Errore revocatorio

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 31 luglio 2019, n. 5406.

La massima estrapolata:

L’errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive.

Sentenza 31 luglio 2019, n. 5406

Data udienza 11 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2019, proposto da
Ma. Ce., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ce. Sc., rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Te., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Università degli Studi Roma Tre, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma-revocazione
della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 05224/2018, resa tra le parti, pubblicata in data 05.09.2018, mai notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ce. Sc. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Fa. Pa., dello stato Ro. Ri. e Va. Mo. per delega di Vi. Te.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il prof. Ma. Ce. ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez VI, n. 5224/2018, pubblicata in data 05.09.2018, d’accoglimento dell’appello proposto dalla dott.ssa Ce. Sc. avverso la sentenza in forma semplificata del Tar Lazio n. 4096/2018 declaratoria d’inammissibilità del ricorso “per la nullità della notificazione richiesta verso il controinteressato dott. Ma. Ce., indirizzata a mezzo posta nella affermata sede di servizio di quest’ultimo (via (omissis))… ma non consegnata al controinteressato (che non è stato ivi reperito), bensì posta in giacenza presso l’Ufficio postale il 7 febbraio 2018 e mai ritirata”.
La sentenza Consiglio di Stato, sez VI, n. 5224/2018, oggetto di revoca, oltre ad annullare la sentenza appellata, ha disposto la rimessione ex art. 105, comma 1, c.p.a. degli atti al giudice di prime cure
2. Il ricorrente ha previamente dato atto che la dr.ssa Sc., con l’originario ricorso, ha impugnato gli esiti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia bandita dall’Università degli Studi di Roma Tre nel settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale S.S.D. ICAR/21 Urbanistica, nella quale è risultato vincitore.
3. Il motivo di revocazione ex art 395 n. 4 c.p.c. è stato individuato nella (asserita) nullità del giudizio di appello sulla base del quale è stato introdotto il ricorso in riassunzione in epigrafe, stante l’omessa notifica dell’atto introduttivo del giudizio di II° grado.
Il ricorrente ha lamentato di essere rimasto totalmente estraneo al detto giudizio, non avendo mai ricevuto comunicazione del suo avvio, né della decisione che lo ha definito e che, solo dopo la notifica del ricorso in riassunzione, è venuto a conoscenza delle pregresse fasi giudiziarie.
Ha inoltre dedotto che la ricorrente, dr.ssa Sc., avrebbe potuto eseguire una rapida ricerca anagrafica, considerato che a far data almeno dal 7 maggio 2018 i suoi dati anagrafici completi le erano stati formalmente comunicati dal competente Ufficio dell’Università di Roma TRE, con la trasmissione del decreto rettorale 7.3.2018 della sua nomina a professore associato presso il suddetto Ateneo.
Ha aggiunto ancora che la stessa ricorrente avrebbe potuto acquisire utili informazioni al riguardo, in vista di una valida notifica, anche per altra via, che non risultava gravosa né di difficile attuazione: sarebbe bastato, infatti, collegarsi al sito del Consiglio dell’Ordine degli Architetti ove il Prof. Ce. risulta regolarmente iscritto.
4. Si sono costituiti in giudizio la dr.ssa Sc., instando per l’inammissibilità del ricorso per revocazione, e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
5. Alla pubblica udienza dell’11.07.1209 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1 Non sussiste l’errore revocatorio di fatto invocato dal ricorrente.
6.2 La nullità della sentenza per vizio di notifica non costituisce errore di fatto sebbene supposto errore di valutazione del giudice che non integra gli estremi del vizio revocatorio ex art 395 n. 4 c.p.c.
Va al riguardo data continuità all’indirizzo giurisprudenziale (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 12 ottobre 2018 n. 5895; Cass. n. 21199/20111), da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale l’errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive. 6.3 Tale contrasto non si ravvisa laddove, come nel caso in esame, l’errore costituisca frutto d’apprezzamento implicito o esplicito delle risultanze processuali.
6.4 Aggiungasi che, sotto ulteriore profilo d’inammissilità, proprio la questione della notificazione del ricorso originario ha costituito l’oggetto specifico del sindacato operato dal giudice d’appello nella sentenza revocanda.
7. Conclusivamente, con riguardo alla fase di giudizio rescindente, il ricorso per revocazione è inammissibile.
8. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il prof. Ma. Ce. al pagamento delle spese di lite in favore della dr.ssa Sc. e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che si liquidano in complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, da dividersi fra loro in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *