Espropriazione per pubblico interesse

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 16 maggio 2019, n. 13269.

La massima estrapolata:

In tema di espropriazione per pubblico interesse, il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune e la sua successiva comunicazione al pubblico mediante affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 865 del 1971, non soddisfa l’onere della notificazione dell’indennità di esproprio all’interessato nelle forme degli atti processuali civili, quale adempimento finalizzato a dare certezza della conoscenza dell’atto da parte del destinatario ed a consentire, in caso di sua consapevole inerzia, il maturarsi della decadenza dall’impugnazione. (Nella specie, la Corte di appello, equiparando erroneamente l’affissione della relazione di stima all’albo pretorio del Comune alla notificazione dell’indennità definitiva ex art. 143 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima proposta da uno dei comproprietari oltre il termine di trenta giorni dalla detta affissione).

Sentenza 16 maggio 2019, n. 13269

Data udienza 5 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 8992/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e, quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5216/2013 della Corte di appello di Roma, depositata il 04/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il controricorrente che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 4 ottobre 2013, ha rigettato nella ritenuta sua inammissibilita’, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni di cui alla L. n. 865 del 1971, articolo 19 l’opposizione alla stima della indennita’ definitiva di esproprio proposta, su decreto ablativo emesso il 21 luglio 2005, da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
La citazione, inizialmente introduttiva di una opposizione alla stima provvisoria, era divenuta in corso di lite, all’esito di modifica della domanda per il meccanismo di cui all’articolo 183 c.p.c., una opposizione alla stima definitiva nell’intervenuta adozione, nelle more del giudizio, da parte dell’amministrazione del relativo provvedimento.
La determinazione definitiva dell’indennita’ emessa in data 8 marzo 2007 dalla Commissione Provinciale Espropri sarebbe stata ritualmente notificata ai ricorrenti il 23 ottobre 2007 rendendo cosi’ intempestiva la notifica della citazione di lite, intervenuta solo il 12 novembre 2009.
Il Comune di Roma avrebbe provveduto a notificare la stima definitiva anche a (OMISSIS), dante causa del ricorrente (OMISSIS), irreperibile all’estero, ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., per comunicazione dell’affissione presso l’Albo Pretorio.
In ogni caso, l’iniziale domanda avrebbe dovuto comunque qualificarsi come inammissibile non essendo prevista dal sistema una opposizione alla stima provvisoria.
2. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Resiste con controricorso Roma Capitale che deduce l’inammissibilita’ dell’avverso mezzo che per la dedotta violazione di legge avrebbe in realta’ sollecitato la Corte di legittimita’ ad un non consentito riesame nel merito della controversia, per una denunciata insufficiente valutazione delle prove.
Le parti, tutte, hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 143 c.p.c. ed alla L. n. 865 del 1971, articoli 10, 15 e 19.
La Corte di appello di Roma aveva ritenuto quanto alla posizione di (OMISSIS), e del suo dante causa (OMISSIS), deceduto, che l’avere il Comune espropriante provveduto in data 24 ottobre 2007 all’affissione all’Albo Pretorio della comunicazione di stima, nell’intervenuto accertamento della irreperibilita’ del notificato, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 143 c.p.c., integrasse l’osservanza delle forme degli atti processuali civili come richiesta per le notifiche degli avvisi delle indennita’ dalla L. n. 865 del 1971, articolo 15, u.c..
Una corretta esegesi della norma, l’articolo 15, u.c., seconda parte, cit., avrebbe invece obbligato l’espropriante a depositare la relazione definitiva della Commissione nella segreteria del Comune ed a rendere noto l’eseguito deposito nei modi previsti dal precedente articolo 10 previa notifica agli espropriati e notiziando il pubblico dell’avvenuto incombente entro dieci giorni, mediante avviso da affiggere nell’albo del Comune e da inserire nel F.A.L. della Provincia.
La pubblicazione, intervenuta in data 24 ottobre 2007, presso l’Albo Pretorio avrebbe assolto, per i suoi contenuti, alla finalita’ di adempimento amministrativo, provvedendo a dare notizia del deposito della relazione di stima nei termini di cui all’articolo 10 cit., e non a quella di notifica, secondo le norme processuali civili, agli interessati dei contenuti della relazione e della quantificazione della indennita’. Sarebbe mancata un’attivita’ di notificazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario, unico soggetto individuato dall’articolo 143 c.p.c. come competente a curare i relativi adempimenti.
L’omessa notifica nei termini indicati a (OMISSIS) dante causa di (OMISSIS) avrebbe escluso ogni decadenza di quest’ultimo a proporre domanda per la determinazione della giusta indennita’, con effetti in bonam partem che si sarebbero estesi agli altri comproprietari.
