Falsità in atti quando ricorre il cosiddetto “falso innocuo”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 luglio 2021| n. 25492.

Falsità in atti quando ricorre il cosiddetto “falso innocuo”.

In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto.

Sentenza|5 luglio 2021| n. 25492. Falsità in atti quando ricorre il cosiddetto “falso innocuo”

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Associazione a delinquere – Falso ideologico – Istituti scolastici paritari – Falsa attestazione presenza studenti durante le ore di lezione – Finalità incrementativa delle iscrizioni – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Violazione – Non sussiste Falso innocuo – Configurabilità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. DE MARZO Giusep – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
ANSI – COMITATO COORD. PROV. DI ROMA;
avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE;
udite le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Giordano Luigi, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio, in relazione al ricorso ANSI, e per la declaratoria di inammissibilita’ dei restanti ricorsi;
udito il difensore:
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/01/2020 la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 416 c.p., comma 2; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia (OMISSIS), quale promotore e organizzatore dell’associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e la (OMISSIS), in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. – Coordinamento provinciale di Roma responsabile dell’illecito amministrativo di cui al capo 1 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 24-ter), condannandolo al pagamento della relativa sanzione.
In particolare, il reato di cui al capo A riguarda l’associazione per delinquere finalizzata, per quanto ora rileva, al compimento dei reati di cui al capo B), ossia ad una pluralita’ d delitti di falso ideologico commessi nell’attestazione delle presenze degli studenti durante le ore di lezione, delle attivita’ didattiche e delle prove scritte svolte dagli studenti iscritti a due istituti scolastici paritari, l’istituto tecnico (OMISSIS) e il liceo scientifico (OMISSIS), acquisiti come rami d’azienda dall’A.N.S.I. Comitato di coordinamento di Pordenone, le cui attivita’, per effetto della cessazione in data 22/12/2013, erano state trasferite al Comitato provinciale A.N.S.I. di Roma.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse degli imputati e del Comitato A.N.S.I. – Coordinamento provinciale di Roma.
3. La sostanziale sovrapponibilita’ delle censure svolte nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) induce ad una trattazione unitaria, con l’evidenziazione di eventuali profili di distinzione, in relazione alla posizione dei singoli.
3.1. Con il primo motivo dei tre ricorsi si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione dell’articolo 110 c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di rito, violazione dell’articolo 521 c.p.p., comma 2 e articolo 522, c.p.p..

 

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Si osserva che, in entrambi i gradi di merito, si e’ realizzata una duplice violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rilevando: a) che, secondo l’impostazione accusatoria, il ricorrente, unitamente a (OMISSIS) e alla (OMISSIS), avrebbero suggerito agli insegnanti dei due istituti paritari le prassi contra legem descritte in sentenza, in tal modo ponendo in essere, in concorso tra loro, ai sensi dell’articolo 110 c.p., il delitto di falso ideologico continuato di cui al capo B); b) che, tuttavia, la sentenza di primo grado aveva assolto gli insegnanti, sulla base di quanto da loro dichiarato, ossia che il sistema di rilevazione delle presenze negli istituti era stato loro imposto dai (OMISSIS) e dalla (OMISSIS); c) che, pertanto, questi ultimi erano stati ritenuti responsabili degli episodi in via mediata ai sensi dell’articolo 48 c.p. “ma anche per avere indotto singoli professori (o comunque molti di essi) alle suddette omissioni e falsita’ (…) costringendoli con modi minacciosi”; d) che, anche a prescindere dalla generale necessita’ che la contestazione del concorso morale si accompagni ad una puntualizzazione delle concrete modalita’ di atteggiarsi della condotta attribuita, in ogni caso, il testuale riferimento del capo d’imputazione alle “precise indicazioni” promananti dai tre ricorrenti indicati non era in alcun modo riconducibile alla invece ritenuta esistenza di una costrizione o di una costrizione mediante minaccia; e) che, del resto, la stessa decisione di secondo grado aveva fatto riferimento a condotte degli insegnanti poste in essere “su suggerimento o su indicazione o su pressione degli appellanti”; f) che la diversita’ del fatto ritenuto, ai sensi dell’articolo 516 c.p.p., e’ confermata al rilievo che la soppressione dell’autodeterminazione assume, in relazione ad altre fattispecie (articoli 317 e 319-quater c.p.), ai fini della qualificazione giuridica; g) che non era pertinente l’evocazione del concorso unilaterale, espressa dal riferimento della Corte territoriale alla configurabilita’ del concorso di persone anche in assenza del dolo di concorso in capo a taluno degli agenti; h) che, infatti, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimita’, al di fuori dell’alternativa tra previo concerto o intesa istantanea, da un lato, e ignoranza in capo all’esecutore materiale, dall’altro, non vi e’ spazio per ulteriori qualificazioni dell’approccio psicologico dell’esecutore materiale, il quale o e’ ignaro o agisce con consapevolezza e volonta’; i) che, anche considerando la figura del cd. autore mediato, la Corte distrettuale, oltre ad un contraddittorio richiamo ad “una sorta di violenza morale”, in quanto tale incompatibile con la prima figura, aveva richiamato la fattispecie di cui all’articolo 48 c.p.; I) che, in effetti, tale previsione era indicata nel capo di imputazione, ma si riferiva alla scopo del falso ideologico contestato agli imputati, ossia alla induzione in errore dei membri delle commissioni ministeriali d’esame; m) che, anche sotto tale profilo, si apprezzava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

