Esistenza di movimenti in contanti

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 26 novembre 2019, n. 48093.

Massima estrapolata:

L’esistenza di movimenti in contanti non supporta la tesi della provenienza del denaro da evasione fiscale, quanto piuttosto l’esistenza di introiti derivanti da attività illecite. Una conclusione in linea con la legge 161/2017 secondo la quale è impossibile giustificare la legittima provenienza dei beni affermando che il denaro è frutto di reimpiego di evasione fiscale.

Sentenza 26 novembre 2019, n. 48093

Data udienza 18 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BORRELLI PAOLA;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dott.ssa CASELLA GIUSEPPINA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del saldo del c/c n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS) filiale n. (OMISSIS) e il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento all’odierno vaglio di questa Corte e’ stato emesso il 15 gennaio 2019 (e depositato il successivo 30 marzo) dalla Corte di appello di Milano ed ha confermato il decreto pronunziato dal Tribunale della stessa citta’ che aveva disposto la confisca di prevenzione di beni immobili e del saldo del conto corrente n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS) filiale n. (OMISSIS), beni riferibili ad (OMISSIS), nel contempo rigettando la proposta di applicazione della sorveglianza speciale pure avanzata nei confronti del predetto. La ratio decidendi dei provvedimenti di merito e’, quanto alla reiezione della richiesta di misura personale da parte del Tribunale, la mancanza di attualita’ della pericolosita’ sociale e, quanto alla confisca, che, al contrario, alla data di accumulazione delle risorse, collocata in un periodo in cui era manifesta la pericolosita’ sociale del proposto, il (OMISSIS) non godesse di entrate lecite sufficienti a giustificare gli acquisti.
2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (OMISSIS), affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la parte lamenta violazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1, lettera b) e mancanza di motivazione.
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe trascurato una serie di doglianze che concernevano la pericolosita’ sociale del proposto al momento delle acquisizioni patrimoniali confiscate. Per dimostrare il suo assunto, il ricorrente ricorda che gia’ il Tribunale aveva errato nel valorizzare alcuni accadimenti della vita del (OMISSIS) ai fini della dimostrazione della pericolosita’ sociale storica e che l’inadeguatezza della motivazione del Tribunale si era ribaltata su quella della Corte territoriale, che aveva operato un rinvio per relationem. Il ricorso, infine, lamenta anche l’approccio valutativo del Tribunale quanto al tema del tenore di vita del proposto.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi, riferendo, in particolare, la violazione di legge al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 24.
Esordisce il ricorrente rievocando le censure sottoposte alla Corte milanese circa la questione della sproporzione tra redditi leciti del proposto e lo sforzo economico per gli acquisti e la risposta di quest’ultima, per poi segnalare:
– il difetto di motivazione circa la confiscabilita’ della somme entrate nel conto corrente del (OMISSIS) dal 2017 in poi, siccome temporalmente riferibili ad un periodo successivo alla data a partire dalla quale lo stesso Tribunale aveva ritenuto non dimostrata la pericolosita’ sociale del proposto (2014);
– L’errore che aveva contrassegnato l’itinerario argomentativo della Corte territoriale allorche’ aveva trascurato che, alla data dell’acquisto dell’imbarcazione, (OMISSIS) aveva solo quattordici anni, i reati erano dei semplici furti con rinvenimento della refurtiva, non vi era prova che il ricorrente fosse il proprietario dell’imbarcazione;
– L’erroneita’ dell’argomentazione circa l’irrilevanza dell’evasione fiscale perche’ comunque il saldo di conto corrente evidenziava una grossa movimentazione in contanti.
– Che l’acquisto dell’autovettura Porsche era stato effettuato, come aveva ammesso la stessa Corte, con il denaro proveniente dalla vendita di un immobile della moglie;
L’erroneita’ della mancata audizione del teste (OMISSIS), che avrebbe chiarito l’effettuazione del prestito al proposto.
La mancanza di motivazione circa l’incapacita’ del (OMISSIS) di rimborsare le rate del mutuo.
Le dichiarazioni di un teste circa il rapporto di lavoro che a lui aveva legato il proposto.
La concomitanza tra entrate e acquisti.
5. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del c/c n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS) filiale n. (OMISSIS) e per il rigetto del ricorso nel resto. Quanto alla pericolosita’ “storica”, il Procuratore generale ha esaltato la significativita’ dei precedenti penali e giudiziari posti a base del giudizio e la natura apodittica delle argomentazioni di contrasto svolte dal ricorrente. In ordine al requisito della sproporzione, nella requisitoria si e’ richiamata l’eloquenza dimostrativa della sproporzione come illustrata nel decreto di primo grado e la fallacia delle allegazioni concernenti le attivita’ svolte in nero dal ricorrente quanto alla confisca dell’immobile ad uso commerciale; e la non concludenza delle argomentazioni in punto di liceita’ della provvista necessaria per il pagamento e la carenza di decisivita’ della testimonianza richiesta quanto all’immobile ad uso abitativo. In ordine alle somme sequestrate sul c/c di cui sopra, invece, il Procuratore generale ha ravvisato un’omissione motivazionale in ordine alla data di deposito delle somme, da correlare al torno temporale in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale del proposto, cioe’ fino al 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato quanto alla confisca del saldo del c/c n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS) filiale n. (OMISSIS), mentre per il resto esso va respinto.
