapporto con i soggetti di cui al fatto del 12 giugno 2015 e di efficacia causale della condotta del ricorrente. La Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, avrebbe motivato in maniera incongrua l’asserzione circa il fatto che i due soggetti intervenuti presso il luogo di svolgimento dell’attivita’ di meretricio (tali (OMISSIS) e (OMISSIS), rimasti ignoti) si accostassero per la prima volta ai servizi della prostituta ed in ragione di un’azione interpositiva riconducibile al (OMISSIS).

 

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8. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a tre motivi.
8.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), con riferimento all’articolo 416 c.p.. Sostiene il difensore che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la penale responsabilita’ dell’imputato per il delitto associativo, senza considerare che il (OMISSIS) si recava presso la casa di via (OMISSIS) perche’ invitato da un suo collega, l’ (OMISSIS), per trascorrere serate in sua compagnia, considerando anche la sua difficile situazione familiare, ossia la separazione dalla moglie. Aggiunge il difensore che le intercettazioni telefoniche non vedono coinvolto il (OMISSIS), il quale e’ stato sorpreso all’interno della casa in sole tre occasioni (9, 17 e 30 giugno 2015) durante tutto l’arco delle indagini, sicche’ dagli atti non emergerebbe la prova di una sua partecipazione al sodalizio. Ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe travisato il contenuto della conversazione n. 103 del 9 giugno 2015, dalla quale, per contro, emergerebbe l’estraneita’ del (OMISSIS), essendo inverosimile che costui, ritenuto l’uomo di fiducia dell’ (OMISSIS), non conoscesse (OMISSIS), ne’ sapesse se costui venisse o meno pagato all’ (OMISSIS), il quale, peraltro, parlando delle problematiche della gestione della casa, si esprime in prima persona; la Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di rispondere alle argomentazioni difensive, dedotte con l’atto di appello, con riferimento al tempus commissi delicti dei delitti di cui ai capi 1) e 2), considerando che i primi indizi di reato a carico del (OMISSIS) si collocano a partite dal 9 giugno 2015, mentre i due reati in esame sono contestati a partire dal settembre 2014.

 

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8.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 1. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe confermato la penale responsabilita’ per il delitto di cui al capo 2) utilizzando il medesimo, e scarno, materiale probatorio posto a fondamento della penale responsabilita’ per il delitto di cui al capo 1), in ogni caso travisando il contenuto della conversazione n. 298 del 18 giugno 2015, riportata nel ricorso (p. 19-20), in quanto: a) non si ha certezza della consegna di denaro dell’ (OMISSIS) al (OMISSIS); b) l’ (OMISSIS) si sfoga con il (OMISSIS), ma non gli ordina alcunche’; c) e’ l’ (OMISSIS) che si offre volontariamente di intervenire; d) e’ (OMISSIS) che chiede all’ (OMISSIS) se paga (OMISSIS) per la sua attivita’. Parimenti, i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato la conversazione n. 607 del 30 giugno 2015, parimenti riportata nel ricorso (p. 23-24), da cui emergerebbe l’estraneita’ del (OMISSIS), il quale si reca presso la casa solo perche’ invitato dall’ (OMISSIS) e per far compagnia a quest’ultimo. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe dato risposta all’argomentazione difensiva secondo cui mai il (OMISSIS) si reco’ in assenza dell’ (OMISSIS) presso la casa di tolleranza per gestire le serate e per supervisionare il comportamento dei presunti sodali, ne’ avrebbe valutato la conversazione n. 13436 del 17 giugno 2015, riportata per stralcio (p. 25 – p. 26 del ricorso), da cui emerge che l’ (OMISSIS) non fa il nome di (OMISSIS), come pure risulta dalla telefonata n. 299 del 18 giugno 2015 (riportata a p. 27 del ricorso).
8.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), con riguardo all’articolo 62 bis c.p., avendo la Corte territoriale negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione illogica, perche’, da un lato, ha ritenuto i precedenti penali di non particolare gravita’ e risalenti nel tempo e, su tale presupposto, ha escluso la recidiva, e, dall’altro, ha valutato detti precedenti come ostativi al rinascimento delle attenuanti in esame; in ogni caso, la Corte d’appello non ha valutato le dichiarazioni rese dall’imputato, utili per la ricostruzione del fatto.
9. All’odierna udienza, l’avv. (OMISSIS) ha depositato una nota redatta dall’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), con cui deduce la violazione degli articoli 270 e 191 c.p.p., in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), lamentando l’inutilizzabilita’ dell’intercettazione n. 3182 del 6 giugno 2015, ore 18.26, posta a fondamento del giudizio di penale responsabilita’ per il capo 26), in quanto il delitto di favoreggiamento personale non rientra nei limiti edittali previsti dall’articolo 266 c.p.p..