Non sarebbe stata prodotta alcuna valida certificazione dell’AIRE che attestasse l’irreperibilita’ all’estero di (OMISSIS) ed il documento positivamente apprezzato dalla Corte di appello sarebbe stata una lettera del Consolato d’Italia riferita alla notifica dell’ordinanza di esproprio e non a quella di determinazione definitiva delle indennita’.
2. Il motivo proposto e’ fondato per ragioni compendiate nei termini di seguito indicati:
a) la stima definitiva non e’ stata ritualmente notificata a tutti gli espropriati e, per l’effetto, non si ha decorso del termine di decadenza di cui alla L. n. 865 del 1971, articolo 19 non risultando integrato il modello procedimentale previsto dalla legge secondo il quale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 L. cit., alla notifica agli interessati della stima definitiva segue la pubblicita’ del deposito;
b) in ogni caso, ferma l’opposizione inizialmente proposta avverso l’indennita’ provvisoria, la stessa deve qualificarsi, secondo granitica giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, come azione di determinazione giudiziale della giusta indennita’ di esproprio ex articolo 42 Cost., all’esito della pronuncia additiva n. 67 del 1990 resa dalla Corte costituzionale, con l’effetto che ogni questione di decadenza rispetto ad opposizione alla stima resta assorbita nel suo rilievo, nella natura accertativa della promossa azione.
3. Il vizio dedotto ha natura processuale e va correttamente apprezzato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; si tratta invero di decadenza dalla proposizione di una impugnativa e le norme in relazione alle quali viene descritto in ricorso, l’articolo 143 c.p.c. e la L. n. 865 del 1971, articolo 15, comma 2, quest’ultimo ratione temporis applicabile, attengono al rito.
Segnatamente.
La L. n. 868 del 1971, articolo 15 al comma 2, stabilisce che “L’espropriante comunica le indennita’ ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; depositata la relazione della commissione nella segreteria del comune rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dall’articolo 10, comma 2”.
L’indicata norma la’ dove dispone l’osservanza delle norme processuali civili quanto agli avvisi da notificarsi ai proprietari dei terreni espropriati e prevede altresi’ il deposito della relazione di stima segnala, per i due diversi momenti, la complessita’ di una fattispecie in cui si coniugano il diritto del singolo proprietario espropriato ad essere reso edotto della misura della indennita’, per poi determinarsi alla eventuale sua impugnazione, e, dall’altra, la finalita’ di dare pubblicita’ al deposito della relazione di stima definitiva, cosi’ portata a conoscenza erga omnes.
La previsione di cui alla L. n. 868 del 1971, articolo 15, comma 2, che gli avvisi delle indennita’ vengano comunicati ai singoli interessati nelle forme degli atti processuali civili e’ evidenza di legge finalizzata a dare certezza dell’intervenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario ed a consentire, in caso di sua consapevole inerzia, il maturarsi della decadenza ad impugnare.
Il richiamo alle “forme degli atti processuali civili” contenuto nella L. n. 868 del 1971, articolo 15, comma 2, ne postula la natura di generale modello al cui rispetto deve attenersi anche la p.A. nell’attivita’ notificatoria.
La’ dove per una determinata finalita’, la legge richieda espressamente non la mera conoscenza dell’atto ma, in modo specifico, la “notificazione”, l’istituto viene in applicazione nello stretto suo significato e la sua nullita’ impedisce il raggiungimento della finalita’ di legge e non puo’ essere sanata dalla mera conoscenza dell’atto.
Il procedimento di notificazione di un determinato atto della pubblica Amministrazione ha natura autonoma e distinta rispetto al procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto da notificare e resta integrato dalla relata di notifica che si configura come indispensabile per la validita’ della notificazione che risulta, altrimenti, nulla.
La relata di notifica, atto pubblico contestabile con la querela di falso, assicura infatti alla notificazione la finalita’ sua propria che e’ quella di garantire che ad un determinato soggetto sia pervenuta una copia dell’atto da notificargli, consentendo di distinguere tra notificazione ed ogni altra forma di comunicazione che lascia, invece, in facolta’ del destinatario di fornire la prova di non essere stato altrimenti raggiunto dal primo.
Cio’ posto, la Corte di appello di Roma non si e’ attenuta agli indicati principi.
I Giudici territoriali hanno infatti ritenuto che la “Comunicazione Relazione di stima della Commissione Provinciale Espropri di Roma, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 15” depositata presso l’Albo Pretorio del Comune di Roma, che dava conto dell’intervenuta determinazione delle “indennita’ definitive di esproprio ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 15, comma 2”, fosse conforme “a quanto previsto dall’articolo 143 c.p.c.” (p. 3 sentenza).
In tal modo opinando, la Corte di merito ha operato una impropria commistione tra gli istituti della comunicazione della relazione definitiva di stima della indennita’ di esproprio -integrativa dell’iter procedimentale di formazione dell’atto amministrativo nell’assolta sua finalita’ di dare al primo generale conoscibilita’ – e della notificazione dell’avviso dell’indennita’ -, momento, quest’ultimo, autonomo rispetto al procedimento di formazione dell’atto, governato da sue proprie forme e finalita’ -entrambi previsti nella L. n. 865 del 1971, articolo 15, comma 2.
