Estinzione del reato per qualsiasi causa e l’azione civile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 gennaio 2022| n. 1169.

Estinzione del reato per qualsiasi causa e l’azione civile .

Qualora il giudicato civile di condanna sia l’effetto di attività processuale fraudolenta di una parte in danno dell’altra, posta in essere mediante la precostituzione e l’uso in giudizio di prove false, la parte danneggiata, oltre alla proposizione della impugnazione per revocazione, qualora la predetta attività integri gli estremi di un fatto-reato, può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, così provocando l’esercizio del potere-dovere del giudice penale di statuire ed attuare concretamente l’obbligazione risarcitoria discendente in via diretta dall’accertamento fatto-reato stesso (art. 185 c.p.), senza che l’azione esercitata in sede penale possa trovare ostacolo nel giudicato civile che rimane travolto dall’accertamento penale. Tuttavia, in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, l’azione civile di responsabilità si trasferisce, con identica ampiezza, e quindi senza preclusioni in dipendenza del precedente giudicato civile, al giudice civile adito dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento del danno causato dal fatto-reato. ( La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto non risarcibile il danno derivante dall’esecuzione di un decreto ingiuntivo, ottenuto in base a scritture la cui falsità era stata accertata in sede penale, affermando erroneamente che, decorso il termine per l’esperimento dell’impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c., l’esecuzione intrapresa sulla base del monitorio costituisse atto lecito, sovrapponendo indebitamente la considerazione del decreto ingiuntivo come “regiudicata” rispetto a quella che, nella prospettiva aquiliana deve darsi dello stesso giudicato civile, quale “fatto storico”, frutto di un illecito, costitutivo del diritto al risarcimento del danno).

Ordinanza|17 gennaio 2022| n. 1169. Estinzione del reato per qualsiasi causa e l’azione civile

Data udienza 3 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Esecuzione – Responsabilità civile – Azione autonoma – Fondamento – Scritture dichiarate false nel giudizio penale – Estinzione del reato per qualsiasi causa e l’azione civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6443/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, n. 93/2018 depositata il 21 luglio 2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Estinzione del reato per qualsiasi causa e l’azione civile