 

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3.2. Con il secondo motivo dei tre ricorsi si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione dell’articolo 416 c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di rito, illogicita’ della motivazione nella forma del travisamento delle risultanze istruttorie.
Si osserva: a) che la Corte territoriale aveva superato con affermazioni apodittiche le questioni poste con l’atto di appello, a proposito dell’insussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione; b) che, a tacere dell’erronea attribuzione a (OMISSIS) del ruolo di rappresentante legale dell’ente che gestiva gli istituti, in ogni caso, non era emersa l’esistenza di un vincolo destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti fine, posto che esso non poteva essere ravvisato nella mera reiterazione delle condotte; c) che il richiamo della sentenza impugnata al ricorso da parte degli imputati al personale scolastico era, oltre che erroneo in se’, comunque in contrasto con la ritenuta estraneita’ degli insegnanti e del personale amministrativo rispetto ai reati commessi; d) che, anzi, quest’ultimo rilievo denotava l’estemporaneita’ dei singoli comportamenti, connessi alla necessita’ di superare – di volta in volta e con riguardo a casi specifici- gli ostacoli costituiti dai professori; e) che la prova richiesta non poteva essere colta nella finalita’ attribuita agli agenti, in quanto attinente ai moventi dell’azione ed estranea agli elementi costitutivi della fattispecie; f) che’ la finalita’ di raccogliere il maggior numero di iscrizioni in relazione a ciascun anno scolastico era incompatibile con la contestazione di un indefinito programma criminoso.

 

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3.3. Con il terzo motivo dei tre ricorsi si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione dell’articolo 479 c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di rito, illogicita’ della motivazione nella forma del travisamento delle risultanze istruttorie.
Si osserva che nell’atto di appello era stato sottolineato che in alcuni casi la verifica delle assenze aveva condotto alla bocciatura degli studenti e che, in altri, casi, costoro avevano partecipato agli esami da privatisti, in tal modo rendendo irrilevante il superamento del numero massimo di assenze consentito. In altre parole, secondo tale prospettazione, le condotte ipotizzate erano inidonee a conseguire l’obiettivo di indurre in errore le commissioni in relazione all’ammissione agli esami finali.
Il motivo di ricorso critica la considerazione della Corte territoriale, secondo la quale quest’ultima finalita’ attiene al movente, ossia’ e’ estranea al perimetro della fattispecie incriminatrice. Si rileva, infatti: a) che proprio il capo di imputazione indicava una precisa finalizzazione delle condotte di falso; b) che l’argomentazione della sentenza impugnata e’ erronea in quanto l’innocuita’ del falso presuppone una valutazione avente ad oggetto elementi esterni al perimetro della fattispecie astratta.
3.4. Con il quarto motivo dei tre ricorsi si lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in relazione ai fatti di cui al capo B).
Si osserva: a) che, incorrendo in un travisamento per omissione, la Corte d’appello non aveva considerato le deposizioni degli insegnanti – richiamate nell’atto di impugnazione – con le quali si escludeva l’esistenza di minacce; b) che la sentenza non aveva chiarito gli esatti termini nei quali siffatte, non meglio precisate, minacce si sarebbero realizzate; c) che la conclusione era comunque illogica, giacche’ sia che si fosse trattato di minacce, sia, a maggior ragione, che si fosse trattato di mere indicazioni e pressini, non era dato intendere per quale ragione avrebbero dovuto essere raccolte da insegnanti che, secondo la stessa sentenza impugnata, erano pagati una decina di Euro l’ora, erano consapevoli dell’illiceita’ penale delle condotte e avevano la disponibilita’ di altri incarichi presso scuole pubbliche; d) che, quanto alla induzione in errore degli insegnanti in relazione al sistema delle presenze, ulteriore profilo di illogicita’ era ravvisabile nel fatto – evidentemente legittima fonte di sospetto – che il registro di classe era conservato in stanza inaccessibile perche’ chiusa a chiave; e) che, anche con riguardo al sistema di registrazione delle assenze su un foglio, con successiva trascrizione ad opera del personale amministrativo, la sentenza impugnata non aveva considerato che i docenti, chiamati a controfirmare i registri, ben avrebbero potuto accorgersi delle erronee annotazioni; f) che analoghe considerazioni potevano essere svolte con riferimento al tema delle verifiche di profitto.
3.5. Con il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione degli articoli 110 e 479 c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di rito, vizio di motivazione nella forma dell’omissione e della contraddittorieta’.

