Danno biologico: Errata individuazione del valore del punto quale errore di diritto

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1553.

La massima estrapolata:

L’errata individuazione del valore del punto ai fini della liquidazione del danno biologico un errore di diritto che, in quanto riconducibile all’(errata) impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un determinato risultato, si sostanza in un error in iudicando nella individuazione dei parametri e dei criteri alla base della liquidazione del danno biologico permanente.

Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1553

Data udienza 12 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3094/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4233/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso avviato per la notifica a mezzo posta alla parte intimata il 20 gennaio 2017, (OMISSIS), unitamente ai genitori conviventi (OMISSIS) e (OMISSIS), impugnano la sentenza numero 4233-2016 emessa dalla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 1 luglio 2016 e notificata il 24/11/2016 dalla controparte compagnia assicuratrice (OMISSIS) SCPA, mediante la quale, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Latina, la Corte adita, riferendosi a parametri di valutazione delle tabelle milanesi del 2011, in accoglimento dell’appello della convenuta ha riformato in peius la quantificazione del danno biologico e morale subito da (OMISSIS) a causa di un incidente stradale, a causa del quale gli erano derivate lesioni personali per politrauma con postumi permanenti pari al 38% di danno biologico, oltre a un’ inabilita’ temporanea al 100% di 150 giorni e una inabilita’ temporanea parziale pari al 50% di 90 giorni, nonche’ una riduzione della capacita’ lavorativa pari al 38%, da valutarsi in relazione a un soggetto di 29 anni che all’epoca svolgeva mansioni di operaio.
2. Il ricorso e’ affidato a quattro motivi. La parte intimata ha notificato separato controricorso per dedurne l’inammissibilita’ e la tardivita’, rispetto al termine breve di impugnazione che avrebbe cominciato a decorrere dal 24/11/16 (data di notifica della sentenza), ai sensi dell’articolo 326 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:
1. La questione preliminare sulla inammissibilita’ del ricorso e’ superata dal rilievo che il ricorso risulta essere stato avviato per la notifica a mezzo posta il 20 gennaio 2017 ed essere pervenuto alla parte il 24 gennaio 2017. Pertanto esso risulta tempestivo: in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziche’ dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 1, essendo irrilevante la diversita’ soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalita’ richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’articolo 83 c.p.c., alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994(Sez. 3, Sentenza n. 4242 del 20/02/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009).
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione all’articolo 1226 c.c. e al calcolo tabellare del danno biologico effettuato dalla Corte d’appello in applicazione delle cd tabelle milanesi del 2011;
2.1. Il motivo e’ fondato.
2.2. Il ricorrente denuncia un errore di valutazione del danno biologico e la non corretta applicazione delle “tabelle” milanesi di liquidazione del 2011, espletata con il criterio dell’ aumento percentuale pari al 25% (riconosciuto in ragione del danno morale correlato alle macro lesioni ricevute dalla vittima), in relazione a un danno biologico permanente pari al 38%. Il ricorrente assume che la questione involge la mancata applicazione della norma di cui all’articolo 1226 c.c., valevole nei casi in cui il danno non puo’ essere provato nel suo preciso ammontare, e l’individuazione del corretto criterio equitativo sulla base del quale il giudice e’ tenuto a motivare (Cass., sez. 3 civile n. 4470/2014).
2.3. In proposito, rileva il precedente di questa Corte reso da Cass., sez. 3 civile n. 4470/2014, cui si intende dar seguito. In esso si chiarisce che il valore delle “tabelle milanesi” come criterio guida per la liquidazione del danno alla persona (e riconosciuto dalla sentenza n. 12408 del 2011 come valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalita’ del giudice), non puo’ avallare l’idea che le tabelle e i loro adeguamenti sono divenute esse stesse una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all’interno della categoria delle fonti per come regolata dall’articolo 1 preleggi, bensi’ nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall’articolo 1226 c.c.. Esse si sostanziano in regole integratrici del concetto di equita’ volte a circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice in un ambito di condivisa oggettivita’.
2.4. Sicche’ le tabelle “milanesi” possono dirsi “normative” nel senso che valgono quale ragionevole, trasparente e non arbitrario parametro di valutazione dell’esercizio del potere di cui all’articolo 1226 c.c. e, dunque, di corretta applicazione del criterio equitativo indicato dalla norma: norma, questa, che viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale nell’accezione ricostruita da Cass. Sez. Un. nelle sentenze n. 26973 e 26974 del 2008 che, per definizione, allorche’ manchino parametri normativi in senso stretto predefiniti, non si presta ad essere “provato nel suo preciso ammontare”.