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne avanti il Tribunale di Bolzano (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito per avere quest’ultimo portato ad esecuzione un decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di due scritture private (recanti rispettivamente una promessa di pagamento per l’importo di Euro 9.000,00 ed una ricognizione di debito per Euro 2.350,00), la cui falsita’ era stata affermata con sentenza del giudice penale, che aveva applicato al (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per il reato di falso relativo a dette scritture, la pena concordata.
Il tribunale accolse la domanda e, ritenendo desumibile dalla sentenza di patteggiamento un’ammissione di colpa, condanno’ il convenuto al pagamento del complessivo importo di Euro 28.052,39.
2. In accoglimento del gravame interposto da quest’ultimo e in totale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha invece rigettato la domanda risarcitoria della (OMISSIS), condannandola alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Queste, in sintesi, le ragioni esposte in motivazione:
– il decreto ingiuntivo emesso sulla base delle scritture private, la cui falsificazione e’ stata successivamente accertata dal tribunale penale, in mancanza di presentazione di tempestiva opposizione e’ passato in giudicato;
– onde far valere la pretesa risarcitoria (riferita, come detto, all’azione esecutiva promossa sulla base del decreto ingiuntivo) l’attrice (appellata) avrebbe dovuto prima impugnare per revocazione il decreto ingiuntivo medesimo, ai sensi dell’articolo 656 c.p.c. e articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto fondato su prova documentale successivamente riconosciuta come falsa;
– l’impugnazione per revocazione non e’ stata pero’ proposta, ne’ potra’ esserlo in futuro essendo ormai decorso il relativo termine;
– legittimamente, pertanto, il (OMISSIS) ha chiesto l’esecuzione;
– il reato di utilizzo di documenti falsi di per se’ obbligherebbe al risarcimento danni, ma nel caso di specie la (OMISSIS) ha indicato solo voci di danno correlate all’esecuzione del decreto ingiuntivo legittimamente esperita, insieme con altre spese per le quali pero’ manca la prova dell’esborso o che risultano gia’ rimborsate.
3. Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste (OMISSIS), depositando controricorso.
La trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione risp. falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 647 c.p.c.; mancata applicabilita’ del disposto ex articolo 2909 c.c., al decreto ingiuntivo non opposto” (cosi’ testualmente nell’intestazione).
Sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti autorita’ di giudicato, dal momento che l’articolo 2909 c.c., questa attribuisce esclusivamente alle sentenze.
2. Con il secondo motivo essa deduce, in subordine, “violazione risp. falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 647 c.p.c.; mancata efficacia di giudicato in relazione alla liceita’ o meno del comportamento del (OMISSIS)”.
Osserva che il giudicato, seppur implicito, coprirebbe semmai il diritto di credito del (OMISSIS), ma non anche la liceita’ del di lui comportamento (su cui e’ fondata la pretesa risarcitoria) ante e post emissione del decreto ingiuntivo.
3. Con il terzo motivo deduce “violazione risp. falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c. e articolo 2043 c.c.; mancato onere della preventiva impugnazione ex articolo 395 c.p.c.” (questa la testuale intestazione).
Evocando a supporto i precedenti di Cass. 18/05/1984, n. 3060, e Cass. 17/09/2013, n. 21255, sostiene che, diversamente da quanto affermato in sentenza, l’articolo 395 c.p.c., offre un mezzo straordinario d’impugnazione avverso le decisioni frutto di dolo o errore, ma non impone l’esperimento di detta impugnazione quale antecedente necessario dell’eventuale, autonoma, richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla parte.
Soggiunge che, peraltro, nel descritto contesto, l’effetto rescissorio di un’eventuale revocazione ex articolo 395 c.p.c., avrebbe comportato l’inefficacia del decreto ingiuntivo, ma non il ripristino dello status quo ante.

 