A mente dell’articolo 143 c.p.c. il rispetto della notifica nelle forme previste per gli irreperibili, in disparte ogni accertamento sulla condizione di irreperibilita’ del destinatario, vuole comunque per il suo perfezionamento che il notificante curi il deposito, presso la casa comunale dell’ultima residenza del destinatario, o se questa e’ ignota, in quella del luogo di nascita, di “copia dell’atto da notificarsi”.
Tale e’ da intendersi, nella specie, la relazione di stima in ragione dei suoi contenuti, profilo attinto da sicuro interesse dell’espropriando chiamato, all’esito della notifica, a determinarsi se accettare la quantificazione dell’indennita’ o impugnarla.
I contenuti di quanto e’ stato qualificato dalla Corte di merito come avviso dell’indennita’ definitiva di stima denunciano invece dell’atto una diversa struttura e la diversa connessa finalita’ di dare erga omnes pubblicita’ della relazione.
La mancata integrazione all’interno della segnalata fattispecie del segmento procedimentale diretto, ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 15, comma 2, a dare conoscenza dei contenuti della relazione di stima perche’ poi l’espropriato possa eventualmente determinarsi ad impugnare la relativa indennita’, sottrae ogni rilievo alla quantificazione definitiva della indennita’ di esproprio e per essa finanche alla configurabilita’ di un giudizio di opposizione alla stima definitiva.
Dagli atti, al cui accesso questa Corte resta legittimata nella natura processuale del dedotto vizio, si apprende che il Comune di Roma quale ente espropriante ha “comunicato” l’intervenuta determinazione da parte della Commissione Provinciale Espropri, giusta delibera dell’8 marzo 2007, delle indennita’ definitive dandone pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di Roma il 24 ottobre 2007.
L’atto manca dei contenuti propri della notifica e vale piuttosto ad assolvere alla diversa funzione di generale notizia e la sentenza impugnata si presta a censura per averne ritenuto invece la natura di notifica.
4. All’indicato argomento, se ne aggiunge un altro, forte nelle sue conclusioni in ragione di un costante indirizzo di questa Corte di legittimita’ che vuole che, a fronte dell’attribuzione alla cognizione della Corte di appello, in unico grado, della determinazione delle giuste indennita’ di espropriazione o di opposizione alla stima del medesimo indennizzo – all’esito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 67 del 1990 e della L. n. 865 del 1971, articolo 19 ratione temporis applicabile – ove l’espropriato proponga azione di determinazione dell’indennita’ di esproprio, la successiva evoluzione del procedimento amministrativo nel senso della quantificazione autoritativa di detto indennizzo e della sopravvenienza della stima definitiva, anche ove il relativo esito sia recepito nel decreto di esproprio, e’ irrilevante rispetto all’introdotto e pendente giudizio di accertamento e -inidonea ad influenzare l’azione giudiziaria gia’ intrapresa – non puo’ acquistare carattere definitivo; la sentenza di accertamento integra infatti l’unico titolo determinativo del definitivo quantum indennitario dovuto agli aventi diritto (Cass. nn. 950 e 1401 del 2000; Cass. nn. 2272 e 9814 del 1999; Cass. 27/01/2005 n. 1701; Cass. n. 5242/2016, p. 10 motivazione; Cass. 04/02/2016 n. 2193)
In tema di espropriazione per pubblico interesse, la determinazione dell’indennita’ provvisoria non e’ suscettibile di opposizione invece proponibile, ai sensi e con le forme di cui alla L. n. 865 del 1971, articolo 19 solo avverso la liquidazione definitiva dell’indennita’ medesima; pertanto la successiva domanda di quantificazione dell’indennita’ definitiva da parte degli espropriati non va qualificata come opposizione alla stima, ma impone un accertamento della giusta indennita’ ex articolo 42 Cost. da parte della Corte d’appello, la quale, previa verifica della ricorrenza della condizione dell’azione consistente nell’intervenuta emanazione del decreto di espropriazione, ha l’obbligo di compiere l’accertamento giudiziale (senza in cio’ incorrere in vizio di ultrapetizione), e, quindi, di determinare comunque l’indennita’, prescindendo del tutto dalla verifica della congruita’, o meno, dell’indennita’ provvisoria offerta e dai criteri di calcolo in essa utilizzati (Cass. 14/02/2017 n. 3840; in termini: Cass. 07/02/2017 n. 3191).
Ferma l’introduzione per l’originaria domanda di un’azione di accertamento della giusta indennita’ ex articolo 42 Cost., e’ erronea anche quella parte della motivazione della sentenza impugnata che, ignorando l’indicato indirizzo, qualifica la domanda inammissibile anche perche’ introduttiva di una opposizione avverso la stima provvisoria, rimedio non previsto dall’ordinamento.
La natura di accertamento della promossa azione fa si’ che resti privo di autonomo e scrutinabile rilievo l’evidenza degli effetti da riconoscersi ad una opposizione alla stima tempestivamente proposta da uno solo dei comproprietari indivisi rispetto agli altri che siano stati invece intempestivi oppositori.
6. La sentenza impugnata va pertanto annullata perche’ la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, in applicazione dei richiamati principi provveda sulla domanda di determinazione della giusta indennita’ di esproprio liquidando altresi’ le spese per il giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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