 

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Si rileva che, nonostante le puntuali censure svolte nell’atto di appello, con le quali si erano sottolineate circostanze idonee a dimostrare l’estraneita’ del ricorrente ai fatti contestati, la Corte territoriale, invece di illustrare il contributo concorsuale del ricorrente, era rimasta completamente silente, incorrendo in ulteriore vizio di contraddittorieta’, dal momento che, a parte il legame familiare, la posizione di (OMISSIS) era analoga a quella degli altri docenti o del personale amministrativo, anche con riguardo ai presunti aiuti offerti nello svolgimento delle prove di verifica.
3.6. Con il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione degli articoli 110 e 479 (recte: 416) c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di rito, vizio di motivazione nella forma della carenza e della contraddittorieta’.
Con riferimento al delitto associativo, si svolgono considerazioni analoghe a quelle di cui al motivo che precede, sottolineando che la posizione di (OMISSIS) era sostanzialmente sovrapponibile a quella degli altri insegnanti e degli altri dipendenti amministrativi che pure erano stati assolti. Si aggiunge che le considerazioni dedicate dalla Corte alla parziale condivisione, da parte di (OMISSIS), del ruolo attribuito alla arocuore con riferimento alla gestione della segreteria confermava la fondatezza delle critiche, dal momento che la stessa sentenza impugnata aveva ricordato che la segreteria era gestita insieme alla (OMISSIS) e al (OMISSIS), soggetti che erano stati assolti.
3.7. Con il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse della (OMISSIS) si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione degli articoli 110 e 479 c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di rito, vizio di motivazione nella forma dell’omissione e della contraddittorieta’.

 

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La struttura della doglianza e’ analoga al quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), salva la diversa puntualizzazione delle circostanze, evidenziate nell’atto di appello e idonee a dimostrare la implausibilta’ – anche in ragione delle condizioni di salute della donna e della conseguente saltuarieta’ della sua presenza negli istituti scolastici – del coinvolgimento della ricorrente nel contestato sistema di rilevazione delle assenze.
Anche in questo caso si critica il silenzio della Corte d’appello rispetto alle doglianze difensive e si sottolinea che, alla stregua delle risultanze istruttorie, la (OMISSIS) aveva tenuto comportamenti del tutto sovrapponibili e anzi, in alcuni casi, anche meno significativi rispetto a quelli del restante personale amministrativo.
3.8. Con il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse della (OMISSIS) si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione degli articoli 110 e 479 (recte: 416) c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di rito, vizio di motivazione nella forma della carenza e della contraddittorieta’.
La struttura e il contenuto della doglianza sono sovrapponibili al sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
3.9. Con il quinto motivo del ricorso di (OMISSIS), il settimo motivo del ricorso di (OMISSIS) e il settimo motivo del ricorso della (OMISSIS) si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione degli articoli 62-bis e 133 c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di rito, manifesta illogicita’ della motivazione nella forma del travisamento per omissione.