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4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, “violazione risp. falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2727 c.c.; liberta’ delle prove”.
Lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non provate le voci di danno rappresentate dalle spese relative alla perizia grafologica e per la difesa dinanzi al GIP, dal momento che – assume – tale prova avrebbe potuto essere tratta, rispettivamente, dalla stessa perizia grafologica e dalla nota spese dello studio legale.
5. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili e di rilievo preliminare e assorbente rispetto al primo, sono fondati.
E’ pertinente il richiamo in ricorso al precedente di Cass. n. 3060 del 1984, fedelmente massimato nel senso che “qualora il giudicato civile di condanna sia l’effetto di attivita’ processuale fraudolenta di una parte in danno dell’altra, posta in essere mediante la precostituzione e l’uso in giudizio di prove false, la parte danneggiata, oltre alla proposizione della impugnazione per revocazione, qualora siffatta attivita’ integri gli estremi di un fatto-reato, puo’ costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, cosi’ provocando l’esercizio del potere-dovere del giudice penale di statuire ed attuare concretamente l’obbligazione risarcitoria discendente in via diretta dall’accertamento fatto-reato stesso, che non puo’ trovare ostacolo nel suindicato giudicato civile che ne rimane travolto. Tale potere-dovere del giudice penale, in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, si trasferisce, con identica ampiezza, e quindi senza preclusioni in dipendenza del precedente giudicato civile, al giudice civile adito dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento del danno causato dal fatto-reato”.
In tale precedente – relativo ad un caso assai simile a quello in esame, ivi trattandosi dell’uso in giudizio di cambiali false per ottenere l’emissione di decreto ingiuntivo poi non opposto e quindi passato in giudicato, la falsita’ essendo stata accertata in giudizio civile iniziato dopo l’estinzione per amnistia del procedimento penale per i reati di truffa e falso a carico dell’ingiungente – e’ in particolare evidenziato quanto segue.
“In presenza della costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, la competenza funzionale del giudice penale si estende all’effetto obbligatorio, nell’ambito civilistico, del fatto-reato accertato, costituente, in quell’ambito, fatto illecito, che genera l’obbligazione di risarcimento del danno, nei suoi due aspetti di restituzione di cio’ che e’ stato sottratto o indebitamente consegnato o pagato e di risarcimento del danno ulteriore (compreso quello non patrimoniale).
“Estensione della competenza del giudice penale nell’ambito civilistico che comporta il potere-dovere di quel giudice di trarre le conseguenze che, sotto il profilo obbligatorio, discendono direttamente dall’accertato reato, condannando il responsabile al risarcimento del danno.
“L’esercizio di tale potere-dovere, derivante dalla competenza funzionale del giudice penale ed inteso a statuire ed attuare concretamente l’obbligazione risarcitoria che consegue immediatamente e direttamente al fatto-reato, non puo’ trovare ostacolo in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato che, in sede civile, sulla base delle prove accertate poi false dal giudice penale, abbia stabilito una situazione giuridica sostanziale in favore del soggetto che ha precostituito ed utilizzato in giudizio le prove false in danno dell’altra parte.
“La sentenza del giudice penale di accertamento del fatto-reato costituito dalla falsificazione della prova e della sua utilizzazione in giudizio travolge gli effetti del giudicato civile poiche’ alla situazione giuridica sostanziale da esso creata, sulla base delle prove accertate false, automaticamente ne sostituisce una diversa, che e’ l’obbligazione dell’autore ed utilizzatore delle prove false al risarcimento del danno, nel duplice aspetto della restituzione di quanto conseguito e nella riparazione del pregiudizio ulteriore”.
Tale arresto e’ richiamato in quello piu’ recente di Cass. 17/09/2013, n. 21255, le cui elaborazioni ricostruttive – benche’ rese con riferimento al diverso e ben piu’ noto caso dell’annullamento del c.d. lodo (OMISSIS), pronunciato con sentenza della Corte d’appello di Roma che si accerto’ successivamente essere stata frutto di corruzione in atti giudiziari del suo estensore – risultano di tale generale portata da potersi applicare, in quanto qui condivise, anche al caso in esame.
Particolarmente significativo appare in tal senso il rilievo esegetico che, in quella pronuncia, viene attribuito all’articolo 2738 c.c., comma 2, nella parte in cui ammette la risarcibilita’ dei danni derivanti dalla sentenza fondata su falso giuramento ove tale falsita’ sia stata riconosciuta in sede penale a prescindere dall’esperimento del rimedio revocatorio, cosi’ riconoscendo – si afferma – l'”astratta legittimita’ della coesistenza tra giudicato formale… benche’ frutto di dolo (della parte o del giudice, non rileva ai fini che qui ci occupano) e azione di risarcimento”: “la legittimita’, in altri termini, della coesistenza della duplice natura di una sentenza che, al tempo stesso, si atteggi a decisione giurisdizionale irrevocabile ed a mero fatto storico”.

 