2.5. Tanto premesso, il motivo e’ fondato perche’ con esso si denuncia che, nel liquidare il danno alla persona, la Corte territoriale ha commesso un grave errore nell’ individuazione del valore-punto per il calcolo del danno biologico permanente (pari al 38%), in relazione alla eta’ della parte lesa (29 anni), e l’errore si e’ tradotto in una liquidazione del danno alla persona di Euro 199.777,00, anziche’ di Euro 230.781,00, con nocumento del diritto del ricorrente di ricevere una corretta valutazione comparativa del danno liquidato in primo grado dal Giudice di Latina, effettuato sulla base di altre tabelle (“re Mida”).
2.6. Dunque l’errore commesso nell’ individuare il valore – punto tabellare per procedere al calcolo del danno biologico complessivo, secondo i parametri tabellari fissati al 2011, ha nei fatti “falsato” il risultato finale e ha condotto a ritenere fondata l’impugnazione della sentenza di primo grado che aveva liquidato un importo ancor minore rispetto a quello risultante da una corretta applicazione delle “tabelle milanesi”. L’ errore, quindi, consiste nella valutazione effettuata sulla base di tabelle di liquidazione del danno alla persona generalmente in uso (le tabelle milanesi), ma con l’utilizzo di un fattore moltiplicatore errato (valore-punto) se rapportato all’eta’ della parte lesa all’epoca del sinistro, e va dichiarato sussistente alla luce di quanto le stesse “tabelle milanesi” prevedono, posto che l’errore di calcolo si e’ tradotto in una errata applicazione della norma di cui all’articolo 1226 c.c., in relazione a una fattispecie gia’ individuata, e non contestata, in tutti i suoi elementi di oggettiva e permanente lesivita’.
2.7. Piu’ precisamente, l’errore rilevato rientra nella categoria degli errori di calcolo che assumono l’aspetto dell’ errore di diritto, perche’ riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un determinato risultato, sostanziandosi in un “error in iudicando” nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio (mentre, ove esso fosse consistito in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, in ordine delle operazioni da compiere con fattori numerici esattamente determinati, sarebbe stato emendabile con la procedura di correzione ex articolo articolo 287 c.p.c., v. Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23704 del 22/11/2016).
2.8. Alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto, il Giudice del rinvio dovra’ svolgere una nuova operazione di calcolo per scrutinare, sulla base delle “tabelle milanesi”, la fondatezza o meno dell’impugnazione della compagnia assicuratrice nel denunciare l’eccessiva valutazione del danno alla persona operata dal giudice di primo grado.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullita’ processuale ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 112 cod.proc.civ. per vizio di “infrapetizione” in relazione al danno morale, accorpato nel danno biologico, su cui la Corte d’appello si e’ pronunciata extra petita, perche’ il giudice di primo grado aveva riconosciuto sia la personalizzazione del danno biologico nella misura del 25%, sia il danno morale, attraverso un appesantimento ulteriore, e l’appellante aveva censurato solo la personalizzazione, di modo che la debenza del danno morale era passata in giudicato.
3.1. Il motivo e’ infondato. La compagnia assicuratrice appellante ha censurato il quantum del danno non patrimoniale complessivamente attribuito come eccessivo. Il danno morale, pero’, per effetto dell’intervento di Cass. Sez. Un. nelle sentenze n. 26973 e 26974 del 2008, non rappresenta un’autonoma categoria di danno alla persona, ma costituisce una delle sue componenti essenziali che deve essere valutata una volta dedotta, attenendo alla sofferenza psichica derivante dalla lesione di un bene primario costituzionalmente rilevante; in ogni caso, non si comprende come il Tribunale lo abbia quantificato perche’, a pag. 24 del ricorso, e’ riportato solo uno stralcio della sentenza di primo grado che, su questo punto, per la verita’ rimane abbastanza oscura, perche’ viene riportato solo il punto di invalidita’ (danno biologico), mentre non e’ neppure chiaramente riportato il tenore dell’atto di appello.
4. Con il terzo motivo si deduce violazione/falsa applicazione delle norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 2909 c.c. e all’articolo 324 c.p.c., per avere la Corte deciso sul danno morale in assenza di specifico motivo di impugnazione.
4.1. Il motivo e’ infondato in ragione di quanto sopra detto al §3.
5. Con il quarto motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione di legge in relazione agli articoli di 91-92 c.p.c., per avere la Corte compensato nella misura di 1/2 le spese e posto a carico della assicurazione la restante parte, non tenendo conto che nei confronti di due dei tre ricorrenti che hanno agito in via congiunta (padre e madre della vittima del sinistro) non era stato svolto alcun appello.
5.1. Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del ricorso.
6. Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, dichiara infondato il secondo motivo e, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma, affinche’ decida, in diversa composizione, anche relativamente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

1. Accoglie il primo motivo;
2. respinge il secondo e terzo motivo;
3. dichiara assorbito il quarto motivo;
4. Per l’effetto, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Avv. Renato D’Isa

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