Falso innocuo

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 26 giugno 2019, n. 28029.

La massima estrapolata:

Sussiste il falso innocuo quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso a ingannare comunque la fede pubblica.

Sentenza 26 giugno 2019, n. 28029

Data udienza 8 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Rena – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/01/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott.ssa MARINELLI FELICETTA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
udito il difensore
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 8 gennaio 2018 ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima citta’ nei confronti di (OMISSIS), dichiarato colpevole del delitto, continuato, di falso ideologico in atto pubblico commesso in data (OMISSIS), in qualita’ di sovrintendente in servizio presso la Polizia ferroviaria di (OMISSIS), nella redazione di due verbali di rinvenimento di due portafogli, e condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, con la sospensione condizionale.
Con la medesima pronuncia il (OMISSIS) veniva, invece, assolto, ai sensi dell’articolo 530 codice di rito, comma 2, dal delitto di omissione di atti di ufficio, per non avere identificato la persona che gli aveva portato i portafogli rinvenuti in stazione, per mancanza di dolo, e dal delitto di peculato a lui contestato per essersi appropriato della somma di Euro 100 da ciascuno dei portafogli per insussistenza del fatto.
2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia deducendo due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia falsa applicazione della legge penale in relazione al delitto di falso ideologico in atto pubblico, sia sotto il profilo oggettivo che sul piano della offensivita’, nonche’ vizio argomentativo per carenza di motivazione in ordine alle doglianze sollevate nella memoria difensiva ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale nonostante vertesse anche sulla fattispecie di cui all’articolo 479 c.p. e non soltanto sull’aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, (di talche’ stante il nesso con il motivo di appello non potesse ritenersi motivo nuovo, quanto meno, in parte qua).
Lamenta, in particolare, che sia stata esclusa l’ipotesi del cosiddetto falso inutile, censurando la motivazione della Corte nella parte in cui si afferma che cio’ che rileva in questo caso non e’ tanto l’uso dell’atto che viene fatto quanto l’idoneita’ dello stesso ad ingannare la fede pubblica, perche’ la verbalizzazione da parte del pubblico ufficiale e’ un atto che assume rilievo fidefacente a prescindere dal fatto che il documento possa in seguito essere o meno utilizzato nell’ambito di un’indagine della polizia giudiziaria, che il pubblico ufficiale non puo’ e non deve, comunque, escludere.
In definitiva la Corte territoriale avrebbe negato una qualsivoglia applicazione anche della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 49 c.p., in tal modo omettendo, pero’, di valutare la specifica disciplina che regola la fattispecie in esame, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, dalla quale si evince che non sussiste per il pubblico ufficiale che redige il verbale di rinvenimento un obbligo di riportare oltre che le condizioni anche le circostanze in cui l’oggetto e’ stato rinvenuto, dovendo egli limitarsi a una descrizione dello stato e delle condizioni in cui il bene e’ stato trovato nella sede ferroviaria, laddove nel caso di specie il mendacio afferisce unicamente all’identita’ del ritrovatore, circostanza che, invece, alla luce dell’indicata normativa deve ritenersi del tutto ininfluente.
2.2. Col secondo motivo denuncia falsa applicazione della legge penale, segnatamente delle norme di cui agli articoli 43 e 479 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articolo 69, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di falso ideologico in atto pubblico sotto il profilo dell’elemento psicologico, nonche’ vizio argomentativo in ordine alla medesima componente soggettiva, nella parte in cui si sarebbe omesso di considerare le deposizioni dei colleghi e dei superiori dell’imputato, – delle quali si riportano degli stralci – inerenti alla circostanza della mancata conoscenza di una norma specifica che imponesse di identificare sempre colui che consegna gli oggetti rinvenuti nella sede ferroviaria e di annotarne sempre le generalita’ nel verbale di rinvenimento, nonche’ in ordine all’esistenza di una prassi interna agli uffici che non sempre veniva osservata.
Deduce altresi’ vizio argomentativo per manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del falso, l’assoluzione dal reato di omissione di atto di ufficio, quando, in realta’, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, non vi era stata una effettiva percezione e consapevolezza da parte dell’imputato di compiere un illecito.
