Esenzione dalla revocatoria fallimentare

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4340.

La massima estrapolata:

Nell’ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l’estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non riconducibile alla lett. f) dell’art. 67, comma 3, l.fall. l’esame di fattibilità della domanda di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, trattandosi di prestazione professionale specifica e non continuativa).

Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4340

Data udienza 6 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – rel. Presidente

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 287/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) Srl In Liquidazione, in persona del curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2003/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 2003/2017, pubblicata il 15 settembre 2017, ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti della curatela del fallimento (OMISSIS) srl, avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla curatela fallimentare, ha dichiarato l’inefficacia del pagamento di 24.800,00 Euro effettuato dalla societa’ debitrice in favore della (OMISSIS) in data 26.3.2010, condannando quest’ultima alla restituzione di detto importo.
La Corte territoriale, in particolare, ha escluso l’operativita’ di entrambe le ipotesi di esenzione invocate dalla ricorrente, di cui alla L. Fall., articolo 67, lettera f) e g).
Quanto alla fattispecie di cui alla lettera f), la Corte, individuata la ratio della disposizione nella tutela di soggetti da ritenersi deboli, in quanto esposti a subire le vicende dell’impresa, escludeva la configurabilita’ di un rapporto di collaborazione incompatibile con la figura di un commercialista, e, quanto alla lettera g), rilevava che non vi era stata neppure la presentazione della domanda di concordato preventivo, onde non si era verificato alcun vantaggio per la massa dei creditori del debitore poi fallito.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con due motivi, (OMISSIS).
Il fallimento di (OMISSIS) srl resiste con controricorso.
In prossimita’ dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia la violazione della L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera f), in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione del tribunale che ha erroneamente escluso l’esenzione indicata in epigrafe.
Ad avviso della ricorrente, l’esenzione suddetta comprende anche le prestazioni poste in essere dai consulenti d’impresa che operino come collaboratori della stessa, in virtu’ di contratto d’opera o di lavoro autonomo.
In particolare, le stesse circostanze allegate dalla curatela, vale a dire il fatto che la societa’ avesse la propria sede presso lo studio professionale della ricorrente, unita al fatto che la ricorrente aveva gestito in modo continuato i rapporti della debitrice con banche, clienti, fornitori e dipendenti era sufficiente a dimostrare la configurabilita’ di un rapporto di collaborazione continuativo e non anche un’attivita’ svolta una tantum, con la conseguenza di dover ritenere applicabile l’esenzione in oggetto al caso di specie.
Il motivo e’ infondato.
Il credito oggetto di revocatoria riguarda infatti una specifica prestazione posta in essere dalla Dott. (OMISSIS), vale a dire l’esame fattibilita’ domanda di concordato preventivo L. Fall., ex articolo 160 e degli accordi di ristrutturazione L. Fall., ex articolo 182 bis e non appare dunque riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera f) che fa riferimento al corrispettivo di un’attivita’ non occasionale ma continuativa.
Tale esenzione, che trova la sua giustificazione nell’esigenza di consentire la continuita’ dell’impresa in crisi, concerne (oltre alla diversa ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti) il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa pero’ con carattere di continuita’ e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione.
Nel caso di specie, al contrario, il titolo in virtu’ del quale viene invocata l’esenzione e’ costituito dal compenso per una specifica prestazione professionale (esame di fattibilita’ di una domanda di concordato preventivo), al di fuori dunque, di un rapporto di collaborazione con l’impresa, dovendo ritenersi, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, che il credito in esame derivi da una prestazione di natura occasionale avente un oggetto specifico.
Da cio’ la inapplicabilita’ dell’esenzione.
Deve dunque affermarsi che non e’ riconducibile alla fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera g), il compenso di una specifica prestazione di opera intellettuale, come quella in esame.