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili perche’, a fronte di due decisioni che forniscono una ricostruzione della vicenda lineare, con corretta applicazione dei principi e motivazione immune da vizi logici, i ricorrenti ripropongono censure, per larga parte di merito, che hanno trovano gia’ adeguata risposta nella sentenza impugnata.
2. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile.
3. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ generico e fattuale.
3.1. La Corte territoriale ha desunto la sussistenza della condotta di favoreggiamento della prostituzione, contestata alla ricorrente al capo 5), dal fatto che l’ (OMISSIS), il dominus della casa di prostituzione di via (OMISSIS), comunicava alla moglie la richiesta che aveva ricevuto dalla (OMISSIS) in merito alle prestazioni a pagamento della (OMISSIS) in favore di due clienti, poi effettivamente eseguite in favore di uno di essi, tale (OMISSIS), accompagnato sul posto proprio dalla (OMISSIS). Orbene, la Corte territoriale, con logica motivazione, ha confutato la tesi alternativa prospettata dalla difesa, qui nuovamente riproposta, ossia che si trattasse di un mero spettacolo di burlesque, essendo incompatibile con una serie di elementi puntualmente elencati, vale a dire: 1) l’esistenza di trattative tra moglie e marito in merito ai compensi della moglie messi in comparazione con altra analoga richiesta da parte della (OMISSIS); 2) l’esigenza di chiarire se la prestazione della (OMISSIS) dovesse essere resa in contemporanea o separatamente in favore dei due clienti indicati dalla ricorrente al fine di valutare la convenienza dell’affare; 3) la circostanza che si trattava di prestazioni personalizzate al di fuori di serate organizzate; 4) il fatto che l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) abbiano usato termini, quali “discorrere” e “servizio fotografico”, che, tra i due, per come emerso nel corso delle attivita’ di intercettazione e poi concretamente riscontrato dai servizi di o.c.p., erano indicativi di prestazioni sessuali a pagamento.
3.2. A fronte di tale motivazione, aderente alle risultanze processuali ed immune da aporie logiche, la ricorrente si limita a riproporre una spiegazione alternativa, gia’ argomentatamente disattesa dai giudici di merito, e, quindi, non ammissibile in sede di legittimita’.
4. Le medesime conclusioni vanno affermate in relazione al secondo motivo.
4.1. Anche in tal caso, la Corte di merito ha logicamente spiegato la consapevolezza della (OMISSIS) circa la natura sessuale delle prestazioni della Logatata in favore del cliente condotto dalla ricorrente nella casa di prostituzione di via (OMISSIS); la Corte d’appello, invero, ha osservato che, poiche’ e’ provato che l’ (OMISSIS), per conto della (OMISSIS), aveva richiesto le prestazioni sessuali alla (OMISSIS) – come dimostrato dal fatto che i due si siano riferiti al “servizio fotografico”, sintagma che, appunto, stava ad indicare prestazioni si tipo sessuale – e’ del tutto illogico che chi aveva formulato tale richiesta all’ (OMISSIS), ossia la (OMISSIS), fosse ignara del contenuto della prestazione richiesta. In altri termini, poiche’ l’ (OMISSIS) era il trait d’union tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), laddove ha prospettato alla moglie la richiesta di prestazioni di natura sessuale, e’ del tutto evidente che cio’ rispecchiava, a sua volta, la richiesta che gli era stata avanzata dalla (OMISSIS), la quale, dunque, era perfettamente consapevole del tipo di prestazione praticato dalla (OMISSIS).

 

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4.2. Anche in tal caso, la ricorrente, laddove propugna una diversa lettura dei dati probatori, dimentica che alla Corte di cassazione e’ preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
5. Il terzo motivo, con cui si deduce l’asserita disparita’ di trattamento sanzionatorio tra coimputati, e’ inammissibile perche’ generico.
Come affermato da questa Corte di legittimita’, in tema di ricorso per cassazione, non puo’ essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, dep. 30/06/2015, La Penna, Rv. 264020, Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880). Nel caso di specie, il motivo e’ inammissibile, non solo perche’ non sono state enunciate le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena con la specificita’ che il motivo di impugnazione necessariamente richiede, ma anche, e soprattutto, perche’ gli imputati, a cui sarebbe stato praticato un piu’ favorevole trattamento sanzionatorio, sono stati condannati per fatti di reato diversi da quello per il quale e’ stata affermata la penale responsabilita’ della ricorrente.
6. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile, essendo i motivi totalmente generici.
7. In ordine al primo motivo, si osserva che esso e’ sviluppato attraverso la mera esposizione di massime giurisprudenziali relative, in particolare, alla valutazione della prova indiziaria e, in misura di minore, al delitto di reclutamento della prostituzione, ma senza la benche’ minima correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, cio’ che determina l’inammissibilita’ del motivo (ex multis, Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).
Ai fini della validita’ del ricorso per cassazione occorre, infatti, che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificita’ e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificita’ dei motivi non puo’ essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilita’ del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. E’ quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti, ovviamente, delle censure di legittimita’, censure che, come anticipato, sono totalmente assenti, e cio’ nonostante la posizione della ricorrente sia stata ampiamente esaminata dalla Corte territoriale (cfr. p. 63 ss. della sentenza impugnata).