 

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Si osserva: a) che la sentenza impugnata, nell’affrontare gli argomenti svolti nell’atto di appello, quanto alla necessita’ di concedere le circostanze attenuanti generiche, per adeguare la pena all’effettivo disvalore del fatto, aveva preso le mosse dall’erroneo presupposto che le stesse siano utilizzabili solo per consentire al giudice di comminare una pena inferiore al minimo edittale, laddove esse possono essere riconosciute persino nel caso in cui il giudice determini la pena nel massimo; b) che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione gli indubbi elementi a favore dell’imputato, pur presenti nel caso di specie; c) che l’autonomia del giudizio relativo al tema in questione preclude la possibilita’ di utilizzare gli stessi argomenti spesi per la determinazione della pena; d) si sottolinea, a tal fine, che (OMISSIS) e la (OMISSIS) sono soggetti incensurati.
3.10. Con il sesto motivo del ricorso di (OMISSIS), l’ottavo motivo del ricorso di (OMISSIS) e l’ottavo motivo della (OMISSIS) si lamenta: a) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione dell’articolo 133 c.p.; b) ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di rito, manifesta illogicita’ della motivazione nella forma del travisamento per omissione.
Si osserva che la valutazione della Corte territoriale era stata basata su una parziale considerazione dei criteri indicati dall’articolo 133 c.p., trascurando, alla luce dei rilievi svolti nei precedenti motivi: a) che l’ipotizzata associazione a delinquere non aveva fatto ricorso sistematico alla falsificazione, che aveva finito per riguardare, secondo la ricostruzione dei giudici, un numero limitato di allievi; b) che, per molti studenti, le irregolarita’ erano sostanzialmente irrilevanti; c) che i precedenti di (OMISSIS) erano risalenti rispetto ai fatti di causa; d) che, rispetto alla posizione di (OMISSIS) e della (OMISSIS), manca del tutto la valorizzazione del limitato apporto ai fatti di causa e della incensuratezza, che incide sulla capacita’ a delinquere.
4. Il ricorso proposto nell’interesse del Comitato A.N.S.I. – Coordinamento provinciale di Roma e’ affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta nullita’ della sentenza di primo grado e dei successivi atti processuali, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), per violazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 39, dal momento che l’ente, inizialmente rappresentato da un difensore d’ufficio, si era successivamente costituito in persona del legale rappresentante che, nonostante l’incompatibilita’ derivante dal citato articolo 39, aveva provveduto alla nomina del difensore di fiducia. Quest’ultima, pertanto, doveva essere ritenuta priva di qualunque effetto.

 

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4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 27 e 35, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dell’illecito amministrativo originariamente contestato all’A.N.S.I Comitato di coordinamento cittadino di Pordenone.
Si osserva che, per effetto del generale principio di cui all’articolo 27 cit., e non ricorrendo un’ipotesi di fusione, scissione o cessione d’azienda, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere estinto’ l’illecito, prendendo atto che l’A.N.S.I – Comitato di coordinamento cittadino di Pordenone Santa Maria delle Grazie, titolare degli istituti scolastici dei quali si discute, risultava essere sciolto con decorrenza 22/12/2013, con mera devoluzione dei beni all’associazione ricorrente, stante la previsione statutaria di attribuzione del patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro e il generale divieto di ripartizione dei beni ai partecipanti ad un’associazione non riconosciuta.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta responsabilita’ dell’associazione ricorrente, quale ente subentrato all’A.N.S.I Comitato di coordinamento cittadino di Pordenone, nonostante l’assoluzione del suo legale rappresentante, (OMISSIS). Si osserva, al riguardo, che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto che (OMISSIS) avesse assunto il ruolo di presidente dell’associazione di Pordenone, con decorrenza dal 30/08/2011. Si aggiunge che, contraddittoriamente, la responsabilita’ dell’associazione romana, fondata sulla successione nei rapporti facenti capo all’associazione di Pordenone, era stata argomentata dalla sentenza di appello anche in relazione ai vantaggi derivanti dalle condotte illecite di (OMISSIS).

