Espropriazione parziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2021| n. 27555.

In tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all’espropriato derivante dall’opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l’indennità di espropriazione comprende l’intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che il pregiudizio derivante dalle immissioni, vibrazioni e difficoltà di accesso alla parte del terreno rimasta in proprietà dell’espropriato, causate dal passante autostradale realizzato sulla porzione di fondo espropriata, dovesse essere fatto valere in un distinto giudizio risarcitorio).

Ordinanza|11 ottobre 2021| n. 27555. Espropriazione parziale

Data udienza 28 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione – Espropriazione parziale – Nozione – Determinazione dell’indennità in base anche alla compromissione della parte rimasta in proprietà all’espropriato ex art. 33 dpr n. 327/2001 – Debenza del deprezzamento – Vincolo assoluto di inedificabilità a seguito di opera pubblica – Fasce di rispetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28530/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
Regione Veneto, (OMISSIS) S.r.l.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 1938/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che conclude chiedendo rimettersi il ricorso alla pubblica udienza; in subordine rigetto del ricorso.

Espropriazione parziale

FATTI DI CAUSA

1.1. Attinta a mente del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 54 e articolo 702-quater c.p.c., dai (OMISSIS) – (OMISSIS) che si dolevano della stima operata dalla Commissione Provinciale per l’esproprio di una fascia di terreno di loro proprieta’ interessata dai lavori di completamento del passante autostradale di Mestre, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza in esergo ha provveduto a liquidare l’indennita’ dovuta nella specie in base alle risultanze della disposta CTU e, circa lo specifico pregiudizio fatto valere dagli istanti con riguardo alla porzione residua del medesimo fondo, sovrastato da due fabbricati residenziali e da un magazzino, in conseguenza delle immissioni, delle vibrazioni, della rumorosita’ e delle difficolta’ di accesso derivanti dall’opera pubblica, ne ha escluso l’indennizzabilita’ sul presupposto che, sebbene il mappale oggetto di esproprio fosse frutto del frazionamento della piu’ ampia porzione di terreno rimasto in proprieta’ degli istanti “non puo’ ritenersi che esso costituisse un’unica unita’ economico funzionale, cosi’ da potersi ravvisare un’ipotesi di esproprio parziale”, stante l’esistenza della recinzione che racchiude e separa dalla fascia espropriata la residua porzione del fondo. Cio’, nondimeno, ha notato la Corte decidente, le ragioni di danno lamentate dagli istanti, pur non potendo trovare sfogo nel presente procedimento, una volta esclusa l’unitarieta’ della vicenda espropriativa, “potranno essere fatte valere in un distinto giudizio risa rcitorio”.
Avverso la predetta sentenza i (OMISSIS) – (OMISSIS) ricorrono ora a questa Corte sulla base di quattro motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste la sola (OMISSIS) s.p.a. con controricorso e memoria, non avendo svolto attivita’ processuale gli altri intimati.
Requisitorie scritte ex articolo 380-bis.1 c.p.c., del Pubblico Ministero.

 

Espropriazione parziale

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso – la cui disamina si sottrae alle obiezioni preclusive della controricorrente poiche’ le censure, pur cumulativamente dispiegate, sono comunque specifiche e agevolmente comprensibili, come mostra del resto di credere la stessa controricorrente, censurandone il contenuto – allega con il primo motivo, insieme ad un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l’erroneita’ in punto di diritto dell’impugnata pronuncia nella parte in cui, escludendo l’indennizzabilita’ del pregiudizio sofferto dalla residua porzione del fondo rimasto nella disponibilta’ degli istanti, si e’ data cura di affermarne la deducibilita’ quale oggetto di un separato giudizio risarcitorio, perche’ “cosi’ facendo il giudice di prime cure ha violato, svilendolo, il principio dell’unicita’ dell’indennita’ di esproprio”, in ragione del quale qualora l’espropriazione influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua del fondo espropriato l’indennita’ va determinata in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33, ossia tenendo conto della diminuzione di valore della parte residua.
2.2. Il motivo, in disparte dall’inammissibilita’ che infirma la doglianza motivazionale per estraneita’ di essa all’attuale paradigma normativo del vizio di motivazione, e’, quanto alla doglianza in diritto, fondato.
Va invero ribadito il convincimento piu’ volte esternato da questa Corte in ragione del quale “nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalita’ tra cio’ che e’ stato oggetto del provvedimento ablativo e cio’ che e’ rimasto nella disponibilita’ dell’espropriato, l’indennizzo riconosciuto al proprietario del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33, non puo’ riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilita’ di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilita’ del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua” (Cass., Sez. I, 7/10/2016, n. 20241); cosi’ come del resto e’ certo che “il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennita’ di espropriazione, che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennita’ di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni” (Cass., Sez. I, 14/06/2018, n. 15696).