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Condivisibilmente la S.C. ivi argomenta al riguardo (v. sentenza cit. pagg. 72 – 75) che “la norma – ben lungi da porre un principio che, secondo una poco persuasiva metodologia interpretativa da “canone inverso”, dovrebbe imporre tout court, in ogni altro caso, il ricorso al rimedio revocatorio – detta invece una regula iuris che, ben piu’ correttamente interpretata alla luce delle sue risalenti origini storiche (la sacralita’ dello ius iurandum in iure) e degli stessi lavori preparatori, ammette e consente la coesistenza tra il definitivo dissolversi della lite in un giudicato sia pur “ingiusto” (in conseguenza della particolare solennita’ ed unicita’ di quel mezzo di prova), e l’autonomo esperimento dell’azione risarcitoria.
“Difatti, nell’ipotesi di falso giuramento (diversamente che nel caso di dolo del giudice) si e’ in presenza di un caso di “giudicato provato ingiusto” (senza, cioe’, che vi sia alcuna necessita’ di ricorrere alla revocazione), e pur tuttavia tenuto fermo, non ammettendosi la revocazione della sentenza per un residuo rispetto del tradizionale valore decisorio attribuito al giuramento – onde la conseguente scelta del legislatore di ammettere la sola azione risarcitoria.
“Un piu’ corretto significato da attribuire alla disposizione di cui all’articolo 2738 c.c., sulla base di una eadem ratio iuris, e’ dunque quello della legittima predicabilita’, qualora il giudicato risulti ormai intangibile (non importa se per legale volonta’ o per obbiettivo riscontro di inutilita’), di una sua doppia e simmetrica valenza, di reiudicata e di fatto storico (nella dimensione aquiliana del “qualunque fatto doloso o colposo” ex articolo 2043 c.c.).
“Lo stesso disposto dell’articolo 185 c.p. lascia, per altro verso, chiaramente intendere che, su di un piano generale, qualsiasi comportamento che integri un fatto reato obbliga l’autore del fatto al risarcimento del danno che ne sia derivato alla vittima: apparirebbe un evidente paralogismo e una insanabile aporia ritenere che tale principio venga meno solo che la parte non abbia ritenuto di esperire un rimedio che ha la diversa funzione di porre nel nulla, sotto il profilo processuale, la sentenza viziata da dolo del giudice quando tale caducazione non potrebbe piu’ corrispondere ad alcun suo interesse sostanziale.
“La eterogeneita’ della funzione di tutela garantita dalla revocazione rispetto a quella assicurata dall’azione risarcitoria e’ frutto, anche testuale, della scelta legislativa di apprestare, come rimedio revocatorio rescissorio, l’eventuale restituzione di quanto si sia conseguito con la sentenza revocata, una volta che il giudice della revocazione, “con la sentenza che pronuncia la revocazione, decide il merito della causa”.
“E l’autonomia (sia pur, in questo caso, “condizionata”) dell’azione risarcitoria rispetto a quella demolitoria da’ per altro verso ragione del perche’ l’articolo 402 c.p.c., si limiti a menzionare l’effetto restitutorio, e non risarcitorio, della revocazione straordinaria, cosi’ superando l’apparente aporia insita nella coesistenza di una decisione ormai res iudicata e di un risarcimento da danno ingiusto, poiche’ l’ingiustizia del danno – come tale qualificabile in letterale applicazione dell’articolo 185 c.p. – trova la sua radice prima e il suo primo fondamento… proprio nella sentenza costituente, in ipotesi, giudicato formale”.
Si soggiunge, quindi, con particolare significativita’ ai fini del presente giudizio: “la norma dettata in tema di falso giuramento della parte non puo’… in alcun modo ritenersi legata soltanto da un banale rapporto di regola ad eccezione rispetto agli altri casi di revocazione, ordinaria o straordinaria – nel senso che, al di fuori del falso giuramento, la revocazione della sentenza andrebbe ritenuta condizione imprescindibile di procedibilita’ dell’azione risarcitoria ma e’ idonea a fondare, in sinergica lettura con l’articolo 402 c.p.c. (ove si discorre significativamente di restituzioni e non di risarcimenti, che non potrebbero mai formare oggetto di autonoma domanda, tanto in rescindente quanto in rescissorio, atteso il vincolo della immutatio libelli) il convincimento della doppia dimensione della sentenza viziata (giudicato/fatto storico) e della inutilita’ di un giudizio di revocazione in caso di sopravvenuta impossibilita’ giuridica dell’oggetto della controversia”.