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo dei tre ricorsi e’ inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificita’, dal momento che le doglianze insistono nel non confrontarsi con il rilievo che sono, in questa sede, del tutto indifferenti le ragioni – fondate o non che siano – che hanno indotto i giudici di primo grado ad assolvere alcuni degli imputati e, in particolare, gli insegnanti – per difetto del necessario elemento soggettivo.
In assenza di appello del p.m., come puntualizzato dalla sentenza impugnata, il tema e’ insuscettibile di utile approfondimento, giacche’ cio’ che conta e’ il rilievo assunto, quali ispiratori e determinatori della condotta, dai tre ricorrenti.
E, in relazione a tale profilo, il tema della determinatezza dell’accusa e’ condivisibilmente stato risolto dalla Corte distrettuale, sottolineando che il capo di imputazione, facendo riferimento alle “precise indicazioni” rivolte da (OMISSIS) e dai suoi stretti collaboratori, e’ sufficientemente preciso nel descrivere la condotta di concorso quantomeno morale.
Del tutto irrilevante e’ poi che, in altri ambiti, la individuazione delle fattispecie incriminatrici attribuisca rilievo alla soppressione della liberta’ di autodeterminazione di taluni dei soggetti coinvolti, in quanto cio’ discende dalle specifiche finalita’ di politica criminale perseguite dal legislatore.
In tale prospettiva, va ribadito, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, che la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 – dep. 03/02/2016, Rv. 26594601), laddove, nella specie, la Corte territoriale ha chiarito che il ruolo di concorrenti morali dei ricorrenti restava immutato, quali che fossero state le modalita’ attraverso le quali, volta a volta, essi avevano indotto gli insegnanti a tenere le condotte illecite.
Peraltro, la proposizione argomentativa della sentenza va apprezzata non in quanto intenda sottrarsi alla verifica dei fatti, ma nella prospettiva di chiarire che non era affatto necessario indicare una soluzione unitaria per tutte le ipotesi, avendo il giudice di primo grado individuato in taluni casi (ma non in tutti) delle minacce.
Cio’ che importava ed importa, rispetto alla censura qui reiterata, e’ che l’accertamento delle risultanze probatorie ha consentito di appurare la riconducibilita’ degli illeciti alla determinazione dei ricorrenti e alle loro indicazioni (espressione generale e non generica, nel senso che riassume il denominatore comune rilevante).

 

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Nella medesima linea di pensiero si muove l’orientamento secondo il quale persino l’accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione ne’ del contraddittorio, ne’ del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione – riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall’imputato – purche’ l’imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020 – dep. 19/02/2021, Rv. 28065401).
E sempre in tale prospettiva s’intende che, a fronte di indicazioni promananti dai ricorrenti, rispetto alla realizzazione di illeciti materialmente attuati da altri, non e’ dato intendere dalla lettura del ricorso quale lesione delle garanzie difensive si sarebbe realizzata per effetto di decisioni che hanno riguardato non la posizione dei primi ma dei coimputati.
Anzi, questa Corte ha escluso sinanche la contraddittorieta’ di decisioni nel riconoscimento della responsabilita’ di un soggetto quale concorrente nel medesimo reato dal quale un altro soggetto sia stato in precedenza assolto per mancanza dell’elemento psicologico (Sez. 3, n. 9576 del 25/01/2012, Rv. 25224801).
2. Il secondo motivo dei tre ricorsi e’ inammissibile in quanto le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimita’ quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le piu’ recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).
A questo riguardo, va aggiunto che (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che e’ estraneo all’ambito applicativo dell’articolo 606, comma 1, lettera e) ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, puo’ essere interpretato per “brani” ne’ fuori dal contesto in cui e’ inserito, sicche’ gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimita’ se’ non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacita’ dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimita’, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Sono pertanto estranei al sindacato della Corte di Cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacita’ dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformita’ allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso da’ la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. I, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimita’, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed e’ pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

 

Falsità in atti quando ricorre il cosiddetto “falso innocuo”

