Effetto espansivo esterno del giudicato

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 13 settembre 2019, n. 22864.

La massima estrapolata:

L’effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall’art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo – ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'”an debeatur” – sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l’aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.

Sentenza 13 settembre 2019, n. 22864

Data udienza 19 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16341-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante Amministratore Unico (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2359/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)) ottenne nel 2006 dal Tribunale di Roma una sentenza di condanna al risarcimento del danno (da quantificarsi in separata sede) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. (di seguito (OMISSIS)) per l’illecito esercizio di servizi di trasporto di linea con autobus sul percorso (OMISSIS), condanna confermata in grado di appello.
Sulla scorta di tale pronuncia definitiva venne promosso, dinanzi allo stesso Tribunale di Roma, un giudizio sul quantum debeatur, definito con condanna di (OMISSIS) a pagare la somma di Euro 1.066.797,82, pagamento eseguito da (OMISSIS) nelle more del gravame proposto e successivamente accolto dalla Corte d’Appello di Roma. La pronuncia fu poi cassata con rinvio da questa Corte e la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, riformando la precedente sentenza n. 292/2007, condanno’ (OMISSIS) a pagare, in favore di (OMISSIS), la somma di Euro 1.616.328,85 oltre rivalutazione ed interessi. Nel frattempo, date le alterne vicende del processo, (OMISSIS) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto pagato e la somma, prima accantonata dalla (OMISSIS), le era stata restituita.
A seguito del giudizio di rinvio, dall’esito pienamente favorevole a (OMISSIS), la stessa chiese la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle somme restituite e degli interessi legali e le parti stipularono una scrittura privata transattiva in forza della quale (OMISSIS) corrispose a (OMISSIS) la somma di Euro 1.599.041,83. (OMISSIS) chiese, allora, dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo ottenuto quanto richiesto. (OMISSIS) chiese invece il rigetto delle domande, chiedendo accertarsi, ai sensi dell’articolo 389 c.p.c., la persistenza del proprio diritto alla restituzione del risarcimento pagato a (OMISSIS), in esecuzione di una sentenza di condanna di primo grado, caducata dalla sentenza di appello, essendo stata detta sentenza di appello a sua volta cassata da questa Corte. Ha cioe’ chiesto accertarsi che, a seguito della cassazione della sentenza di appello, non potendo dirsi venuta meno l’intervenuta caducazione della sentenza di primo grado, da non potersi in alcun modo considerare reviviscente, (OMISSIS) doveva ritenersi definitivamente priva del titolo esecutivo a suo tempo azionato per conseguire il risarcimento di cui (OMISSIS) aveva chiesto la restituzione.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2539 del 19/4/2017, ritenuta la diversita’ tra il giudizio ex articolo 392 c.p.c. e quello ex articolo 389 c.p.c. ma l’inevitabile influenza del primo sul secondo, all’esito della definitiva statuizione dei rapporti di dare ed avere tra le parti e considerata la transazione intercorsa, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, considerata la soccombenza virtuale di (OMISSIS) ai soli fini delle spese di lite, l’ha condannata al pagamento delle medesime.
Avverso la sentenza la societa’ (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso e’ alquanto confuso e presenta profili di inammissibilita’ sotto il profilo del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6. In secondo luogo il ricorrente propone, nell’ambito degli stessi motivi, censure di violazione di legge e vizi di motivazione non consentendo a questa Corte di comprendere con chiara percezione sia l’individuazione delle doglianze prospettateisia l’individuazione di autonomi ed indipendenti motivi di ricorso, in base all’insegnamento di questa Corte, a S.U. n. 9100 del 6/5/2015. Pur volendo, tuttavia, prescindere da tali preliminari profili di inammissibilita’, tutti i motivi sono, in ogni caso infondati.
1.Con il primo motivo – nullita’ ed illegittimita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per motivazione illogica, perplessa e carente circa un punto decisivo della controversia, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 336 e 389 c.p.c., e degli articoli 2033 e 2037 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza assumendo che:
a) avrebbe travisato la portata della domanda restitutoria, basata sulla sentenza d’appello n. 292 del 2007 che aveva “caducato” la pronuncia del Tribunale (n. 5439 del 2006): da cio’ sarebbe derivato il venir meno del titolo sul quale si basava la pretesa restitutoria, da intendersi pertanto, indebitamente azionata;
b) avrebbe violato i principi di cui all’articolo 2033 e 2037 c.c.;
c) la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma (conseguente al giudizio rescissorio conclusosi con la sentenza di Cass. n. 5015/2009 che aveva rinviato per un nuovo giudizio in punto di quantum debeatur) sarebbe irrilevante rispetto al permanere del diritto alla restituzione; ogni diversa soluzione avrebbe determinato un indebito arricchimento con risultati giuridicamente abnormi.