 

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8. Eguali considerazioni valgono in relazione al secondo motivo, in cui, parimenti, non vi e’ traccia di alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, avendo la ricorrente genericamente evocato l’impiego di formule di stile con riguardo al trattamento sanzionatorio, laddove, invece, la Corte territoriale (p. 68 e 69) ha rideterminato la pena nel minimo edittale, ha riconosciuto nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche – in relazione allo scarso peso dei precedenti e, soprattutto, alla giovane eta’ dell’imputata e alla conseguente correlata immaturita’ -, operando un aumento del tutto contenuto per la continuazione.
9. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile.
10. Va premesso che la ricorrente ha riportato condanna per i reati di concorso nel delitto di reclutamento della prostituzione – in esso assorbito il delitto di favoreggiamento -, contestato al capo 23), e di favoreggiamento personale, ascrittole al capo 26).
Il ricorso non muove alcuna censura in relazione alla ricostruzione dei fatti di reato, limitandosi a contestare la sussistenza del solo delitto di favoreggiamento sul presupposto che, nei confronti della (OMISSIS), nell’ambito di altro procedimento pendente avanti l’A.G. di Catanzaro, e’ stato richiesto e quindi disposto il rinvio a giudizio per il delitto di cui al capo B) del presente procedimento, ossia il reato presupposto del delitto ex articolo 378 c.p., di cui all’indicato capo 26).
11. Cio’ posto, se e’ vero che, come costantemente predicato da questa Corte di legittimita’, in forza dell’ebpressa clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta nell’articolo 378 c.p., il delitto di favoreggiamento personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, ne’ oggettivamente ne’ soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto (Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, dep. 24/04/2013, P.G. in c. Cuffaro, Rv. 255838; Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, dep. 28/05/2008, Mori, Rv. 240062), e’ anche vero che la clausola di sussidiarieta’ di cui all’articolo 378 c.p., comma 1, opera quando uno dei reati costituisce estrinsecazione dell’altro integrando la medesima condotta sia il concorso nel reato presupposto, sia il favoreggiamento, mentre tale incompatibilita’ non sussiste quando la condotta favoreggiatrice e’ diversa, sul piano funzionale, temporale e ontologico, da quella del reato presupposto (Sez. 6, Sentenza n. 27908 del 23/09/2020, dep. 07/10/2020, Miucci, Rv. 279622).
L’applicazione di tali principi al caso di specie implica, evidentemente, valutazioni di fatto, che competono alla sede di merito.
12. In ogni caso, e’ dirimente osservare che, nel presente processo, alla ricorrente e’ contestato il solo delitto di cui all’articolo 378 c.p., in relazione al quale, come anticipato, con riferimento alla sussistenza del fatto, non viene mossa alcuna censura.
Deve percio’ ritenersi che, sulla base della duplice e convergente valutazione operata dai giudici di merito, la (OMISSIS) abbia aiutato (OMISSIS) e (OMISSIS) ad eludere le investigazioni in ordine al delitto descritto al capo B), avvertendoli della presenza di un posto di blocco da parte della p.g. operante nelle vicinanze di via (OMISSIS), nella quale era in corso l’attivita’ di meretricio.

 

