Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 luglio 2021| n. 18841.
In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da parte dell’aggiudicatario del bene è quello stabilito dal giudice con l’ordinanza di vendita; ne deriva, in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza fissata per l’esame delle offerte non impone di comunicargliene l’esito e non giustifica una dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto dall’art. 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo.
Sentenza|2 luglio 2021| n. 18841. Esecuzione immobiliare ed il termine perentorio per il saldo
Data udienza 13 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione immobiliare – Vendita senza incanto – Mancato versamento prezzo – Decadenza con perdita cauzione – Art. 587, comma 1, c.p.c. – Opposizione – Art. 617 c.p.c. – Esecuzione immobiliare ed il termine perentorio per il saldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4605/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso (OMISSIS) in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SCRL, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2531/2017 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 27/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dott. SOLDI Anna Maria;
udito l’Avvocato.
Esecuzione immobiliare ed il termine perentorio per il saldo
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) si opponeva a norma dell’articolo 617 c.p.c., all’ordinanza con cui il giudice di un’esecuzione immobiliare lo aveva dichiarato decaduto, con perdita della cauzione, ai sensi dell’articolo 587 c.p.c., comma 1, per mancato versamento del prezzo stabilito, quale aggiudicatario di un lotto in relazione al quale aveva formulato proposta di acquisto per la stabilita vendita senza incanto;
deduceva di non aver avuto comunicazione del decreto ex articolo 574 c.p.c., comma 1, essendo egli venuto a conoscenza casualmente dell’aggiudicazione una volta deciso ad assumere informazioni, e di essersi visto quindi rigettare illegittimamente l’istanza di proroga del termine per il saldo;
il Tribunale, all’esito della fase sommaria, rigettava l’opposizione osservando che la “lex specialis” della vendita era l’ordinanza che l’aveva decisa, e nella stessa era fissato il termine per il versamento del prezzo, sicche’, prevalendo tale disposizione, non era applicabile la previsione residuale dell’articolo 574 c.p.c., tenuto altresi’ conto del fatto che l’opponente non era comparso all’udienza pubblica a lui nota e fissata dall’ordinanza di vendita per l’esame delle offerte, e che, diversamente, il soggetto non comparso avrebbe avuto un termine piu’ ampio rispetto agli offerenti comparsi per il versamento del saldo, con lesione della parita’ di trattamento e preventiva conoscenza delle compiute condizioni di acquisto;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando sei motivi.
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 574, c.p.c., in riferimento agli articoli 24 e 111, Cost., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’ordinanza di vendita, seppure “lex specialis”, avrebbe dovuto essere disapplicata perche’ non avrebbe potuto derogare il contenuto minimo essenziale stabilito dalla legge ordinaria a tutela della legale conoscenza degli atti quale presupposto anche costituzionalmente necessario per imputare decadenze;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 574 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’indicazione dei tempi e modi di pagamento avviene conclusivamente in udienza, tenuto pure conto che l’offerente potrebbe proporne di piu’ vantaggiose rispetto a quelle fissate giudizialmente, sicche’ l’aggiudicatario dovrebbe comunque esser messo a legale conoscenza della definizione di quelle modalita’ all’esito dell’aggiudicazione;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 574 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, anche in chiave costituzionalmente orientata, la comunicazione del decreto in parola necessiterebbe non solo per conoscere tempi e modi per il versamento del prezzo ma anche, “ex lege”, per la decorrenza del relativo termine;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 574 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’offerente non sarebbe tenuto a presenziare all’udienza per l’esame delle offerte, come desumibile proprio dalla norma citata oltre che dalla possibilita’ di formulare offerta irrevocabile ex articolo 571 c.p.c., comma 3;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 574 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non sarebbe ipotizzabile una disparita’ di trattamento tra l’offerente comparso e quello assente, stante la differenza tra le due parimenti legittime condizioni;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 574 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la norma evocata non prevedrebbe alcuna possibilita’ di deroga da parte di provvedimenti giudiziali, stabilendo senza eccezioni la comunicazione del decreto relativo all’aggiudicazione;
Rilevato che:
i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;
in termini generali e’ stato ribadito che nell’espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilita’ delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi d’importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perche’ finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parita’ di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonche’ l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza, assicurata dalla coerenza e immutabilita’ di tutte condizioni.(Cass., 29/05/2015, n. 11171, Cass., 10/12/2019, n. 32136).
e si e’ aggiunto, rafforzando la prospettiva sistematica, che anche la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria, diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall’esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilita’ delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perche’ finalizzata, come detto, a mantenere la parita’ di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all’affidamento di ognuno di loro sulle stesse (Cass., 05/10/2018, n. 24570, in relazione alla possibilita’ di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell’articolo 572 c.p.c., comma 3);
ed e’ in questa cornice che l’ordinanza di vendita diviene “lex specialis” dello specifico subprocedimento in cui la vendita si concreta (Cass., 07/05/2015, n. 9255);
cio’ posto, la previsione dell’articolo 574 c.p.c., comma 1, secondo cui il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, andra’ quindi necessariamente coordinata con il quadro prescrittivo delineato dall’ordinanza di vendita, cui tutti gli offerenti hanno fatto riferimento;
la prospettiva cosi’ focalizzata spiega perche’ la richiamata previsione dell’articolo 574 c.p.c., deve coerentemente riferirsi all’ipotesi in cui l’ordinanza di vendita non abbia gia’ stabilito autonomamente un termine, perentorio, per il versamento del saldo, con relative modalita’ d’individuazione della decorrenza;
e nella fattispecie, si e’ visto che, pacificamente, si era stabilito che “l’offerente versera’ il saldo – detratto l’acconto gia’ versato – nel termine indicato in offerta (o, in mancanza, entro novanta giorni dall’aggiudicazione) nelle forme indicate dal professionista delegato o nelle mani di quest’ultimo” (pag. 4 della sentenza impugnata);
la Corte territoriale ha poi accertato il superamento del termine;
parte ricorrente sostiene, in particolare, che l’ordinanza di vendita non avrebbe potuto derogare alla previsione dell’articolo 574 c.p.c., comma 1, ma non spiega perche’ quest’ultima avrebbe un simile carattere imperativo, posto che, al contrario, non residuano vuoti di tutela tenendo conto dell’indiscussa previa conoscenza dell’ordinanza di vendita, che, nel caso, avrebbe imposto d’informarsi per tempo in relazione alla data della pubblica udienza fissata per l’esame delle offerte;
cio’ in quanto l’assenza dell’offerente alla suddetta udienza ha risposto a una scelta, sicche’ nessuna lesione puo’ evincersene;
e’ vero, poi, che non si possono porre sul medesimo piano gli assenti e i presenti a quella udienza ai fini della valutazione della parita’ delle condizioni, ma l’argomento e’ utilizzato in modo incongruo: il fatto che si tratti di differenti scelte, quella di comparire o meno, non giustifica, in favore dell’assente, la deroga al termine per il versamento del saldo, che, come detto, fa parte delle condizioni che incidono sulla formulazione delle offerte e, quindi, sul relativo affidamento;
pertanto, la mancata comparizione dell’aggiudicatario all’udienza in questione non imponeva alcuna comunicazione del relativo esito, ne’ legittimava alcuna dilazione del termine per il pagamento gia’ fissato con l’ordinanza di vendita;
ne consegue l’infondatezza del ricorso;
non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attivita’ difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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