Espropriazione per pubblica utilità e l’attuale sistema indennitario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5900.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, avendo ritenuto l’area edificabile, in ragione della sola circostanza che la stessa era compresa in zona qualificata centro edificato e ciò pur avendo affermato che il fondo era stato utilizzato per la realizzazione del tracciato di una via pubblica di collegamento con una caserma dei vigili del fuoco: e che lo stesso era compreso già in area più estesa, vincolata alla cosiddetta viabilità di piano).

Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5900. Espropriazione per pubblica utilità e l’attuale sistema indennitario

Data udienza 19 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione – Area edificabile – Presenza di una caserma dei vigili del fuoco – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 24452/2016 proposto da:
Comune di Reggio Calabria, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di procuratore generale del padre, (OMISSIS), unici eredi di (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di REGGIO CALABRIA, n. 92/2016, pubblicata il 26 aprile 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Espropriazione per pubblica utilità e l’attuale sistema indennitario

RILEVATO

Che:
1. Con sentenza del 26 aprile 2016, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Reggio Calabria avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 364 del 20 settembre 2005, che, disposta consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) di risarcimento dei danni loro derivanti dall’occupazione di alcuni appezzamenti di terreni di loro proprieta’ per l’esecuzione della strada comunale dal (OMISSIS) alla nuova caserma VV.FF., dato che, nonostante l’intervenuta esecuzione dell’opera pubblica, nessuna somma era stata corrisposta dall’Ente territoriale.
2. La Corte adita, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto infondato il secondo motivo di gravame sulla ritenuta natura edificatoria dell’area oggetto di occupazione, affermando che, se pure risultava che il fondo in esame era stato utilizzato per la realizzazione anche su di esso del tracciato della via pubblica di collegamento tra il cosiddetto (OMISSIS) e la caserma dei VV.FF. e che lo stesso era compreso gia’ in area piu’ estesa vincolata alla cosiddetta viabilita’ di piano, l’area doveva ritenersi edificabile in ragione della circostanza, documentata dal primo e dal secondo consulente tecnico di ufficio, che la stessa era compresa in zona qualificata “centro edificato”, ma non del tutto occupata da manufatti privati di tale indole; che all’epoca della irreversibile trasformazione del fondo, ossia prima del giugno del 1981, non erano stati ancora realizzati gli interventi di edilizia economica e popolare progettati dall’allora IACP, era stata da pochissimo edificata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco e mancavano moltissimi degli edifici ed attivita’ commerciali che avevano recentemente trasformato il volto del quartiere, avvicinandolo, ma solo oggi, alla zona centrale di (OMISSIS).
3. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno precisato che era onere del Comune dedurre e dimostrare che l’ubicazione della pubblica viabilita’ prevista dal P.R.G., nell’area in cui era compreso il fondo in esame, configurava un vincolo espropriativo e che, in mancanza di detta acquisizione chiarificatrice, la previsione di piano segnalata doveva presumersi avesse carattere meramente conformativo.
4. Il Comune di Reggio Calabria, avverso la superiore sentenza, ricorre in Cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
5. (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di procuratore generale del padre, (OMISSIS), unici eredi di (OMISSIS), resiste con controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 37, comma 4 e della L. n. 1187 del 1968, articolo 2 (del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ora articolo 9, avendo errato la Corte di appello nell’affermare che l’Ente non avrebbe dimostrato la natura espropriativa del vincolo apposto sull’area in esame e la sua natura non edificabile, in quanto il fondo era sottoposto a vincolo di inedificabilita’ assoluta ed era compreso in zona piu’ estesa, vincolata alla viabilita’ di piano, e sul medesimo fondo era stata realizzata una via di collegamento tra il (OMISSIS) e la Caserma dei VV.FF.; la stessa Corte di appello aveva riconosciuto che il consulente tecnico d’ufficio, pur ricomprendendo il fondo in zona qualificata centro abitato, aveva confermato che la zona non era del tutto occupata da manufatti privati e che la documentazione in atti confermava la sussistenza del vincolo di viabilita’ di piano, che comportava un vincolo di inedificabilita’ assoluta.
1.1 Il motivo e’ fondato.