Nella specie, la Corte territoriale ha dato conto con estrema precisione della struttura organizzativa, costituita da una divisione dei compiti, finalizzata ad eludere le previsioni che assicurano le necessarie verifiche sulla regolarita’ e serieta’ degli studi.
Escluso qualunque rilievo del ruolo formale di (OMISSIS), dal momento che l’accertamento dei giudici di merito e’ ancora a solidi dati fattuali (quegli stessi elementi – dalla deposizioni testimoniali ai contenuti di conversazioni intercettate – che hanno giustificato la differenziazione della sua posizione rispetto a quella degli altri due ricorrenti e sui quali il ricorso e’ sostanzialmente silente), la circostanza che siffatto meccanismo non abbia riguardato la generalita’ degli iscritti, come puntualizzato dalla sentenza impugnata, non assume alcuna decisivita’ perche’ cio’ che conta e’ che gli illeciti venivano prontamente realizzati ogniqualvolta le specifiche esigenze degli studenti lo richiedevano.
E la finalita’ di incrementare le iscrizioni illumina dal punto di vista soggettivo la condotta degli autori, anche quanto alla realizzazione della struttura associativa finalizzata alla commissione di una serie indefinita di reati.
3. Inammissibile e’ anche il terzo motivo dei ricorsi, alla luce della sua assenza di specificita’. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1 lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Ora, nella specie, i ricorrenti insistono nella tesi della inidoneita’ dei falsi ad indurre in errore le commissioni esaminatrici, riproponendo rilievi che, oltre a riguardare solo alcuni casi, non considerano la struttura oggettiva e soggettiva dei reati di falso.
Premesso che l’indicazione della finalita’ perseguita dall’autore nel capo di imputazione non vale evidentemente ad alterare la consistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che il giudice e’ chiamato ad accertare, si osserva – e sotto questo specifico profilo la censura si connota per la sua manifesta infondatezza – che l’innocuita’ del falso e’ correlata all’oggettivita’ giuridica del reato, ossia all’esigenza di protezione del bene giuridico che discende dalla costruzione della fattispecie.
E infatti, in tema di falsita’ in atti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuita’ essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (v., di recente, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 – dep. 15/02/2021, Rv. 28045301).
4. Il quarto motivo dei ricorsi e’ inammissibile per assenza di specificita’, alla luce di quanto rilevato supra sub 1 del Considerato in diritto, giacche’ insiste nel voler indagare sulle ormai irrilevanti ragioni per i quali i ricorrenti hanno aderito alle richieste di porre in essere i reati oggetto dell’accertamento dei giudici di merito.

 

Falsità in atti quando ricorre il cosiddetto “falso innocuo”

5. Il quinto e il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) sono inammissibili per assoluta assenza di specificita’, in quanto deducono un’assenza motivazionale che non trova riscontro nella sentenza impugnata, la quale ha valorizzato il ruolo assunto dal ricorrente, ad es., nel fornire i compiti gia’ predisposti o nel “gestire” le assenze degli studenti.
In tale contesto, va ribadito – e identiche considerazioni valgono anche per l’altra ricorrente (OMISSIS) – che l’intervenuta assoluzione di altri soggetti e’ indifferente – anche per la genericita’ della relativa deduzione – rispetto alla verifica della tenuta argomentativa della sentenza impugnata, in relazione alla affermazione di responsabilita’ per i reati di cui ai capi A e B.
6. Per le medesime ragioni sono inammissibili il quinto e il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse della (OMISSIS), giacche’ la sentenza ha individuato il suo ruolo nella “gestione” delle assenze e nella custodia dei registri, sottolineando, attraverso tali condotte, proprio quella ripartizione dei compiti con gli-altri due ricorrenti che si attuava nella consumazione dei reati – fine.
7. Il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e il settimo motivo degli altri due ricorsi sono inammissibili, in quanto in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicita’, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimita’, secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Solo per completezza, va rilevato che il brano valorizzato in ricorso, quanto alla possibilita’ di utilizzare le circostanze attenuanti generiche al di sotto del minimo, e’ condivisibilmente utilizzato dalla Corte territoriale solo per sottolineare il carattere del tutto generico dell’auspicato adeguamento della pena all’effettivo disvalore del fatto e non certo per sostenere che le circostanze di cui all’articolo 62-bis c.p. sarebbero riconoscibili solo nel caso di individuazione del minimo edittale come pena base.
8. Il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e l’ottavo motivo degli altri due ricorsi sono inammissibili, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), cio’ che – nel caso di specie – non ricorre, alla luce delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha ricostruito i fatti e che smentiscono le contrarle asserzioni dei ricorrenti.
9. L’inammissibilita’ dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
10. Il primo motivo del ricorso proposto dal Comitato A.N. S.I. – Coordinamento provinciale di Roma e’ inammissibile per manifesta infondatezza.

