Esercizio da parte di più condomini e litisconsorzio facoltativo in cause scindibili

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|27 ottobre 2022| n. 31827.

Esercizio da parte di più condomini e litisconsorzio facoltativo in cause scindibili

Allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l’art. 332 cod. proc. civ. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. divengono irrevocabili. Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, comma 1, cod. proc. civ., oppure a proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., ove lamenti che sia l’esecuzione del titolo formatosi “inter alios” ad incidere sulla sua posizione.

Sentenza|27 ottobre 2022| n. 31827. Esercizio da parte di più condomini e litisconsorzio facoltativo in cause scindibili

Data udienza 19 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Azioni giudiziarie – Azioni a tutela dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva – Azioni a difesa della cosa comune – Esercizio da parte di più condomini – Litisconsorzio facoltativo in cause scindibili – Configurabilità – Riflessi nei successivi gradi di giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. ROLFI Federico V. A. – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21806/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 3/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’articolo 23, comma 8-bis, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto di dischiarare inammissibile il ricorso.

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FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 11/2017 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 3 gennaio 2017.
Tutti gli intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attivita’ difensive.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), proprietari di distinti appartamenti siti nell’edificio condominiale di (OMISSIS), convennero con citazione del 7 settembre 1993 davanti al Tribunale di Salerno (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima quale proprietaria dei locali a piano terra del fabbricato dove il secondo svolgeva attivita’ di ristorazione. Gli attori domandarono, tra l’altro, di dichiarare illegittime le aperture praticate dai convenuti sulla facciata dell’edificio per l’installazione di una canna fumaria e la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) al ripristino dei luoghi.
Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 99/2006 rigetto’ le domande volte all’eliminazione delle due aperture realizzate nel muro condominiale e delle canne fumarie installate, nonche’ al risarcimento dei danni, dichiarando per il resto cessata la materia del contendere.
Proposero appello soltanto (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre tutti gli altri attori originari rimasero contumaci in sede di gravame. Espletata CTU, la Corte d’appello di Salerno ha accolto in parte l’appello di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha condannato (OMISSIS) ad eseguire le opere di adeguamento, indicate dal consulente tecnico d’ufficio, relative alle due canne fumarie che si diramano fino al terrazzo, al fine di rendere le stesse conformi al richiamato regolamento del Comune di (OMISSIS), nonche’ ad eliminare la terza canna fumaria.
Il ricorso e’ stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.II primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 112 c.p.c., dell’articolo 41, comma 3, Cost, degli articoli 832 e ss. c.c., degli articoli 873 e ss. c.c., dell’articolo 890 c.c. e del “regolamento del Comune in materia di distanze”; ed ancora, mancanza, contraddittorieta’, manifesta illogicita’ della motivazione, travisamento dei fatti e della prova, violazione del divieto di ius novorum e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L’assunto e’ che gli appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno introdotto nel giudizio di secondo grado “una domanda nuova” sotto il profilo della causa petendi con riguardo alle distanze delle canne fumarie previste dai regolamenti comunali, e che peraltro la Corte d’appello e’ incorsa in ultrapetizione rispetto alle domande proposte ai sensi degli articoli 1102 e 844 c.c., avendo essa disposto una regolarizzazione e ricollocazione delle canne fumarie. La diversa localizzazione delle canne fumarie ordinata dalla Corte d’appello di Salerno avrebbe determinato la lesione della proprieta’ di (OMISSIS), rimasto contumace in appello, in quanto l’appartamento del ricorrente verrebbe pregiudicato sia dalla canna fumaria gia’ esistente sul lato nord del fabbricato, sia dalla collocazione aggiuntiva della canna fumaria lato mare del forno pizze, occorrendo peraltro l’autorizzazione paesaggistica per lo spostamento dell’impianto.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia sempre la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 112 c.p.c., dell’articolo 41, comma 3, Cost, degli articoli 832 e ss. c.c., degli articoli 873 e ss. c.c., dell’articolo 890 c.c. e del “regolamento del Comune in materia di distanze”, stavolta per la lesione della proprieta’ del ricorrente, ed in particolare per i pregiudizi arrecati al terrazzo che e’ sul lastrico solare della sua abitazione.
Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia sempre la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 112 c.p.c., dell’articolo 41, comma 3, Cost, degli articoli 832 e ss. c.c., degli articoli 873 e ss. c.c., dell’articolo 890 c.c. e del “regolamento del Comune in materia di distanze”, stavolta per la violazione delle distanze (in particolare, la distanza di almeno 10 metri fra canne fumarie e finestre stabilita dal Regolamento del Comune di (OMISSIS)). 2. I tre motivi del ricorso di (OMISSIS) devono essere esaminati congiuntamente, in quanto accomunati da un profilo unitario di inammissibilita’.