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

Di nessuna rilevanza e’ la circostanza che il reato di cui al capo B) sia contestato alla ricorrente in un diverso e successivo procedimento penale, non sussistendo alcuna incompatibilita’ logica e giuridica con l’affermazione della penale responsabilita’, nel presente processo, del delitto di favoreggiamento personale, non trattandosi dello stesso fatto: solo in tale evenienza trova applicazione la regola del ne bis in idem, in forza della quale, a date condizioni (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, P.G. in c. Donati, Rv. 231800), e’ impedita la prosecuzione dell’azione penale nel procedimento cronologicamente posteriore, e non del precedente.
Evidentemente l’intervenuta condanna definitiva per il delitto di favoreggiamento potra’ essere valutata, secondo i principi dinanzi indicati, nell’ambito del diverso e successivo procedimento in cui alla (OMISSIS) viene ascritto il concorso nel delitto di cui al capo B).
13. Quanto, infine, all’asserita inutilizzabilita’ della dell’intercettazione n. 3182 del 6 giugno 2015, ore 18.26 – inutilizzabilita’ rilevabile d’ufficio, a prescindere dalla tardivita’ del motivo nuovo – e’ dirimente osservare che la stessa (OMISSIS), nel corso dell’interrogatorio, ha ammesso di avere avvisato la (OMISSIS) circa la presenza della p.g. nei pressi dalla casa di prostituzione, pur fornendo un diverso significato a quell’avvertimento, ossia sostenendo che l’autovettura dell’ (OMISSIS) non fosse in regola (cfr. p. 65 della sentenza impugnata).
Di conseguenza, l’eccezione di inutilizzabilita’, quand’anche fondata, e’ del tutto ininfluente, perche’ le circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio di penale responsabilita’ risultano delle stesse dichiarazioni dell’imputata rese nel corso dell’interrogatorio.
13. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e’ inammissibile.
14. Il primo motivo e’ manifestamente infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
15. Per dare un ordine logico alla trattazione delle questioni dedotte dai ricorrenti, occorre prendere le mosse delle censure dirette a contestare la sussistenza del delitto associativo.
15.1. Secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ai fini della configurabilita’ del delitto di associazione per delinquere e’ necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013 – dep. 13/05/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011 – dep. 31/01/2012, Papa e altri, Rv. 251562). L’associazione per delinquere si caratterizza, quindi, per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dalla tendenziale indeterminatezza del programma criminoso; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998 – dep. 25/09/1998, Rossi e altri, Rv. 211403). Va, altresi’, precisato che la realizzazione di una sola tipologia di delitti, quale scopo dell’associazione, non si pone in contrasto con il carattere indeterminato del programma criminoso, giacche’ esso attiene al numero, alle modalita’, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono percio’ anche integrare violazioni di un’unica disposizione di legge, senza che cio’ incida sulla configurabilita’ del delitto associativo.
15.2. Cio’ chiarito in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’articolo 416 c.p., la differenza tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato risiede nell’oggetto dell’accordo: nel primo caso e’ finalizzato all’attuazione di un programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall’effettiva commissione dei singoli reati programmati; nel secondo, invece, viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di piu’ reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende tutti.

 

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

Deve percio’ darsi continuita’ all’indirizzo secondo cui il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede non nel profilo organizzativo, che ben puo’ essere comune in entrambi i casi, ma nel fatto che, con riguardo all’ipotesi di cui all’articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, l’accordo criminoso e’ occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di piu’ reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014 – dep. 25/08/2014, Torchia, Rv. 260292).
16. Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi indicati, avendo ritenuto, con logica motivazione, la sussistenza del delitto associativo, il quale aveva una portata operativa che andava ben oltre la casa di via (OMISSIS), stabilmente adibita a casa di prostituzione.
Invero, si e’ accertata una stabile organizzazione di mezzi (l’immobile di via (OMISSIS), strutturato in funzione, come detto, di casa di prostituzione, sulla quale si tornera’ oltre, i mezzi di trasporto per l’accompagnamento delle ragazze, molte della quali provenienti dalla Sicilia, i mezzi di pubblicita’ sia cartacei, sia on line, con la predisposizione di due siti ad hoc) e di persone, con ruoli definiti, idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira dai sodali, ossia l’esecuzione di spettacoli sessuali costituenti direttamente meretricio, in ragione della possibilita’ dei clienti di interagire con le ragazze, o, comunque, ad esso finalizzati, e, quindi, alla commissione di un numero indeterminato di reati in materia di prostituzione.
La Corte d’appello ha evidenziato come la realizzazione di tali delitti avvenisse non solo all’interno della casa di prostituzione, secondo un preciso modus operandi, che prevedeva un iniziale spettacolo sessuale con interazione dei clienti compreso nel prezzo dell’ingresso, seguito da prestazioni sessuali complete riservate a fronte di un corrispettivo ulteriore, ma in altri locali, sia cittadini che dell’intera provincia, in cui venivano richieste le prestazioni delle ragazze gestite dal’associazione.
Diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, il periodo di attivita’ associativa registrato durante le indagine abbraccia tutto l’arco delle indagini, sviluppatesi in circa un anno: dalla prima perquisizione effettuata il 10 febbraio 2015 sino alla verifica conclusiva, rappresentata dal servizio di osservazione esterna del 9 febbraio 2016; a chiusura della investigazioni, in cui fu accertata la perdurante attivita’ della casa di prostituzione di via (OMISSIS), e considerando che i servizi di osservazione e le intercettazioni telefoniche e ambientali, protrattesi da febbraio a luglio 2015, hanno accertato che l’attivita’ di prostituzione veniva esercitata con continuita’ sia all’interno della casa – dove, con regolarita’, il martedi’ e il venerdi’ si tenevano gli indicati spettacoli, oltre ad altri appuntamenti, su richiesta, per singoli e gruppi – sia in altri locali del reggino, talvolta imprecisati, altre volte individuati per il Comune di riferimento (come (OMISSIS)) ovvero, in alcuni casi, chiaramente nominati (come il (OMISSIS) e la pizzeria (OMISSIS)). A conferma dell’indeterminatezza del programma criminoso e della stabilita’ del vincolo, i giudici di merito hanno evidenziato come l’attivita’ illecita fosse proiettata al futuro, in quanto, secondo quanto emerso dal materiale captativo, l’ (OMISSIS) aveva in programma l’apertura di sedi secondarie, sia in (OMISSIS) (con l’acquisizione di una villa nella frazione Aretina), sia in (OMISSIS) – in particolare a (OMISSIS) – sia all’estero, come a (OMISSIS).
17. Venendo ora al ruolo della (OMISSIS), la Corte territoriale ha ribadito, nel solco tracciato dal primo giudice, il ruolo di promotore e di organizzatore, sia perche’ insieme al marito, l’ (OMISSIS), aveva fondato la casa di prostituzione di via (OMISSIS), sia perche’, oltre ad essere la principale prostituta del gruppo, organizzava, insieme al marito, l’attivita’ illecita, reclutando le ragazze, mantenendo i contatti con loro e accompagnandole nelle serate esterne, fissando gli appuntamenti con i clienti, sovraintendendo al buon andamento della casa di prostituzione. Si tratta di un giudizio di fatto logicamente motivato, che la ricorrente contesta in maniera del tutto generica.
Si osserva, infine, che non vi e’ alcuna contraddizione, ne’ logica, ne’ giuridica, tra il ritenuto ruolo di promotore e organizzatore ascritto alla (OMISSIS) con la condotta di favoreggiamento della prostituzione, in suo favore, da parte di soggetti intranei al sodalizio, trattandosi di condotte del tutto autonome e, anzi, rientrando il delitto di favoreggiamento tra quelli presi di mira dall’associazione.