 

Espropriazione parziale

Ne discende percio’ che erroneamente la Corte d’Appello abbia ricusato di sindacare l’istanza “risarcitoria” dispiegata dai ricorrenti a cagione del pregiudizio subito in conseguenza della realizzazione dell’opera pubblica, sicche’ in ragione di cio’ la doglianza merita adesione e la sentenza qui impugnata va conseguentemente cassata.
3.1. Il secondo motivo, anch’esso deducente un vizio motivazionale, in uno con l’errore di diritto in cui li decidente sarebbe sempre caduto nel negare la reclamata indennizzabilita’ del pregiudizio collaterale sul presupposto che non era ravvisabile tra porzione espropriata e porzione residua un’unita’ economico-funzionale, lamenta che “l’iter logico su cui la Corte territoriale fonda tale capo di sentenza appare erroneo ed incongruo”, in quanto il dato a tal fine valorizzato dal decidente costituito dall’essere le due porzioni separate da una recinzione o da un muro di cinta, tenuto conto dell’originaria inerenza di esse ad un unico mappale, “non rappresenta ne’ puo’ rappresentare… un elemento di separazione ma costituisce, evidentemente, espressione della diversa funzione assegnata all’area contigua alla preesistente viabilita’ vicinale, comunque strumentale al miglior utilizzo del fondo”.
3.2. Il motivo, anche considerando nel giudizio le lagnanze motivazionali, e’ inammissibile.
Come bene ha detto il Procuratore Generale, la valutazione della sussistenza o meno nel caso concreto di un’unicita’ economico-funzionale delle porzioni del fondo originario, in ragione del quale e’ possibile ravvisare la fattispecie dell’esproprio parziale e procedere all’indennizzo della diminuzione di valore subita dalla porzione non ablata, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso all’esclusivo giudizio del decidente di merito e sottratto percio’ al sindacato di questa Corte se, nei limiti in cui e’ ancora consentito il controllo di legittimita’ sulla motivazione, esso si mostri congruamente ed adeguatamente motivato. Poiche’ nel caso che ne occupa l’accertamento al riguardo operato dal decidente di merito, che ha ascritto, nell’escludere la pretesa unita’ economica e funzionale del fondo originario, portata decisiva al fatto che le due porzioni risultanti dall’esproprio fossero gia’ fisicamente separate in considerazione dell’erezione di una recinzione o, meglio, di un muro di cinta e’ frutto di una “ponderata condivisione” delle risultanze peritali, la doglianza di cui si fa interprete il secondo motivo di ricorso e’ espressione solo di un mero dissenso dialettico e postula indirettamente una rinnovazione del sindacato di merito che non rientra tra i compiti istituzionali di questa Corte e che rende percio’ la doglianza inammissibile.
4.1. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti, sempre deducendo un vizio di motivazione declinato nella forma consentita tanto dal nuovo che dal vecchio articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentano anche la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 32, giacche’ nel determinare la somma liquidata a titolo di indennita’ di esproprio la Corte d’Appello avrebbe erroneamente preso a misura anche il vincolo espropriativo discendente dall’essere l’area ablata destinata a viabilia’ di progetto.
4.2. Il motivo, sfrondato comprensibilmente di ogni suggestione motivazionale inferibile con riferimento al soppresso dettato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto al resto si rende inammissibile per un chiaro difetto di specificita’.
Non spiegano per vero i ricorrenti le ragioni donde deriverebbe l’errore imputato alla Corte d’Appello, dacche’, sotto il profilo dell’errore motivazionale, non allegano alcun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l’esame, piuttosto indicando un fatto (il vincolo espropriativo), secondo la loro ipotesi invece esaminato dal decidente; sotto il profilo dell’errore di diritto, non indicano nel ragionamento decisorio a mezzo di quale affermazione si debba ritenere che il decidente nel liquidare l’indennita’, non abbia ignorato il vincolo espropriativo, sicche’ la censura risulta affetta da un eloquente tautologismo.
