Esposizione sommaria: condizione di ammissibilità ricorso

Con l’ordinanza n. 30824 del 24 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in materia di procedura civile, interpretando l’articolo 366, n. 3) del codice di procedura civile. La questione riguarda l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali nel ricorso per cassazione, specificando l’onere in capo al ricorrente e la sanzione in caso di inosservanza.

L’onere dell’esposizione sommaria

Secondo gli Ermellini, nell’ambito del ricorso per cassazione, è essenziale che il ricorrente provveda a una esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali che hanno caratterizzato la vicenda. Questa esposizione non può essere generica o meramente riproduttiva, ma deve essere funzionale e sintetica, fornendo al giudice di legittimità un quadro chiaro e sufficiente per comprendere l’oggetto della controversia e l’iter processuale che ha portato alla sentenza impugnata.

Funzione e sanzione

La Corte sottolinea che l’esposizione sommaria dei fatti non è un mero requisito formale, ma ha una funzione fondamentale. È infatti strumentale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Senza una narrazione adeguata, il giudice non è in grado di valutare la correttezza dell’impugnazione. Di conseguenza, l’ordinanza n. 30824/2025 stabilisce che la relativa mancanza, ovvero un’esposizione che non soddisfi i criteri di sintesi e completezza, determina l’inammissibilità del ricorso.

In conclusione

In definitiva, l’ordinanza n. 30824/2025 riafferma un orientamento consolidato, punendo l’errore di chi, pur formulando motivi di censura, non provveda a inserire nel ricorso un’esposizione sommaria dei fatti che permetta alla Corte di comprendere il contesto e di valutare le doglianze. Il ricorso, dunque, non verrà esaminato nel merito, a condizione che quest’ultima venga eseguita correttamente a seguito dell’attivazione dei meccanismi di sanatoria o rinnovazione, garantendo così il rispetto del contraddittorio e la prosecuzione del giudizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30824.

Esposizione sommaria quale condizione di ammissibilità del ricorso

Massima: Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’articolo 366, n. 3) del codice di procedura civile, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte

Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30824. Esposizione sommaria quale condizione di ammissibilità del ricorso

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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25371/2021 R.G. proposto da:

Be.Gi. rappresentato e difeso dall’avvocato

ST.

ricorrente

contro

Ge.Re. Di.Ca. Za.Ro.

intimate

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA n. 439/2020, depositata il 27/07/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

Esposizione sommaria quale condizione di ammissibilità del ricorso

FATTI DI CAUSA

1. Con contratto preliminare del dicembre 1978 i coniugi Mi.Za. e Di.Ca. promisero in vendita un appezzamento di terreno sito in Enna, con annessa quota di fabbricati rurali, a Be.Gi. .

Il prezzo convenuto (complessivi 90 milioni di vecchie lire) venne in parte versato alla stipula del preliminare a titolo di caparra (Lire 60.000.000), in parte versato con due acconti (Lire 1.000.000 nel 1980; Lire 10.000.000 nel 1982). La stipula del contratto definitivo venne rinviata al momento della cessazione del vincolo gravante sul predetto fondo, ancorato al patto di riservato dominio in favore della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, ente dal quale i coniugi Mi.Za. Di.Ca. avevano acquistato il fondo nel 1967. Cessato detto vincolo con dichiarazione notarile del 22.02.1994, dopo diversi solleciti, con raccomandata inviata il 10.06.1995 ai promittenti venditori il promissario acquirente Be.Gi. invitava i coniugi Mi.Za. Di.Ca. a presentarsi innanzi al notaio il 22.06.1995.

Con rogito del 21.06.1995 lo stesso fondo promesso in vendita a Be.Gi. venne venduto dai coniugi Mi.Za.Di.Ca. a Ge.Re.

1.1. Con atto di citazione del 02.08.1995 Be.Gi. proponeva, contro i promittenti venditori, domanda di adempimento specifico dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art. 2932 cod. civ.

Costituitisi, i coniugi Mi.Za. Di.Ca. proponevano domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare la nullità del preliminare stipulato con Be.Gi. perché concluso in stato di necessità e, in subordine, per chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

1.2. Con ricorso del 07.11.1995 Be.Gi. proponeva istanza di usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ. del fondo oggetto del preliminare, alla quale si opposero sia Ge.Re. sia i coniugi Mi.Za. Di.Ca.

1.3. Con atto di citazione notificato il 28.02.1996 Ge.Re. conveniva in rivendica Berna Nasca, nonché i coniugi Mi.Za. Di.Ca. al fine di ottenere la consegna del fondo.

Costituitosi, Be.Gi. chiedeva in via riconvenzionale la pronuncia di simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di vendita intervenuto tra i coniugi Mi.Za. Di.Ca. e la Ge.Re. .

1.4. Con ulteriore citazione del 17.09.1999 notificata ai coniugi Mi.Za. -Di.Ca. , e successiva integrazione del contraddittorio nei confronti di Ge.Re. , Be.Gi. avanzava apposita domanda risarcitoria per l’ipotesi che le sue domande principali non avessero trovato accoglimento con pronuncia di revocatoria nei propri confronti dell’atto di compravendita tra i coniugi Mi.Za. Di.Ca. e la Ge.Re.

1.5. Riunite le cause, il Tribunale di Enna definiva il giudizio con sentenza n. 346/2013; condannava Be.Gi. a rilasciare a Renata Ge.Re. l’immobile di cui è causa; condannava gli eredi di Mi.Za. pro quota ereditaria, nonché Calogera Di.Ca. anche in proprio, al pagamento in favore di Be.Gi. della somma di Euro. 36.668,44, oltre interessi legali alla domanda del 17.09.1999.