 

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18. Quanto al delitto di cui al capo 2), si rammenta che, ai fini dell’integrazione del reato di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, articolo 3, comma 1, n. 1, la nozione di “casa di prostituzione” implica necessariamente la presenza di una pluralita’ di persone esercenti il meretricio, con facolta’, per chiunque ne abbia conoscenza, di poter accedere liberamente in quel luogo (Sez. 3, n. 29421 del 07/03/2019, dep. 05/07/2019, P., Rv. 276357; Sez. 3, n. 13005 del 27/11/2014, dep. 27/03/2015, Di Palma, Rv. 262856).
Si e’ inoltre condivisibilmente affermato che il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di prostituzione puo’ concorrere con quello di esercizio di casa di prostituzione, non richiedendo quest’ultimo l’esistenza di una struttura associativa ma soltanto la presenza di un soggetto che sovraintenda alla gestione della casa in posizione sovraordinata rispetto alle prostitute (Sez. 3, n. 9447 del 21/01/2010, dep. 10/03/2010, Memoli, Rv. 246342: fattispecie nella quale un circolo, adibito a casa di prostituzione, era gestito da un intero nucleo familiare).
19. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, avendo accertato che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, l’edificio ubicato in via (OMISSIS) fosse stabilmente adibito a casa di prostituzione, come appurato sin dalla prima perquisizione effettuata il 10 febbraio 2015, alla presenza, tra gli altri, dell’ (OMISSIS) e della (OMISSIS); in quell’occasione, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la p.g. verifico’ che l’immobile, diviso su due livelli, non era compatibile con l’uso abitativo che risultava dal contratto di locazione intestato all’ (OMISSIS), in quanto si caratterizzava per la presenza di luci deboli, laser che proiettavano disegni, un sottofondo sonoro e profumi intensi; all’interno dell’edificio furono rinvenuti profilattici, mascherine, un simbolo fallico di gomma, oli per il corpo, curricula di ragazze in cerca di occupazione, varie tessere del club (OMISSIS), numerosi bigliettini con nomi di uomini associati a numeri di telefono e, a volte, di stanza.

 