Egli avrebbe in conclusione agito in perfetta buona fede, anche perche’ non avrebbe avuto alcun motivo di percepire il suo agire successivo come illecito dal momento che non sapeva nemmeno che fosse necessario identificare la persona che gli aveva consegnato i portafogli, ne’ potrebbe sostenersi, come apoditticamente affermato dalla Corte di Appello, che egli l’abbia fatto per cautelarsi da una possibile contestazione disciplinare, di tal che conclude che deve ritenersi del tutto illogica la motivazione della Corte anche in parte qua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) e’ inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo, va preliminarmente osservato che, pure a volersi ritenere ritualmente proposta la doglianza prospettata nella memoria difensiva presentata in appello, si tratterebbe, comunque, per quanto dal medesimo ricorrente precisato, pur sempre di ulteriore esplicitazione di quanto gia’ dedotto nell’atto di appello in ordine alla fattispecie di cui all’articolo 479 c.p., talche’ rispetto ad essa non e’ possibile operarsi delle differenziazioni che portino alla emersione di una mancata considerazione, rilevante, da parte della Corte territoriale, che ha trattato il tema della falsita’ in maniera diffusa, come peraltro aveva gia’ fatto anche il primo giudice, entrando anche nel merito del falso cd. innocuo o inutile e della valutazione dell’elemento soggettivo.
Cio’ posto, passando all’esame delle ulteriori questioni sollevate col primo motivo, riconducibili, in buona sostanza, al medesimo genus della contestazione della sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di falso ideologico in atto pubblico, attaccata sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio argomentativo soprattutto in punto di mancato riconoscimento del cd. falso innocuo, va subito chiarito che esse sono manifestamente infondate.
Ed invero, la Corte territoriale ha escluso il cd. falso innocuo o inutile, motivando che tale e’ il mendacio che determina un’alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto non modificandone il senso, laddove nel caso di specie il sovraintendente (OMISSIS) avrebbe dovuto documentare dove e come era venuto in possesso dei portafogli, sicche’ la falsa attestazione di averli rinvenuti personalmente presso un binario della stazione ha alterato completamente il senso dell’atto e cio’ che esso doveva documentare (cosi’ testualmente a pagina 7 della motivazione).
D’altronde lo stesso (OMISSIS) ha ammesso,- e la circostanza e’ pacificamente emersa -, che i portafogli gli erano stati consegnati da una donna e non rinvenuti da lui personalmente, talche’ non e’ dato intendere su quali basi obiettive l’imputato possa avere affermato, nel “verbale di rinvenimento” che i beni in questione erano stati trovati per caso.
D’altronde, ancora, cio’ che rileva, anche in questo caso, non e’ tanto l’uso dell’atto che viene fatto quanto l’idoneita’ dello stesso ad ingannare la fede pubblica, perche’ la verbalizzazione da parte del pubblico ufficiale e’ un atto che, come efficacemente evidenziato dalla Corte territoriale, assume rilievo fidefacente a prescindere dal fatto che il documento possa in seguito essere o meno utilizzato nell’ambito di un’indagine della polizia giudiziaria, che il pubblico ufficiale non puo’ e non deve, comunque, escludere.
Ne’ potrebbe assumere rilievo, l’ulteriore circostanza indicata, – peraltro per la prima volta col ricorso per cassazione -, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 49 c.p., afferente la specifica disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che si assume calzante al caso di specie, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. Da essa si evincerebbe che non sussiste per il pubblico ufficiale che redige il verbale di rinvenimento un obbligo di riportare oltre che le condizioni anche le circostanze in cui l’oggetto e’ stato rinvenuto, dovendo egli limitarsi a una descrizione dello stato e delle condizioni in cui il bene e’ stato trovato nella sede ferroviaria.
Ed invero, se si va a leggere l’articolo 69 citato in ricorso si ha modo di verificare che in realta’ esso non si attaglia alla fattispecie in esame, riguardando il diverso caso in cui sulla sede ferroviaria si venga a trovare materiale, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni. Segnatamente l’articolo 69 richiamato cosi’ prevede: “Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprieta’ dell’azienda esercente, detto materiale puo’ essere rimosso, anche prima dell’eventuale intervento dell’autorita’ giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell’esercizio delle funzioni di autorita’ locale di pubblica sicurezza, nonche’, in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria”. Tale norma disciplina evidentemente il caso in cui, rinvenuto del materiale sulla sede ferroviaria che puo’ essere di intralcio alla libera circolazione dei treni, occorrendo procedere alla sua immediata rilevazione, si potra’ provvedervi anche prima dell’intervento dell’autorita’ giudiziaria, purche’ si accertino e si descrivano, prima della rimozione cioe’, le precise condizioni in cui e’ stato rinvenuto. Ovviamente il tutto e’ funzionale alla sua immediata rimozione, e cio’ lascia chiaramente impregiudicato il prosieguo delle operazioni e se del caso delle indagini che, se necessario, potranno anche essere indirizzate all’identificazione delle cause dell’accaduto e di colui che ne e’ stato l’artefice.