 

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6. Alla luce delle esposte indicazioni esegetiche, si appalesa erronea, in diritto, l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui, da un lato, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo ottenuto attraverso prove false e, dall’altro, l’ormai maturata preclusione all’esperimento dell’ordinaria impugnazione per revocazione rendano non risarcibile il danno direttamente o indirettamente riconducibile all’esecuzione del decreto ingiuntivo; cosi’ come non avallabile si appalesa, a monte, quella secondo cui (v. sentenza, pag. 14, § 4), una volta decorso il termine per la detta impugnazione, l’esecuzione intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di documenti falsi, costituisce atto lecito.
Tale affermazione e’ da attribuire ad una indebita sovrapposizione della considerazione del decreto ingiuntivo come regiudicata rispetto a quella che, nella prospettiva aquiliana, deve darsi dello stesso quale fatto storico costitutivo del diritto al risarcimento del danno.
L’essere il decreto ingiuntivo passato in giudicato costituisce evento processuale che attiene al tema trattato in quel giudizio e non toglie – nella diversa e piu’ ampia prospettiva che guardi a quel giudizio ed alla sua conclusione alla stregua di mero fatto storico -che lo stesso sia frutto di un illecito, il giudicato null’altro rappresentando, in tale diversa prospettiva, se non proprio il vantaggio ulteriore lucrato con l’illecito commesso, indipendentemente dalle ragioni per le quali tale giudicato si sia formato.
7. Una precisazione a questo punto si impone.
La Corte d’appello ha espressamente affermato (v. sentenza pag. 11 ss.) che la falsita’ dei documenti sulla cui base e’ stato ottenuto il decreto ingiuntivo e’ stata accertata con sentenza penale passata in giudicato.
Il successivo argomentare sembra presupporre che anche su quell’accertamento (peraltro seguito dalla confisca dei documenti medesimi ex articolo 240 c.p. e dalla loro acquisizione nel fascicolo processuale), benche’ si tratti di sentenza di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p., il giudice a quo ha ritenuto essersi formato il giudicato (penale), opponibile in sede civile; si assume infatti, in sentenza, che l’appellata (OMISSIS) avrebbe potuto/dovuto far valere il giudicato penale sulla falsita’ in proponendo giudizio di revocazione ex articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 2.
Tale passaggio non risulta fatto segno di alcuno specifico motivo di censura in questa sede. E tuttavia tale affermazione non ha avuto poi alcuna influenza sulla statuizione finale (che, come detto, ritenendo dirimente la mancata proposizione del giudizio di revocazione, ha rigettato la domanda risarcitoria ed ha dunque ritenuto irrilevante detto separato accertamento di falso), risolvendosi pertanto in un mero obiter dictum sul quale non puo’ ritenersi formato giudicato interno.
Si rende pertanto possibile e opportuno qui rammentare che, ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 1-bis, “Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando e’ pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.
Non e’ dunque predicabile alcun vincolo di giudicato, nel giudizio civile, derivante dalla sentenza di patteggiamento, nemmeno sulla affermazione della falsita’ delle menzionate scritture.
L’inopponibilita’ di tale pronuncia nel giudizio civile non osta pero’ all’azione risarcitoria.
Resta, infatti, comunque consentito al giudice di quest’ultima operare autonomamente l’accertamento della falsita’ delle scritture, cosi’ come resta impregiudicata e non rilevante in questa sede la questione se, a tal fine, dalla sentenza penale di patteggiamento possa comunque ricavarsi – come nella specie ha ritenuto il primo giudice – elemento utile di prova (si rimanda sul punto, per una utile ricognizione e messa a punto dei piu’ recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimita’, a Cass. 30/07/2018, n. 20170 ed a Cass. 11/03/2020, n. 7014, cui adde, da ultimo, Cass. 05/05/2021, n. 11805).
8. Il quarto motivo e’ inammissibile.
Esso si risolve, infatti, nella mera oppositiva contestazione di una valutazione tipicamente di merito, qual e’ quella della rilevanza delle prove raccolte, senza peraltro cogliere l’effettiva ratio decidendi che non consiste nella negazione dell’esistenza delle attivita’ processuali cui sono riferite le voci di danno (spese legali) ma nella esclusa esistenza di prova dell’effettivo avvenuto esborso.
9. In accoglimento, dunque, del secondo e del terzo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quarto; assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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