5.1. Con il quarto motivo di ricorso, sempre declinato con il piu’ ampio riferimento possibile al vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono ancora della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 32, nonche’ della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 33 e 39, in cui la Corte d’Appello, sempre in sede di liquidazione dell’indennita’ di esproprio, sarebbe incorsa non considerando che in conseguenza dell’allargamento della sede stradale da realizzarsi sulla porzione di terreno ablato, si sarebbe determinato un sopravanzamento della fascia di rispetto con l’effetto di deprimere la capacita’ edificatorie della porzione residua di fondo, privata della possibilita’ di ampliare o trasformare gli edifici esistenti, non senza pure nel contempo escludere ogni utilizzabilita’ a fini edificatori dell’area incisa dal vincolo ex lege.
5.2. Il motivo – ancora opportunamente sfrondato da ogni suggestione motivazionale, risultando il vizio allegato a questo titolo estraneo al parametro normativo evocato o non idoneo ad integrarlo – e’ quanto alla censura in punto di diritto privo di fondamento.
5.3. Scrutinando funditus la questione se il sacrificio a cui e’ chiamato il privato che per effetto dell’allargamento dell’area viaria e della conseguente estensione a margine di essa della fascia di rispetto veda compromesso l’esercizio dei diritti dominicali e segnatamente la capacita’ edificatoria sottesa originariamente al fondo di sua proprieta’ sia indennizzabile la giurisprudenza di questa Corte ha da ultimo affermato che “nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprieta’ la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilita’ che di per se’ non e’ indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilita’ di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacita’ edificatoria realizzabile sulle piu’ ridotte superfici rimaste” (Cass., Sez. I, 5/06/2020, n. 10747); ed ancora che “lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all’interno dell’area residua rimasta in proprieta’ degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilita’, di per se’ non indennizzabile, puo’ rilevare nella determinazione dell’indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33, mediante il computo delle singole perdite conseguenti al deprezzamento dell’area residua, qualora risultino alterate le possibilita’ di utilizzo della stessa, ed anche per la perdita di capacita’ edificatoria realizzabile sulle piu’ ridotte superfici rimaste in proprieta’” (Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13598).
Nelle citate occasioni si e’ precisato che il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto comporta un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalita’ dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all’articolo 42; che, malgrado cio’, sarebbe tuttavia eccessivo rispetto agli scopi del vincolo legale di inedificabilita’ attribuirgli un effetto pervasivo indiretto e sostanzialmente ablatorio, senza indennizzo anche sulle parti residue della proprieta’; che infatti, nella descritta ipotesi di sopravanzamento della fascia di rispetto, la corrispondente porzione del bene, edificabile prima dell’ablazione della fascia di rispetto, diviene in ragione di cio’ inedificabile, con la conseguenza che il proprietario della residua porzione di fondo vedra’ contrarsi la capacita’ edificatoria del medesimo in proporzione alla quota di essa corrispondente all’area sovrastata dal nuovo vincolo di inedificabilita’, subendo in tal modo un indiretto effetto ablatorio che non lo privera’ del diritto di proprieta’ sull’area destinata a fascia di rispetto, ma di quel diritto perdera’ la facolta’ forse piu’ rappresentativa consistente nella sua sfruttabilita’ edilizia che, di conseguenza, onde evitare che tale effetto negativo si ripercuota doppiamente in capo al proprietario, una prima volta, direttamente, per effetto del vincolo di inedificabilita’ sorgente sulla nuova fascia di rispetto ed una seconda volta per effetto della contrazione dell’originaria capacita’ edificatoria del fondo, e’ consentito ricorrere all’interpretazione estensiva della disciplina dettata in materia di espropriazione parziale dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33, all’uopo soccorrendo anche la considerazione che a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 32, la determinazione dell’indennita’ di esproprio risulta dovuta anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta’.