Il secondo motivo denuncia violazione della L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera g), in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha escluso l’esenzione sul rilievo della mancata presentazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che il “servizio” di cui alla lettera g) era rimasto un fatto interno alla vita aziendale.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che l’esenzione dalla revocatoria postuli un vantaggio derivante alla massa dei creditori dalla consecuzione tra concordato preventivo e fallimento.
Il motivo e’ infondato, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata.
E’ pacifico che la ratio dell’esenzione in esame, criterio interpretativo particolarmente utile a fronte di un testo legislativo involuto ed ambiguo, va ricercata nell’esigenza di favorire l’accesso a modelli di soluzione della crisi alternativi al fallimento, esentando dalla revocatoria una serie di atti funzionali all’accesso al concordato preventivo ed alle procedure di composizione negoziale della crisi, come previsto alla L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera a), d), e), f), g).
Identica funzione viene tradizionalmente attribuita alla “prededuzione” L. Fall., ex articolo 111, comma 2), ult. inciso, in relazione ai crediti sorti in occasione o “in funzione” delle procedure concorsuali.
Tale identita’ di ratio, non fa pero’ venir meno le differenze strutturali e funzionali degli istituti e non implica piena identita’ dei relativi presupposti.
L’esenzione da revocatoria opera infatti su un piano diverso rispetto alla prededuzione e sembra prescindere dall’interesse dei creditori, postulando piuttosto una valutazione ex ante, al momento del compimento dell’atto astrattamente revocabile. Deve dunque ritenersi che sia estranea alla fattispecie in esame la valutazione dell’idoneita’ dell’atto alla realizzazione dell’interesse dei creditori: va pertanto disposta sul punto la correzione della motivazione della sentenza impugnata.
L’ipotesi di esenzione da revocatoria di cui alla L. Fall., articolo 67, lettera g), richiede, pero’, che si tratti di una prestazione necessaria all’accesso alla procedura di concordato preventivo, dovendo ritenersi che essa non operi in relazione a tutte quelle obbligazioni caratterizzate da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, a pena di dilatare oltre misura ed in contrasto con la natura eccezionale dell’esenzione, la fattispecie in esame.
Deve dunque ritenersi che, ove la domanda di concordato preventivo non sia stata neppure presentata, venga meno in radice la stessa astratta configurabilita’ di una relazione di strumentalita’ tra la prestazione, risoltasi in un mero esame preliminare di fattibilita’, che non si e’ estrinsecato in alcun atto avente rilevanza esterna (come appunto la presentazione della domanda) e l’accesso alla procedura di concordato preventivo, nesso di strumentalita’ che costituisce elemento costitutivo della fattispecie in oggetto.
Se infatti e’ vero che l’evoluzione della vicenda concorsuale (la mancata ammissione alla procedura) non puo’ di per se’ escludere l’applicazione dell’esenzione, e’ pero’ necessario che le prestazioni per la quali l’esenzione si invoca si qualifichino per una relazione di diretta e concreta strumentalita’ rispetto (all’accesso) alla procedura concorsuale; il che postula, quanto meno, la proposizione della domanda di concordato, quale atto che da’ coerenza alle prestazioni e servizi svolti in favore della debitrice e ne consente la valutazione di adeguatezza ed inerenza.
In assenza della domanda di concordato, invero, non sembra neppure possibile verificare l’effettivo nesso di strumentalita’ tra “servizi” ed ammissione alla procedura, non potendo, come gia’ rilevato, applicarsi l’esenzione in esame ad ogni tipo di attivita’ di consulenza ed assistenza all’impresa che sia in qualche modo collegata all’eventuale accesso ad una procedura di concordato preventivo.
E cio’, si ripete, non gia’ in relazione alle conseguenze dell’atto sugli interessi del ceto creditorio, ma alla valutazione ex ante ed in termini oggettivi della prestazione, che deve pur sempre caratterizzarsi per un nesso diretto di strumentalita’ (all’accesso) alla procedura, nesso che postula dunque quanto meno che la domanda sia presentata.
Va inoltre precisato che, stante il carattere eccezionale dell’esenzione, essa non puo’ estendersi al di fuori dell’ipotesi ivi specificamente contemplata del concordato preventivo, laddove altre fattispecie esonerative trovano, com’e’ noto, espressa applicazione anche al c.d. piano di risanamento attestato o agli accordi di ristrutturazione.
Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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