 

Falsità in atti quando ricorre il cosiddetto “falso innocuo”

Senza indugiare sul fatto che, a seguire la tesi svolta nel primo motivo, sarebbe inammissibile lo stesso appello proposto dall’avvocato (OMISSIS), nominato dal legale rappresentante incompatibile (inammissibilita’ rilevabile d’ufficio in questa sede, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 4), con la conseguenza che l’ente avrebbe potuto al piu’ giovarsi dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dagli imputati, ma non certo sollecitare in questa sede, per la prima volta, le questioni, sviluppate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso, espressione di motivi evidentemente personali, rileva il Collegio che il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 39 e’, nel caso di specie, inapplicabile.
Come chiarito dalla sentenza impugnata, la presenza del Comitato di Roma nel presente giudizio scaturisce non dal fatto che esso sia l’ente nell’interesse o vantaggio diretto del quale l’attivita’ degli imputati e’ stata posta in essere, ma dal fraudolento trasferimento delle attivita’ del Comitato di Pordenone in favore di un soggetto diverso, al fine di sottrarre il primo alle conseguenze sanzionatorie di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
La soluzione e’ coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimita’, la quale ha puntualizzato che l’estinzione dell’illecito previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 consegue all’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, giacdhe’ solo nel primo caso ricorre un caso assimilabile alla morte dell’imputato (Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, (OMISSIS) s.r.l., Rv. 2771070).
Proprio la finalita’ elusiva perseguita attraverso la cessazione dell’attivita’ giustifica, in tale caso – ricorrente nella specie, secondo il motivato apprezzamento dei giudici di merito- l’applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 33 che prevede la responsabilita’ solidale del cessionario dell’azienda.
In questo caso il legislatore individua il cessionario non come responsabile dell’illecito – che resta il cedente, ove ancora esistente come soggetto giuridico ma come solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Significativamente, mentre il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 28, 29, 30, fanno riferimento alla nozione di responsabilita’ “per i reati commessi”, l’articolo 33 disciplina il diverso fenomeno della responsabilita’ civilistica solidale del cessionario per il pagamento della sanzione.
Le finalita’ perseguite dal legislatore e la tecnica della costruzione di un’obbligazione, solidale assumono un duplice rilievo, per quanto interessa in questa sede: per un verso, illuminano i limiti del principio di legalita’ di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 2, nella misura in cui non viene in gioco la responsabilita’ diretta del cessionario per un fatto costituente reato; per altro verso, rende inoperante la regola dettata dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 39. Quest’ultima ha condotto la giurisprudenza a ritenere che, in tema di responsabilita’ da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non puo’ provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilita’, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 39 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Rv. 26431001; Sez. 3, Sentenza n. 5447 del 21/09/2016 Cc. – dep. 06/02/2017 – Rv. 269754; Sez. 2, Sentenza n. 51654 del 13/10/2017, Rv. 27136001; Sez. 6, n. 15329 del 26/02/2019, Rv. 27543301).
Tuttavia, la lettera delle legge ha riguardo all’ente responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, come dimostra la correlazione dell’articolo 39 con i successivi articoli 40 e 41 e risponde all’evidente ratio giustificativa che riposa sulla presunzione di un conflitto di interessi tra il rappresentante legale imputato e l’ente responsabile. In tale caso, l’atto di nomina del difensore rappresenta un atto sospettato – per definizione legislativa – di essere produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell’ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015 cit.).
Ma siffatta ratio normativa non ha alcuna ragion d’essere nel caso dell’ente cessionario, che, per quanto detto sopra, non e’ un soggetto responsabile del fatto costituente reato (per usare l’espressione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 2).
Nessun rilievo assume poi la circostanza che, per le peculiarita’ della vicenda concreta – fraudolenta estinzione del soggetto responsabile – quest’ultimo non sia presente nel procedimento.
11. Il secondo motivo del medesimo ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza per le ragioni appena indicate, giacche’ Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 33, e’ applicabile anche al caso di fraudolento trasferimento delle attivita’ in favore di altro ente, attesa l’identita’ di ratio rispetto all’ipotesi di cessione d’azienda.
12. Il terzo motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificita’, dal momento che l’assoluzione del legale rappresentante del Comitato di Pordenone e’ del tutto irrilevante (al pari dell’attribuzione a (OMISSIS) del ruolo di presidente del Comitato). Nell’economia della decisione, infatti, cio’ che conta e’ l’individuazione di un’attivita’ illecita, posta in essere dagli appartenenti al sodalizio che esercitavano – e cio’ vale certamente per (OMISSIS): e tanto e’ assorbente di ogni altro profilo – l’attivita’ di gestione dell’ente e che era destinata a garantire al comitato di Pordenone un evidente vantaggio economico.
13. Alla pronuncia di inammissibilita’ consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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