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Dalla successiva attivita’ di indagine (servizi di o.c.p., videoriprese esterne e attivita’ di captazione), di cui danno conto i giudici di merito, emerse in maniera in equivoca che, nell’arco di meno di un mese (giugno 2015), si erano tenuti nove spettacoli erotici, che avvenivano stabilmente il martedi’ e il venerdi’ con le stesse modalita’: i clienti corrispondevano una somma iniziale per assistere, al piano terra, ad uno spettacolo di contenuto sessuale da parte di prostitute seminude, con la possibilita’ di interagire con loro, cio’ che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, integra gia’ l’attivita’ di prostituzione, posto che un atto sessuale diventa atto di prostituzione in presenza dell’elemento si’nallagmatico retributivo (cfr. Sez. 3, n. 46463 del 09/06/2017 – dep. 10/10/2017, G, Rv. 271151); chi voleva, corrispondendo un’ulteriore somma di denaro, si recava al piano superiore per consumare, in una delle stanze riservate, la prestazione sessuale con una o piu’ ragazze. In aggiunta a tali serate, dalle conversazioni intercettate e’ altresi’ emerso che venivano presi appuntamenti per soddisfare specifiche richieste sessuali di determinati clienti, anche considerando, come anticipato, che la casa era pubblicizzata attraverso due siti internet, riconducibili all’ (OMISSIS) e alla (OMISSIS), sui quali vi era l’immagine del locale e dei servizi forniti, dai chiari contenuti sessuali, tra cui uno strip hard che sarebbe proseguito con un allusivo “qualcos’altro”, servizi offerti da donne, tra cui la stessa (OMISSIS), chiamata “(OMISSIS)”.
A fronte di tale ricostruzione, i ricorrenti oppongono censure generiche e fattuali, che non possono trovare ingresso in sede di legittimita’.
20. Venendo ora alle contestazioni dirette a censurare, con riguardo ai numerosi delitti scopo, la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, di agevolare l’attivita’ di prostituzione e l’assenza di una condotta di sfruttamento, per l’assenza di prova dell’appropriazione, da parte di ricorrenti, dei proventi derivanti dall’attivita’ di meretricio, si osserva che dette censure appaiono generiche, non solo perche’ sono dedotte in maniera omnicomprensiva, senza un puntuale confronto con le singole imputazioni, ma perche’, ancora una volta, non si misurano criticamente con l’ampia motivazione della sentenza impugnata, la quale evidenziava come dette censure, gia’ dedotte con l’atto di appello, fossero totalmente disancorate delle emergenze investigative.
20.1. La Corte territoriale, infatti, quanto all’asserita “buona fede” dell’ (OMISSIS) e della (OMISSIS), ha evidenziato, invece, per un verso, che l’attivita’ che si svolgeva all’interno della casa di via (OMISSIS) era offerta attraverso i due siti internet, gestiti dalla coppia, in modo chiaro, ancorche’ allusivo (p. 40), e, per altro verso, come dalle numerosissime intercettazioni telefoniche intercettate traspaia, in maniera chiara ed univoca, la piena consapevolezza in ordine all’attivita’ di prostituzione che svolgevano le ragazze, da loro gestite, all’interno della casa di prostituzione; la conclusiva conferma di cio’, come sottolineato dalla Corte d’appello, deriva dall’avvertimento loro fornito il 6 giugno 2015 dalla (OMISSIS), subito dopo avere subito un controllo di p.g. all’uscita della casa di prostituzione: un avvertimento che non trova logica spiegazione se non nella piena consapevolezza, da parte degli imputati, dell’illiceita’ penale dell’attivita’ da loro svolta.
20.2. In relazione al preteso difetto di lucro, la Corte territoriale ha messo in luce non solo i continui riferimenti, nelle intercettazioni telefoniche, al prezzo delle prestazioni sessuali delle ragazze all’interno della casa di via (OMISSIS), ma anche gli elementi probatori dimostrativi della forza economica di tale attivita’ imprenditoriale, che pure risultano dalle intercettazioni telefoniche, da qui emerge: che l’ (OMISSIS) riconosceva di avere recuperato tutti gli investimenti iniziali compiuti nel locale di via (OMISSIS) (tel. n. 27 del 8 giugno 2015); che la (OMISSIS) prospettava nuovi investimenti diretti a soddisfare un maggior numero di clienti con l’acquisizione di una villa “immensa” con piscina, idonea ad accogliere cinquemila persone nel periodo estivo (tel. n. 244 del 10 giugno 2015); che alcune prostitute erano al corrente della volonta’ dell’associazione di organizzazione “serate” in altre regioni d’Italia e persino in (OMISSIS) (tel. n. 343 del 19 giugno 2015).
Si tratta, anche in tal caso, di una motivazione adeguata e aderente ai dati probatori, che, quindi, non merita censura.

 

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22. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha negato, nei confronti di taluni imputati, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione omnicomprensiva, evidenziando una serie di elementi concorrenti, quali i precedenti penali, l’assenza di un’effettiva collaborazione o, comunque, di condotte apprezzabili ai sensi dell’articolo 62 bis c.p., e l’obiettiva gravita’ delle rispettive condotte poste in essere.
Se e’ vero che i ricorrenti sono incensurati, in ogni caso rimangono fermi gli altri elementi indicati dalla Corte territoriale, ossia l’assenza di condotte valutabili a tale scopo e la gravita’ della condotta, come sopra ampiamente descritta, e considerando che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, lo stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo ex articolo 62 bis c.p., comma 3, non puo’, di per se’ solo, giustificare una mitigazione della pena.
23. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile, essendo i motivi, esaminabili congiuntamente essendo connessi, manifestamente infondati.
24. Invero, va data continuita’ al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attivita’ che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare piu’ facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che’ venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’altrui attivita’ di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale condotta (Sez. 1, n. 39928 del 04/10/2007 – dep. 29/10/2007, Elia, Rv. 237871; Sez. 3, n. 47226 del 04/11/2005 – dep. 28/12/2005, Palmiero, Rv. 233268).
Si e’ precisato, inoltre, da un lato, che il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, cosi’ che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa, quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Sez. 3, n. 10938 del 31/01/2001 – dep. 20/03/2001, Dovana E, Rv. 218754); dall’altro, che, per l’integrazione del reato, il quale e’ solo eventualmente abituale, e’ sufficiente un solo fatto di agevolazione (Sez. 3, n. 17856 del 03/03/2009 – dep. 29/04/2009, La Spada, Rv. 243753: fattispecie di favoreggiamento realizzato dalla occasionale messa in contatto tra loro, da parte dell’agente, di cliente e prostituta).
Pienamente allineato a tale ricostruzione e’ il principio, affermato alcuni decenni orsono ma che merita di essere ribadito, secondo cui integra gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione l’azione di presentazione di clienti; infatti questi ultimi/senza l’intermediazione/non verrebbero in contatto con la prostituta (Sez. 3, n. 3825 del 08/02/1983, dep. 28/04/1983, Giglioni, Rv. 158758; in senso conforme Sez. 3, n. 810 del 11/10/1971, dep. 08/02/1972, Bigoto, Rv. 120043).