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2.1. Ciascuno dei singoli condomini e’ legittimato ad esercitare, senza necessita’ di litisconsorzio con gli altri comunisti, sia le azioni a tutela della rispettiva unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva (nella specie, la domanda di cessazione delle immissioni moleste provenienti da un locale adibito ad esercizio commerciale sito nell’edificio in condominio), sia le azioni a difesa della cosa comune (nella specie, la domanda di natura reale ex articolo 1102 c.c., avente quale fine il ripristino dello “status quo ante” del muro condominiale illegittimamente alterato dalla realizzazione di aperture e dalla installazione di canne fumarie), e sia nei confronti dei terzi che di ogni altro partecipante alla comunione (fra le tante. Cass. Sez. 2, 08/02/1982, n. 734; Cass. Sez. 2, 07/03/2003, n. 3435).
Ove piu’ condomini, come avvenuto nel caso in esame, agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo a difesa dei rispettivi diritti di proprieta’ esclusiva nonche’ di quelli comuni inerenti all’edificio, sia per l’eliminazione delle denunciate immissioni sia ai sensi dell’articolo 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’articolo 103 c.p.c., con la conseguenza dell’autonomia delle singole correlative cause, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri (Cass. Sez. 3, 01/10/1985, n. 4758, Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41490).
Trattandosi, appunto, di litisconsorzio processuale in cause scindibili, la sentenza che le definisce e’ solo formalmente unica, perche’, in realta’, tali cause conservano, anche nella fase di impugnazione, la loro autonomia (Cass. Sez. 1, 22/12/1993, n. 12703), sicche’, nel caso che, come avvenuto nella specie, siano rigettate in primo grado tutte le domande dei diversi condomini attori e l’appello sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari rimasti soccombenti nei confronti dei convenuti, trova applicazione l’articolo 332 c.p.c. e le pronunce sulle domande cumulate non impugnate nei termini di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili, non rilevando, in senso contrario, l’eventualita’ che la prosecuzione del giudizio di gravame porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica di coloro che non hanno avanzato appello (cfr. Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41490; Cass. Sez. 3, 18/06/1975, n. 2446; Cass. Sez. 1, 08/02/1977, n. 552).
Ne consegue ulteriormente che il condomino, come nella specie (OMISSIS), rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato appello in ordine alla domanda da lui azionata, non puo’ dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini, come nella specie da (OMISSIS) e (OMISSIS), poiche’, in sede di legittimita’, tali questioni sono “nuove” rispetto a lui e, quindi, inammissibili (arg. da Cass. Sez. Unite, 18/06/2010, n. 14700).
Per di piu’, ove, come qui avvenuto, sia accolto il gravame spiegato soltanto da alcuni dagli attori originari nei confronti dei comuni convenuti in processo relativo a domande scindibili, i restanti attori, nei cui confronti era passata in giudicato la pronuncia di rigetto resa in primo grado, tanto meno possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto l’appello, stante il difetto di soccombenza sostanziale, non trattandosi di parti destinatarie dell’accoglimento di domande o eccezioni avverse o che abbiano visto respinte le domande ed eccezioni da loro formulate. (OMISSIS), del resto, non intende lamentare una soccombenza conseguente all’accoglimento di una domanda proposta nei suoi confronti in appello da (OMISSIS) e (OMISSIS), quanto contestare le modalita’ della condanna alle opere di riduzione in pristino, riposizionamento ed adeguamento delle canne fumarie resa dalla Corte d’appello in danno di (OMISSIS).
(OMISSIS), non avendo proposto impugnazione, era quindi soggetto al giudicato sostanziale maturato rispetto alla sentenza di primo grado, mentre la sentenza di appello e’ suscettibile di acquisire il valore di cosa giudicata soltanto nell’ambito del distinto rapporto processuale intercorrente tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente inammissibilita’ del ricorso per cassazione spiegato da (OMISSIS) (arg. da Cass. Sez. 3, 21/06/2011, n. 13607).
Ove tale sentenza, come si prospetta dal ricorrente, pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa – con accoglimento della domanda avanzata da (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna di (OMISSIS) -, abbia pregiudicato i diritti di (OMISSIS), questi sarebbe stato legittimato, piuttosto, a proporre l’opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404, comma 1, c.p.c.; ove invece si assumesse che sia l’esecuzione del titolo formatosi inter alios a poter incidere sulla proprieta’ di (OMISSIS), al di fuori dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziale, questi potrebbe allora opporsi nelle forme dell’articolo 619 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, 23/01/2015, n. 1238; Cass. Sez. 3, 20/11/2018, n. 29850).
2.2. In definitiva, deve affermarsi il seguente principio:
allorche’ piu’ condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicche’, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l’articolo 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili. Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non puo’ dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorche’ detto appello sia accolto, tanto meno egli puo’ ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l’opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., ove lamenti che sia l’esecuzione del titolo formatosi inter alios ad incidere sulla sua posizione.
3.11 ricorso deve, percio’, essere dichiarato inammissibile.
Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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