La norma indicata e’ quindi del tutto inconferente rispetto al caso in esame, in cui non si trattava di materiale rinvenuto sulla sede ferroviaria da rimuovere immediatamente, bensi’ di bene certamente appartenente ad altri, consegnato all’imputato, nella qualita’ dal medesimo rivestita, da un soggetto terzo. Il mendacio non poteva quindi che afferire all’identita’ del ritrovatore, e non poteva ritenersi affatto ininfluente l’annotazione del nominativo del medesimo, trattandosi di attestare anche le modalita’ del rinvenimento (che avrebbe dovuto comportare anche l’indicazione del contenuto dei portafogli).
Sussiste, invero, il “falso innocuo” quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuita’ deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneita’ dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. (Sez. 5, Sentenza n. 47601 del 26/05/2014 Rv. 261812).
E motiva in maniera efficace al riguardo la Corte, proprio alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tema di falso irrilevante, che, invece, “… e’ chiaro che nel caso di specie, in cui il P.U. doveva documentare dove e come fosse venuto in possesso di beni altrui, la falsa attestazione di averli rinvenuti personalmente abbandonati presso un binario della stazione, invece che di averli ricevuti da una persona (oltretutto identificabile) che glieli aveva personalmente consegnati, altera completamente il senso dell’atto e cio’ che esso doveva documentare.”.
La doglianza in esame e’ quindi manifestamente infondata perche’ non si confronta col corretto inquadramento della fattispecie operato nella sentenza impugnata in conformita’ con la giurisprudenza di questa Corte.
1.2 Di nessun pregio e’, anche, la doglianza articolata con il secondo motivo, che ripropone la censura di cui al primo punto, sia pure rivista sotto il profilo soggettivo della fattispecie.
In relazione ad essa non possono pertanto che valere le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento alla portata dell’articolo 69 citato, e alla disciplina sopra richiamata, che nessun rilievo potrebbe avere neppure sotto il profilo psicologico, trattandosi, come detto, di norma del tutto inconferente, e non potendo neppure gli stralci delle deposizioni dei colleghi e dei superiori dell’imputato, riportati in ricorso (e cio’ di la’ della loro inutilizzabilita’ originaria trattandosi comunque di meri stralci), aggiungere alcunche’ al ben piu’ complesso ed articolato quadro probatorio complessivo come emergente da tutte le testimonianze acquisite, che non consente spazi alla diversa ricostruzione operata dal ricorrente in termini di sostanziale buona fede; ricostruzione che finisce, quindi, col non confrontarsi in alcun modo con quella operata nelle sentenze di merito, che rimane integra ed in nulla intaccata dalle argomentazioni difensive (che si poggia peraltro anche proprio sulle deposizioni di altri colleghi del (OMISSIS), tra le quali spiccano quelle di coloro che al momento in cui la signora si presento’ a consegnare i portafogli furono allontanati dal (OMISSIS) che asseriva “Non ti preoccupare me la vedo io “, per poi lasciare andar via la donna senza farla proprio accedere negli uffici ne’ procedere ad identificarla, ed infine ritirarsi all’interno della stanza per redigere il verbale in questione. La prassi a cui fa riferimento il ricorrente e’ stata ritenuta anzi dai suoi stessi colleghi anomala tant’e’ che li aveva indotti ad allertarsi per cercare di capire cosa stesse accadendo, definendola, “un comportamento che era diverso dal solito”).
Ne consegue che non vi e’ spazio alcuno per la buona fede, ne’ per la leggerezza o negligenza, essendosi trattato di un comportamento consapevole e volontario, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale in sentenza, a nulla potendo peraltro, ovviamente, rilevare l’avvenuta assoluzione dagli altri reati al medesimo contestati (la ritenuta contraddizione con detto esito assolutorio, ove pure esistente in linea logico-concettuale, non e’ idonea ad escludere la sussistenza del reato di falso ontologicamente diverso e distinto rispetto alle altre fattispecie, per il quale, a differenza che per le altre ipotesi contestate, e’ stata ritenuta sufficientemente raggiunta la prova; essa al piu’ avrebbe potuto costituire motivo di ricorso della pubblica accusa ma non e’ certo idonea ad elidere la valenza probatoria oggettiva e soggettiva desumibile dalle prove assunte, rispetto alle quali la mera inconferenza logica di un aspetto ricostruttivo, estraneo peraltro, alla fattispecie criminosa, non potrebbe giammai avere alcuna incidenza).
Ed invero, in tema di falsita’ documentali, ai fini dell’integrazione del delitto di falsita’, materiale o ideologica, in atto pubblico, l’elemento soggettivo richiesto e’ il dolo generico, il quale, tuttavia, non puo’ essere considerato in “re ipsa”, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiche’ il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo. (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 – dep. 16/07/2015, Di Stasi e altri, Rv. 26432801); leggerezza e negligenza che, per tutto quanto detto, non sono in alcun modo ravvisabili nel caso di specie.
3. Le suesposte considerazioni conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso cui fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *