Emanazione di ordine di esibizione è discrezionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 ottobre 2021| n. 27412.

L’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale.

In tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.

Ordinanza|8 ottobre 2021| n. 27412. Emanazione di ordine di esibizione è discrezionale

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Funzionario Provincia – Incarico lavori di somma urgenza – Promessa di pagamento – Ricognizione del debito – Indebito arricchimento – Emanazione di ordine di esibizione è discrezionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10955/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO, in persona del presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 86/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Emanazione di ordine di esibizione è discrezionale

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 18 ottobre 2013, per
quanto ancora rileva in questa sede, rigetto’ la domanda proposta da
(OMISSIS), titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti di (OMISSIS), funzionario della Provincia di Catanzaro, volta alla condanna di quest’ultimo – a titolo di responsabilita’ diretta di cui al Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, norma poi confluita nel Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191 – al pagamento della somma di Euro 41.996,95 quale corrispettivo dei lavori di somma urgenza eseguiti su incarico del (OMISSIS); rigetto’ anche la domanda di arricchimento senza causa e compenso’ le spese tra l’attore, il convenuto e la terza chiamata Provincia di Catanzaro.
Il Giudice adito ritenne che, in mancanza di un atto formale di conferimento dell’incarico da parte del (OMISSIS) e in mancanza di una Delibera autorizzativa da parte dell’ente nelle forme previste dalla legge, dell’assunzione di un impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancia di previsione e di un verbale di somma urgenza, il convenuto non potesse essere considerato responsabile per i lavori eseguiti dal (OMISSIS) e rigetto’ pure la domanda di indebito arricchimento, sul rilievo che non era ravvisabile il requisito del riconoscimento dell’utilita’ dell’opera da parte della Provincia di Catanzaro. Avverso tale decisione il (OMISSIS) propose appello.
Si costitui’ il (OMISSIS) chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, proponendo azione di indebito arricchimento nei confronti della Provincia di Catanzaro in ipotesi di accoglimento della domanda del (OMISSIS) nei suoi confronti; propose altresi’ appello incidentale, reiterando l’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, gia’ disattesa dal primo Giudice, e censurando la compensazione delle spese operata dal Tribunale, nonostante la soccombenza del (OMISSIS).
Si costitui’ anche la Provincia di Catanzaro, che contesto’ che l’incarico dei lavori di somma urgenza fosse stato conferito dal (OMISSIS) quale funzionario della Provincia, ribadi’ che non era stato redatto alcun verbale di somma urgenza sottoscritto da un funzionario dell’ente, eccepi’ la novita’ della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal (OMISSIS) nei propri confronti, ripropose l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e chiese il rigetto dell’appello principale proposto dal (OMISSIS) e di quella incidentale condizionato proposto dal (OMISSIS).
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 86/2019, pubblicata il 21 ottobre 2019, in riforma della sentenza impugnata, condanno’ (OMISSIS) a pagare, in favore di (OMISSIS), la somma di Euro 41.996, 35, oltre interessi legali dal 18 marzo 1996 al saldo; dichiaro’ inammissibile l’appello incidentale condizionato proposto dal (OMISSIS) e condanno’ quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio di merito in favore del (OMISSIS) e della Provincia di Catanzaro.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.
Ha resistito, altresi’, con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato: “articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., in relazione all’articolo 2946 c.c.”, il ricorrente lamenta che, in violazione dell’articolo 139 c.p.c., la Corte territoriale abbia considerato regolarmente perfezionata la costituzione in mora interruttiva della prescrizione, nonostante la raccomandata con avviso di ricevimento fosse stata spedita non all’indirizzo della sua abitazione ma del suo luogo di lavoro (la Provincia di Catanzaro).
1.1. Il motivo e’ infondato.
Ed invero l’atto di costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio (Cass. 23/07/2008, n. 20316; Cass. 23/02/2009, n. 4347); per lo stesso, che e’ un atto stragiudiziale, non e’ richiesto, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalita’ particolari e trasmissione, essendo solo sufficiente che l’atto, contenente l’intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass. 18/08/2003, n. 12078) e da ultimo, Cass. 7/5/2021 n. 12182).
Ai sensi dell’articolo 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attivita’ lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilita’ di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272). Ne’ al riguardo assume una qualche rilevanza la qualita’ di dipendente pubblico del (OMISSIS), contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto.
2. Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., il ricorrente sostiene che la Corte di merito si sarebbe limitata ad indicare gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento “senza illustrare un’approfondita disamina logico-giuridica, con cio’ incorrendo in errore logico del ragionamento”; sostiene che le deduzioni cui la medesima Corte e’ pervenuta in relazione al giudizio di responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) sarebbero prive di riscontro, come emergerebbe da quanto dichiarato dai testimoni, e censura altresi’ il silenzio serbato dalla Corte territoriale in ordine alla reiterata richiesta di emissione, nei confronti della Provincia di Catanzaro, dell’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c., dei documenti inerenti ai lavori di somma urgenza in questione.
2.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto tende, in sostanza, ad una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede, evidenziandosi, peraltro, che il convincimento della Corte di merito risulta motivato, che la prova del conferimento dell’incarico da parte del (OMISSIS) al (OMISSIS) e’ stata ritenuta raggiunta dalla Corte territoriale non solo in base ad un ragionamento presuntive ma anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali e che sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove,, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass., ord., 8/08/2019, n. 21187).
In relazione, infine, alla doglianza relativa al mancato accoglimento dell’istanza volta all’emissione dell’ordine di esibizione, si rileva che la censura difetta di specificita’, neppure essendo stato riportato il tenore letterale della stessa e, comunque, va ricordato che l’emanazione dell’ordine di esibizione e’ discrezionale, e la valutazione di indispensabilita’ neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che esercizio del relativo potere e’ svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell’istanza (o il mancato esercizio di tale potere) e’ insindacabile in sede di legittimita’, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabili soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalita’ esplorativa (Cass., ord., 21/02/2017, n. 4504; Cass., ord., 16/11/2010, n. 23120).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, ora Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione della norma regolatrice della controversia sussumendo la fattispecie concreta “sotto la ricognizione di una fattispecie astratta per nulla calzante al caso di specie”.
3.1. Il motivo e’ inammissibile per estrema genericita’.
Ed invero, il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilita’ del motivo, giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo a questa Corte di adempiere al suo compito stituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., ord., 5/08/2020, n. 16700; Cass., ord., 24/02/2020, n. 4905; Cd sez. un., 28/10/2020, n. 23745).
Va infine evidenziato che a p. 4 della memoria il ricorrente ha prospettato “evidenti profili di incostituzionalita’ della norma” in modo del tutto generico e meramente assertivo, sicche’ neppure e’ possibile un esame degli stessi al fine di valutare la sussistenza o meno del requisito della non manifesta infondatezza in ordine alla questione di costituzionalita’ proposta – lo si ribadisce – in modo assolutamente aspecifico.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omesso esame del contenuto degli atti (e) dei documenti allegati al fascicolo di parte capaci di comprovare la infondatezza della domanda avanzata dal sig. (OMISSIS)”.
In particolare il ricorrente sostiene che la Corte di merito, come gia’ il Tribunale, non avrebbe valutato la certificazione rilasciata nell’anno 2004 dalla Provincia di Catanzaro, avente ad oggetto il riepilogo di tutte le missioni svolte dal (OMISSIS) nel corso dell’anno 1991 dal quale si sarebbe evinto che quest’ultimo si era recato presso il Comune di Polia solo in data 1 agosto; inoltre, la medesima Corte avrebbe omesso di valutare anche la nota della Provincia di Catanzaro del 6 novembre 2006 dalla quale risultava che la pratica relativa ai lavori di somma urgenza in questione era stata espletata dall’arch. (OMISSIS) in qualita’ di direttore dei lavori. Ad avviso del ricorrente, se la Corte di merito avesse valorizzato i detti atti nonche’ la totale assenza di un verbale di conferimento dell’incarico alla ditta del (OMISSIS) e la mancanza di una Delibera successiva atta a ratificare tale incarico, sarebbe pervenuta a diverse conclusioni (estraneita’ del (OMISSIS) ai fatti in questione).
4.1. Il motivo e’ inammissibile.
Ed invero da quanto emerge dalla nota della Provincia, unico atto riportato testualmente nel motivo all’esame, almeno per la parte che qui rileva, non risulta la decisivita’ della stessa, atteso che la circostanza che il direttore dei lavori fosse una persona diversa dal ricorrente non esclude che l’incarico in parola sia stato conferito da quest’ultimo. Quanto alla certificazione del 2004, neppure ne e’ stato riportato testualmente il contenuto ne’l motivo all’esame, con conseguente difetto di specificita’ della censura a tale riguardo, il che assorbe l’esame di ogni altra questione sollevata anche dalle controricorrenti in relazione a tale documento; inoltre, assolutamente non decisiva risulta l’assenza di un verbale di conferimento dell’incarico alla ditta del (OMISSIS) e di una Delibera successiva atta ratificare tale incarico. Va rimarcato, infine, che, sostanzialmente, con le doglianze all’esame il ricorrente tende ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cessazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; c’indanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge e, in favore di (OMISSIS), in Euro 5,i00,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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