Avverso la suddetta sentenza proponevano appelli separati Be.Gi. e Ge.Re. .

2. La Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava gli appelli e confermava in ogni sua statuizione la pronuncia di prime cure.

2.1. A sostegno della sua decisione, così argomentava il giudice di seconde cure, per quanto ancora di interesse, rispetto all’appello principale:

trova conferma la decisione del primo giudice a sostegno del mancato accoglimento della domanda di usucapione speciale proposta dall’appellante Be.Gi. non avendo questi provato il possesso idoneo a determinarne l’acquisto, né offerto in questo grado alcun elemento per ritenersi il contrario. Inconferente, a tal proposito, deve ritenersi la scrittura privata prodotta dall’appellante intercorsa tra i coniugi Mi.Za. Di.Ca. e il coniuge della seconda acquirente, sia perché nessuna valenza confessoria può essere riconosciuta alla dichiarazione contenuta in quella scrittura dall’ing. Pr., soggetto estraneo al rapporto processuale per cui è causa, sia perché nella sua formulazione si riconosce la semplice detenzione del fondo, non il possesso;

non può trovare accoglimento la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. contro l’atto di compravendita con il quale i coniugi Mi.Za. Di.Ca. trasferirono il 21.06.1995 alla seconda acquirente l’immobile già promesso in vendita nel 1978 ad esso appellante, non essendo stati offerti elementi per discostarsi dalla pronuncia del Tribunale, che ha rilevato la sostanziale sua inutilità concreta e, quindi, la mancanza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., quale azione strumentale all’accoglimento della domanda proposta da Be.Gi. di esecuzione in forma specifica del preliminare del 1978;

quanto al mancato accoglimento della domanda proposta ex art. 2932 cod. civ.: la norma di cui all’art. 2932 cod. civ. sottopone la domanda alla possibilità di emissione di una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso; tale possibilità, tuttavia, non sussiste se l’oggetto del preliminare e la compravendita di un bene non sia più in

proprietà del promittente alienante, così come accaduto nel caso che ci occupa per averlo i promittenti venditori medio tempore alienato a terzi con atto opponibile al promissario acquirente, non avendo l’appellante né dedotto né provato che il preliminare di compravendita fosse stato trascritto ex art. 2645-bis cod. civ.;

non merita accoglimento la censura nei confronti della statuizione del Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria da lucro cessante. Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, il lucro cessante derivante in via diretta e immediata dall’inadempimento del preliminare di compravendita di un immobile consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento della stipula del preliminare e il maggior valore del medesimo bene al momento dell’inadempimento. A nulla, invece, rileva la svalutazione del complesso aziendale da lui realizzato su un terreno adiacente a quello oggetto del preliminare, per effetto del ridimensionamento del fattore terra: il minor rendimento di un’attività economica che il promissario acquirente si riprometteva di svolgervi, come anche l’apporto incrementativo che il settore immobiliare avrebbe avuto in relazione ad un complesso aziendale cui sarebbe stato aggregato, rappresentano lo scopo economico personale dell’acquisto, che non fa parte – ove non espressamente dedotto nel contratto degli elementi costitutivi del negozio preliminare.

3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Be.Gi. affidandolo a tre motivi.

Restano intimate Ge.Re. Di.Ca. e Za.Ro. Mi.Za.

Esposizione sommaria quale condizione di ammissibilità del ricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1,

nn. 3) e 5) cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui rigetta l’istanza di usucapione breve, sull’erronea considerazione che il rapporto che legava il Be.Gi. al fondo fosse di mera detenzione e non di possesso, e nella parte in cui rileva la mancata valenza confessoria della dichiarazione dell’ing. Pr. contenuta nella scrittura privata sottoscritta tra le parti del giudizio in data 10.06.1995, in ordine al fatto che il sig. Be.Gi. fosse possessore, non mero detentore, del fondo.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115 cod. proc. civ., 2697-2901 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la mancanza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. Si sostiene che la rilevata carenza di interesse si concentra solo ed esclusivamente rispetto alla qualità di promissario acquirente del Be.Gi. ma non coglie, come avrebbe dovuto, il fatto che oggetto dei giudizi riuniti erano anche le domande risarcitorie e restitutorie di ingenti importi svolte dall’odierno ricorrente, persino in via gradata alla domanda revocatoria. Dette domande restituiscono al Be.Gi. una posizione soggettiva di creditore, rispetto alla quale, inoltre, sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ. (eventus damni, scientia fraudis, anteriorità del credito).

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115 cod. proc. civ., 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il minor rendimento di un’attività economica che il promissario acquirente si riprometteva

di svolgere sul terreno promesso in vendita. Esso doveva essere qualificato come una prospettazione specifica del danno subito, da ricondurre all’unica e inscindibile voce di danno che è, appunto, il lucro cessante, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione; del resto, il Be.Gi. aveva dedotto in atti un generico danno da lucro cessante per mancato godimento dell’utilità del bene.

Esposizione sommaria quale condizione di ammissibilità del ricorso

4. Il Collegio rileva la totale assenza di esposizione dei fatti nel ricorso: il ricorrente si limita a riportare il dispositivo della sentenza impugnata.

È principio consolidato di questa Corte quello per qui nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366, n. 3) cod. proc. civ., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex multis: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165 – 01).

4.1. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo controparte svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Esposizione sommaria quale condizione di ammissibilità del ricorso

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 1 ottobre 2025.

Depositato in cancelleria il 24 novembre 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

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