 

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25. Nel caso di specie, la Corte territoriale si e’ attenuta ai principi dinanzi richiamati, evidenziando che il (OMISSIS) avesse comunicato alla Loqoteta di arrivare alla casa di via (OMISSIS) “tra due minuti”, dicendole che le avrebbe presentato “due amici miei”, tali (OMISSIS) e (OMISSIS) (tel. n. 11717, ore 23.09 del 12 giugno 2015), che effettivamente arrivarono insieme al (OMISSIS) presso la casa di prostituzione, dove poi, separatamente, come inequivocabilmente e’ emerso dalle intercettazioni ambientali, consumarono i rapporti sessuali, cio’ che integra la contestata condotta di favoreggiamento della prostituzione, non essendo contraddetta dal fatto che anche il (OMISSIS) abbia parimenti consumato, con la (OMISSIS), un rapporto sessuale a pagamento.
26. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ ripropone censure, peraltro largamente fattuali, gia’ rigettate dalla Corte territoriale con motivazione esente da violazioni di legge e da illogicita’ manifeste.
27. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ articolato in fatto.
Invero, il ricorrente si limita a contestare, in maniera generica e assertiva, che gli elementi fattuali accertati in sede di merito possano essere ritenuti dimostrativi di una condotta partecipativa, ossia siano sintomatici di un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell’associazione, comportante anche, all’interno di essa, l’assunzione di un ruolo effettivo.
27.1. Viceversa, pienamente aderendo alla ricostruzione operata dal primo giudice, la Corte territoriale ha ribadito l’inserimento del (OMISSIS) nel sodalizio, valorizzando, in primo luogo, il numero e la distribuzione delle serate, presso la casa di prostituzione, a cui egli ha partecipato, ossia tre in meno di un mese (9, 17 e 30 giugno 2015), e l’ultima, a chiusura delle indagini, il 9 febbraio 2016, effettuata per verificare, come e’ stato appurato, la perdurante operativita’ della casa di prostituzione, e considerando che lo stesso (OMISSIS), in sede di interrogatorio, ha ammesso di “avere fatto cento serate” (cfr. p. 28 della sentenza impugnata), pur precisando di essere stato un mero spettatore, spiegazione, questa, che i giudici di merito hanno ritenuto essere smentita dal contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emerge, piuttosto, che il (OMISSIS), anziche’ un ignaro e passivo spettatore, fosse l’uomo di fiducia dell’ (OMISSIS), con il quale si relazionava a proposito della “manchevolezza professionali” degli altri sodali, e, operativamente, stazionando alla reception con funzioni di smistamento dei clienti.
In tal senso, i giudici di merito hanno indicato: 1) la conversazione ambientale del 9 giugno 2015, in cui (OMISSIS) e (OMISSIS), nella sala reception, discutono della condotta di un altro sodale, (OMISSIS), il quale, per mera disattenzione, non aveva imboccato con l’auto l’uscita autostradale di (OMISSIS), dove era diretto per prelevare le prostitute provenienti dalla Sicilia, il che aveva comportato un ritardo nell’esecuzione dello spettacolo; 2) la conversazione ambientale del 17 giugno 2015, da cui emerge (progr. 296 e 297) come il (OMISSIS), unitamente a un altro sodale, (OMISSIS), si trovasse nella reception con il compito di dirigere e organizzare i prive’, che erano al piano superiore, dove i clienti consumavano rapporti sessuali con le ragazze; 3) ancora, la medesima conversazione del 17 giugno (progr. n. 298), da cui risulta che l’ (OMISSIS) avesse contato il denaro, provento dell’attivita’ di meretricio, proprio dinanzi al (OMISSIS), che lo rassicuro’ sulla correttezza dei conti, e, al contempo, che avesse messo a conoscenza l’interlocutore della condotta “poco professionale” dell’ (OMISSIS) (“ci tenta con le artiste”), condotta stigmatizzata dal (OMISSIS), che si offriva di controllare e redarguire il collega, ricevendo l’avallo dell’ (OMISSIS) e della (OMISSIS); 4) la conversazione del 30 giungo 2015 (prgr. n. 607 e 608), in cui (OMISSIS) e (OMISSIS), all’interno della reception, commentano la scarsa qualita’ del lavoro compiuto la sera precedente dall’ (OMISSIS), che, essendo solo, non aveva gestito in maniera adeguata l’attivita’ all’interno della casa (“tutti i divani spostati… con i preservativi supra”); 5) le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), il quale, a ulteriore confutazione della prospettazione difensiva, secondo cui, come detto, (OMISSIS) fosse un mero spettatore, ha invece riferito che costui “portava spesso da mangiare a noi, agli ospiti che c’erano all’interno… e’ capitato pure che dava da bere al bar qualche volta” (p. 27 della sentenza impugnata).