1.2 A proposito delle opere di viabilita’, come gia’ affermato da questa Corte, nella sentenza 17 maggio 2002, n. 7243 (resa, peraltro, su una controversia avente ad oggetto l’applicazione dei P.R.G. del Comune di Prato), la loro indicazione nel piano regolatore generale (L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 7, comma 2, n. 1), pur comportando un vincolo di inedificabilita’ delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennita’ di esproprio nel sistema della L. 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis, basato sulla edificabilita’ o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, articolo 13), di regola rimesse ad uno strumento di attuazione, come puo’ essere il piano di lottizzazione, e come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass., 7 dicembre 2001, n. 15519; Cass., 11 gennaio 2002, n. 296)
Piu’ di recente, questa Corte ha affermato che “l’accertamento delle possibilita’ legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell’indennita’ di esproprio, prescinde dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera, e’ stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non piu’ attuale, o ad una condizione preurbanistica, conseguendone che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale, sempre che ad essa possano riconoscersi i caratteri di generalita’ ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriativo del vincolo; e riguardo, in particolare, alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilita’, l’indicazione delle opere necessarie nel piano regolatore comporta un vincolo di inedificabilita’ delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo” (Cass., 10 maggio 2013, n. 11236; Cass., 25 settembre 2007, n. 19924; Cass., 5 giugno 2006, n. 13199).
La destinazione a strada pubblica, pertanto, non e’ di per se’ espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale ed il carattere conformativo della relativa previsione ricorre soltanto se il P.R.G. ha previsto la strada nell’ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralita’ indistinta di beni; sussiste, invece, un vincolo preordinato all’espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all’interno e a servizio delle singole zone.
1.3 Cio’ posto, nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente affermato che il vincolo avesse natura conformativa, ma con un iter argomentativo errato ha, poi, ritenuto il fondo in esame di natura edificabile.
Ed invero, il vincolo in esame ha natura conformativa, proprio in ragione della previsione contenuta nel P.R.G., a “viabilita’ di piano” e dell’effettiva destinazione del terreno occupato alla realizzazione a strada di collegamento tra il (OMISSIS) e la caserma dei VV.FF., vincolo, dunque, per i principi sopra esposti, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, non trattandosi di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone.
1.4 Detto cio’ e fermo restando il principio che l’edificabilita’ non si esaurisce, ne’ si identifica in quella residenziale abitativa (Cass., Sez. Un. 23 aprile 2001, n. 172), va ribadito che “nel sistema introdotto del Decreto Legge n. 333 del 1992, articolo 5 bis (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992) caratterizzato da una rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, con conseguente esclusione della configurabilita’ di un tertium genus intermedio – il concetto di edificabilita’ va inteso come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprieta’, evocando, in sostanza, la rendita ricavatale dall’attivita’ di trasformazione dei suoli connessa all’edilizia privata esprimibile dal proprietario, senza poter comprendere gli interventi finalizzati unicamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico, i quali, lungi dal costituire espressione dello ius aedificandi, risultino funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico” (Cass., 28 settembre 2016, n. 19193; Cass., 13 gennaio 2010, n. 404; Cass., 6 agosto 2009, n. 17995; Cass., 20 novembre 2006, n. 24585) e che “in tema di espropriazione per pubblica utilita’, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio e’ fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilita’ legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilita’ di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attivita’ sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative” (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314 e, di recente, anche Cass., Sez. U., 19 marzo 2020, n. 7454).
1.5 La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, avendo ritenuto l’area edificabile, in ragione della sola circostanza, documentata dal primo e dal secondo consulente tecnico di ufficio, che la stessa era compresa in zona qualificata “centro edificato” e cio’ pur avendo affermato che il fondo in esame era stato utilizzato per la realizzazione su di esso del tracciato della via pubblica di collegamento tra il cosiddetto (OMISSIS) e la caserma dei VV.FF. e che lo stesso era compreso gia’ in area piu’ estesa vincolata alla cosiddetta viabilita’ di piano.
2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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