5.4. A questo quadro di riferimento si rende opportuno, a completo schiarimento della fattispecie, almeno nei suoi tratti istituzionali, aggiungere un’ulteriore osservazione. E’ bene infatti precisare che nel dare applicazione estensiva alla detta disciplina dell’espropriazione parziale non e’ in ogni caso consentito deflettere da quelle che per consolidato insegnamento di questa Corte sono le condizioni che ne consentono l’applicazione. Va da se’, allora, che allorche’ si intenda indennizzare il proprietario della diminuzione di valore che la porzione del fondo rimasto nella sua disponibilita’ viene a soffrire sotto il profilo della riduzione della propria originaria capacita’ edificatoria in considerazione del vincolo di inedificabilita’ cui soggiace la restante porzione di esso su cui insiste la fascia di rispetto, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33 e, dunque, l’indennizzabilita’ che esso consente, postula, da un lato, che l’imposizione del vincolo sulla fascia di rispetto sia effettivamente foriero di un pregiudizio negativo in danno della residua porzione del fondo, nel senso di privare il proprietario di una quota parte dello ius aedificandi esercitabile ab origine sul medesimo; e dall’altro che tra le due porzioni del fondo in cui risulta suddiviso per effetto del procedimento ablatorio il fondo originario sussista un vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all’intero immobile unita’ economica e funzionale. E solo percio’ in presenza di siffatte condizioni che deve ritenersi possibile il ricorso all’applicazione estensiva della disciplina anzidetta.
5.5. Ora, per venire al caso che ne occupa, la doglianza dei ricorrenti, alla luce delle esposte considerazioni, si svuota prestamente di ogni consistenza.
Nessun seguito puo’ per vero essa trovare laddove lamenta “l’inutilizzabilita’ ai fini edificatori dei fondi ex novo incisi dal vincolo ex lege”, costituendo la fascia di rispetto, come si e’ detto, un limite legale della proprieta’ consentito dall’articolo 42 Cost., gravante su una platea indistinta di consociati in relazione alla localizzazione di taluni beni di cui siano proprietari, limite che si traduce in particolare nell’istituzione sui fondi medesimi di un vincolo di inedificabilta’ assoluta.
Non miglior sorte la doglianza riscuote nel sostenere che “il sopravanzamento della fascia di rispetto… influisce negativamente sulle porzioni residue dei ricorrenti azzerando ogni possibilita’ di
ampliamento e/o trasformazione degli edifici esistenti”. E cio’ innanzitutto perche’ come pure ha obiettato il Procuratore Generale
andrebbe primamente stabilito se le aree residue avessero, prima della realizzazione dell’opera pubblica, una ulteriore potenzialita’ edificatoria o se invece avessero esaurito ogni facolta’ del genere, profilo rimasto negletto nell’illustrazione del motivo e quindi inidoneo a dimostrare la sussistenza di un pregiudizio negativo in danno della residua porzione di fondo; farebbe poi in ogni caso difetto, come si e’ visto esaminando i primi due motivi di ricorso, l’ulteriore condizione costituita dall’unita econonomico-funzionale delle porzioni costituente il fondo originario non riscontrabile nel caso di specie per la separazione fisica esistente tra di esse.
5.6. Il motivo non e’ percio’ fondata e non merita di conseguenza adesione.
6. In conclusione va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, respinti o inammissibili risultando i restanti.
Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto la causa va rimessa al giudice a quo per il necessario seguito.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il quarto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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