Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 34679.
Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica
In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile o su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all’immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale. Tuttavia, la mancata produzione della predetta documentazione, che, come detto, non costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensì una condizione dell’azione, giustifica la sua acquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all’art. 213, cod. proc. civ., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere nella circostanza il giudice d’appello escluso che l’attore, odierno ricorrente, potesse produrre il certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di trasferimento, quale fatto sopravvenuto non coperto da un precedente giudicato)
Sentenza|| n. 34679. Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica
Data udienza 7 dicembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto – Formazione ed elementi del contratto – Contratto preliminare – Compravendita di immobile o terreno – Esecuzione in forma specifica – Assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica – Esperibilità del rimedio – Esclusione – Rilevabilità officiosa – Sussistenza – Acquisizione ex art. 213 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 16168/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1030/2018 depositata il 07/05/2018;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Riccardo Guida nella pubblica udienza del 07 dicembre 2023;
Udita la Sostituta Procuratrice Generale Dott. Dell’Erba Rosa Maria, che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), con citazione notificata il 23/01/2006, convenne in giudizio (OMISSIS) davanti al Tribunale di Modica al fine di ottenere il trasferimento ex articolo 2932 c.c., dello stacco di terreno sito in (OMISSIS), di 500 mq, descritto in atti, con ogni consequenziale provvedimento e che venisse dato atto che egli aveva gia’ pagato l’intero prezzo e, in ogni caso, che il trasferimento venisse subordinato al pagamento del prezzo residuo (dando atto che aveva offerto nelle forme di legge al venditore Lire 23.750.000, quale importo che, a seguito del rifiuto dell’altro contraente, aveva depositato in banca in data (OMISSIS)); chiese inoltre il risarcimento dei danni subiti per il ritardato trasferimento, quantificandoli in Euro 25.000,00. A fondamento della domanda dedusse di avere promosso nel (OMISSIS), dinanzi all’intestato Tribunale, analoga domanda che, accolta in primo grado, era stata respinta dalla Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 810/2005, pubblicata il 1/06/2005, a causa della mancata produzione in giudizio del certificato di destinazione urbanistica del terreno di cui al preliminare di compravendita concluso dalle parti in data (OMISSIS). Nel riproporre la domanda, l’attore produsse il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Pozzallo in data (OMISSIS).
2. (OMISSIS), costituendosi in giudizio, eccepi’ l’inammissibilita’ della domanda per intervenuto giudicato di rigetto e, in via riconvenzione, propose domanda di risoluzione del contratto. Il Tribunale di Ragusa (competente dopo la soppressione del Tribunale di Modica), con sentenza n. 375/2015, rigetto’ sia la domanda dell’attore, facendo leva sul precedente giudicato, sia la riconvenzionale del convenuto.
3. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui interessa, ha respinto l’appello di (OMISSIS) per l’esistenza di un giudicato sfavorevole all’appellante, sul rilievo che il certificato di destinazione urbanistica dell’area promessa in vendita, rilasciato il (OMISSIS), avrebbe potuto e dovuto essere prodotto nel precedente giudizio, tanto piu’ che, in quel processo, la Corte d’appello aveva ordinato alle parti di depositare la certificazione. Per la Corte territoriale, infine, la domanda dell’appellante di risarcimento dei danni, anche a volere escludere che fosse anch’essa preclusa dagli effetti del giudicato, era da disattendere in quanto la parte aveva genericamente lamentato danni da “mancata percezione delle utilita’ economiche che aveva ritenuto di conseguire”.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), hanno resistito con controricorso.
5. Con ordinanza interlocutoria n. 26085/19 della sezione VI-2 di questa Corte, il ricorso e’ stato rimesso in udienza pubblica, in prossimita’ della quale le parti hanno depositato memorie.
Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 2932, 2909, c.c. – denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha affermato che l’oggetto della causa era coperto da giudicato, senza considerare che il contratto preliminare non era stato risolto e che, per giurisprudenza costante, il giudicato che neghi la pronuncia sostitutiva del contratto definitivo per il mancato avveramento di alcune condizioni essenziali o per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione, non osta alla riproponibilita’ della domanda sempre che (come nella specie) il contratto preliminare non sia stato risolto.
2. Il motivo e’ fondato.
2.1. Costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile o su un terreno, e’ preclusa al giudice la possibilita’ di disporre il trasferimento coattivo della proprieta’ (o di altri diritti reali) in assenza (della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all’immobile e) del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza e’ rilevabile d’ufficio, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. n. 20886/2023, che menziona “Sez. 2, n. 21721 del 27 agosto 2019; Sez. 6-2, n. 1505 del 22 gennaio 2018; Sez. 2, n. 8489 del 29 aprile 2016”).
2.2. E’ stato altresi’ chiarito che la mancata produzione della predetta documentazione, che (si ripete) non costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensi’ una condizione dell’azione, giustifica la sua acquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all’articolo 213, c.p.c., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile (Cass. n. 20886/2023, in connessione con Sez. 2, n. 6684 del 7 marzo 2019; Sez. 2, n. 22077 del 25 ottobre 2011).
2.3. Nella specie, il giudice d’appello, nell’escludere che l’attore potesse produrre il certificato di destinazione urbanistica del terreno, quale fatto sopravvenuto non coperto dal giudicato intervenuto nel primo giudizio, si e’ discostata da tali principi di diritto, che il Collegio condivide e intende riaffermare.
3. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza e’ cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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