2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Invero, la lettura congiunta del decreto della Corte di appello e di quello di primo grado espressamente richiamato dal primo quanto al vaglio dei precedenti penali e giudiziari da’ atto della valorizzazione a carico del proposto di una fitta serie di vicende giudiziarie che, sia pure non tutte sfociate in una sentenza di condanna, hanno comunque consentito di tracciarne il profilo di pericolosita’ storica, quantomeno fino al 2014. Quanto alle censure che la parte muove al costrutto dei giudici di merito, deve dirsi che esse si scontrano con una motivazione del Tribunale che, nell’elencare i precedenti che costellano la vita del proposto, aveva precisato che non assumeva rilievo la definizione del procedimento che era sorto, ma la rilevanza fattuale dei comportamenti; a tale proposito, nel decreto di primo grado, il Tribunale aveva passato in rassegna anche il substrato fattuale di alcune vicende giudiziarie che il ricorrente assume essere irrilevanti, da cui aveva invece tratto la convinzione della loro eloquenza quali indicatori di pericolosita’. Di fronte a dette argomentazioni, gia’ l’appello si limitava ad una censura apodittica in ordine all’irrilevanza di questo o di quel precedente e ed il ricorso ha riprodotto questo schema. Quanto alla questione del tenore di vita del proposto, quale indicatore della sua pericolosita’, non pare che la Corte di appello lo abbia evocato, sicche’ le critiche si risolvono in una contestazione del decreto del Tribunale, che non puo’ trovare posto in questa sede, laddove, sul punto, non vi e’ stato un richiamo da parte della Corte territoriale.
3. Il secondo motivo e’ solo parzialmente fondato.
3.1. Esso e’ inammissibile laddove denunzia, se non singole mancanze, illogicita’ o contraddittorieta’ motivazionali non deducibili in sede di legittimita’ in tema di misure di prevenzione, addirittura errori valutativi che attengono al merito della regiudicanda.
E’ ius receptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 10, comma 2, che ripete sul punto la previsione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, comma penultimo, e’ ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ le ipotesi previste dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dall’articolo 7 Decreto Legislativo richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicita’; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui’, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A cio’ si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimita’ in tema di misure di prevenzione non possono essere formulare censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.
Fatta questa precisazione va ulteriormente osservato che:
– a dispetto delle censure mosse al decreto impugnato, la Corte territoriale ha effettuato un’analitica esposizione delle ragioni per cui ha reputato che, nel periodo di emersione della pericolosita’, gli acquisti dei beni confiscati non avessero le giustificazioni lecite addotte dal proposto, gia’ in primo grado; tale apparato argomentativo si fonde con quello del decreto del Tribunale si’ da impedire dei accedere alla tesi difensiva che opina in ordine alla provenienza lecita della provvista;
– Quanto alla questione dei redditi da evasione fiscale, a prescindere dalla completezza della risposta della Corte circa la mancata dimostrazione finanche delle transazioni “in nero”, l’esistenza di movimentazioni in contanti non suffraga affatto la tesi della provenienza dei redditi dall’evasione fiscale ma, anzi, e’ perfettamente compatibile con l’esistenza di introiti derivanti da vere e proprie attivita’ illecite. Cio’ a voler tacer del fatto che l’interpretazione della Corte di appello si pone perfettamente in linea con la novella legislativa del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 24 ad opera della L. 17 ottobre 2017, n. 161 attraverso un esplicito riferimento all’impossibilita’ per il proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Tale previsione ha positivizzato un orientamento, consolidandosi soprattutto in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci, Rv. 260244).
– La contraddittorieta’ della motivazione quanto al denaro utilizzato per l’acquisto della Porsche non puo’ essere denunziata in cassazione.
3.2. Il ricorso e’ invece fondato quanto alle somme presenti sul conto corrente n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS) filiale n. (OMISSIS) perche’, come sostiene il Procuratore generale, non si sa quando esse vi siano confluite e se tale afflusso possa essere temporalmente circoscritto al periodo di manifestazione della pericolosita’ sociale del (OMISSIS), che non e’ stata dimostrata oltre il 2014, tanto da indurre al rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per carenza di attualita’.
Per questa ragione, il decreto deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano sullo specifico punto individuato.

P.Q.M.

annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca del saldo del conto corrente n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS) filiale n. (OMISSIS), con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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