 

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

27.3. A fronte di tale apparato argomentativo, le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili, perche’ finalizzate ad una diversa lettura del contenuto delle conversazioni ambientali.
In ogni caso, la Corte territoriale, con riferimento alla conversazione n. 103 del 9 giugno 2015, ha evidenziato che da essa emerge come il (OMISSIS) ben conoscesse “stu filiuolu”, a cui l’ (OMISSIS) aveva affidato il compito di accompagnare le prostitute, anche se nell’occasione non era stato indicato con il nome, ed essendo irrilevante che il (OMISSIS) fosse a conoscenza della retribuzione che l’ (OMISSIS) versava al (OMISSIS), anche perche’, come emerge dalle conversazioni captate successivamente, l’ (OMISSIS) non ebbe alcuna difficolta’ a ammettere che remunerava l’attivita’ sia del (OMISSIS), sia dell’ (OMISSIS), cosi’ integrando il patrimonio conoscitivo del (OMISSIS) su argomenti che evidentemente non vengono trattati con soggetti estranei al sodalizio.
27.4. Infine, totalmente ininfluente e’ l’asserita omessa risposta al motivo di appello incentrato sull’esatta individuazione del tempus commissi delicti, motivo che, come emerge dall’atto di appello, era finalizzato ad escludere la configurabilita’ di una condotta associativa (cfr. p. 23-25 dell’appello).

 

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

Invero, premesso che la data di commissione del reato e’ stata correttamente contestata ed accertata in relazione al delitto associativo, la condotta partecipativa del (OMISSIS) e’ stata logicamente accertata nei termini dinanzi indicati, e cio’ sul presupposto che gli accertamenti compiuti nel giugno 2015 e nel febbraio 2016, nonche’ le condotte dinanzi indicate, sono chiaramente indicativi di una partecipazione stabile e duratura al sodalizio criminoso.
28. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Molte delle censure, peraltro per larga parte articolate in fatto perche’ attengono a una diversa lettura delle conversazioni intercettate, sono state gia’ esaminate con riguardo alla trattazione del motivo che precede, a cui si rinvia.
Ribadito il principio, dinanzi gia’ richiamato, circa il concorso tra il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di prostituzione e quello di esercizio di casa di prostituzione (Sez. 3, n. 9447 del 21/01/2010, dep. 10/03/2010, Memoli, cit.), e’ del tutto irrilevante che l’affermazione della responsabilita’ si fondi sul materiale probatorio utilizzato in relazione al delitto associativo.
Quanto, infine, alla circostanza che l’ (OMISSIS), in diverse conversazioni, parlasse in prima persona della casa di prostituzione, la Corte di merito ha logicamente spiegato che cio’ era del tutto fisiologico e ben comprendibile, posto che egli ne era il dominus assoluto, avendo stipulato il contratto di locazione dell’immobile ed avviato, insieme alla moglie, l’attivita’ di meretricio, sostenendo le spese e incassando i relativi introiti. Il che, ovviamente, non e’ logicamente incompatibile con il fatto che egli, nella gestione della casa di prostituzione e nell’organizzazione criminale, si facesse coadiuvare da altri soggetti, tra cui, appunto, il (OMISSIS).

 

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

29. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
Invero, non e’ dato ravvisare alcuna illogicita’ nella motivazione, laddove, i precedenti penali sono stati, per un verso, ritenuti ostativi al riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, inidonei a ravvisare la recidiva, stante la diversita’ di valutazioni che il giudice a chiamato a compiere, dovendo egli, in un caso, verificare la presenza di elementi tali da giustificare una riduzione di pena, e, nell’altro, appurare se il nuovo reato, messo in relazione a quello precedentemente commesso, sia espressione di una piu’ accentuata pericolosita’ sociale, che comporta un aumento di pena.
La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall’imputato, pur utili per la ricostruzione del fatto, non siano indicate di resipiscenza e percio’ sono state stimate recessive rispetto agli indicati precedenti penali e alla gravita’ delle condotte ascritte al ricorrente.
Si tratta di un valutazione di fatto logicamente motivata, e percio’ non sindacabile in sede di legittimita’.
30. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

Favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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