1.1 Il motivo e’ infondato. La questio iuris del ricorso mette a confronto la portata dell’articolo 336 c.p.c. rispetto alla regola sancita dall’articolo 389 c.p.c. la cui applicazione, secondo la ricorrente, avrebbe una valenza di carattere generale in quanto volta ad evitare l’indebito arricchimento di una parte che, in definitiva, a seguito della vicenda processuale sopra sintetizzata, risulterebbe avvantaggiata dall’esecuzione di un titolo divenuto inesistente. La Corte territoriale, pur consapevole del possibile cortocircuito del sistema derivante dalle modifiche normative introdotte dalla L. n. 353 del 1990, ha risolto correttamente la questione sulla base dei principi affermati da questa Corte, dando prevalenza all’applicazione dell’articolo 336 c.p.c. quale norma idonea a dare stabilita’ e certezza a possibili contrasti fra le varie fasi procedimentali; ed ha affermato, prevedendo la caducazione degli atti esecutivi posti in essere sulla base di una sentenza di primo grado riformata, che anche il decreto ingiuntivo che aveva accertato la pretesa restitutoria, doveva farsi rientrare fra i provvedimenti dipendenti da quella decisione. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, al quale questo Collegio intende dare seguito, secondo cui “l’effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall’articolo 336 c.p.c., comma 2 opera anche nel caso in cui il diritto posto a base di un decreto ingiuntivo sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l’aveva accertato, e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso” (Cass., n. 13492 del 2014). In tale pronuncia e’ stato anche precisato che “l’elaborazione giurisprudenziale sulla portata della disposizione e’ connessa con la problematica dell’individuazione dei casi in cui opera la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’articolo 297 c.p.c.. Nel pronunciarsi su tale seconda questione le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 14060 del 26/7/2004, hanno chiarito la differenza che sussiste tra i concetti di “pregiudizialita’ logica” e “pregiudizialita’ tecnico-giuridica”. Con la prima espressione si indica il collegamento che lega il rapporto giuridico con l’effetto che ne viene dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice con quest’ultimo, mentre la seconda indica quella fattispecie in cui la questione pregiudiziale e’ esterna al fatto costitutivo del diritto, ma rappresenta un presupposto dell’effetto dedotto in giudizio, pur essendo autonoma rispetto ad esso. Hanno quindi ritenuto che l’articolo 295 c.p.c. puo’ trovare applicazione solo quando in altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio in quanto, in tale seconda ipotesi, ad evitare il contrasto di giudicati soccorre l’articolo 336 c.p.c., comma 2.
Sulla base di tali presupposti interpretativi la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l’effetto espansivo esterno previsto dall’ultima disposizione richiamata operi nel senso che il creditore agisca prima per l’accertamento dell’an e successivamente per la determinazione del quantum, ancorche’ su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione (Cass. n. 13492 del 2014; Cass., n. 12364 del 2003; Cass., n. 2955 del 2013; Cass., n. 16934 del 2013). Sulla base di tale principio deve ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente inquadrato la domanda restitutoria proposta in questa sede senza incorrere in alcuna violazione degli articoli 2033 e 2037 c.c., dovendosi tuttavia precisare, in termini di “chiusura del cerchio interpretativo” che, per la corretta regolazione della pretesa risarcitoria, al fine di non incorrere nella violazione del principio portato dall’articolo 2033 c.c. e nella corretta applicazione dell’articolo 389 c.p.c. assume rilievo la conforme sentenza pronunciata tra le stesse parti da questa Corte in causa collegata a questa oggetto del presente ricorso (Cass., 3, n. 3979 del 2019).
2. Con il secondo motivo – Nullita’ ed illegittimita’ della sentenza per motivazione illogica, perplessa e carente su un punto decisivo della controversia, falsa applicazione e travisamento dei fatti (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5), nonche’ violazione degli articoli 383, 389, 392 e 394 c.p.c., articolo 2033 e 2037 c.c., con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (OMISSIS), riproponendo censure del tutto eterogenee, insiste sulla stessa tesi esposta nel precedente motivo con particolare riguardo alla pretesa inesistenza di alcuna sentenza che abbia deciso e pronunciato condanna risarcitoria a carico di (OMISSIS) ed in favore di (OMISSIS).
La ricorrente torna a confondere il giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello di Roma, che e’ stato poi deciso in senso favorevole alla (OMISSIS), con il diritto della medesima ad ottenere la restituzione di somme corrisposte in forza della sentenza d’appello n. 292/2007 successivamente cassata. Poiche’ la restituzione delle somme e’ avvenuta nelle more del giudizio azionato ex articolo 389 c.p.c., correttamente la Corte d’Appello ha dichiarato l’avvenuta cessazione della materia del contendere. Il motivo pertanto non ha consistenza.
3. Con il terzo motivo – Nullita’ ed illegittimita’ della sentenza per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, e violazione e falsa applicazione degli articoli 383, 389, 392, 394 c.p.c., degli articoli 2033 e 2037 c.c. e dell’articolo 91 c.p.c. (con riguardo all’articolo 360 c.p.c., n. 3).
Con l’ultimo motivo la ricorrente sostiene l’illegittimita’ della sentenza per aver ritenuto la soccombenza virtuale di (OMISSIS) e per aver ritenuto fondata la domanda di restituzione proposta dalla (OMISSIS) sempre per gli stessi motivi gia’ esposti nei motivi precedenti.
Entrambe le censure, sia quella motivazionale, sia quella di violazione di legge, sono inammissibili: la prima in quanto non sussistono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i presupposti per sindacare la motivazione della Corte d’Appello, che appare del tutto esauriente in punto di soccombenza virtuale di (OMISSIS), e certamente motivata ben oltre il limite del cd. “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.; la seconda censura, quella di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 appare pienamente sovrapponibile a quelle estese nei precedenti motivi ed e’ del pari inammissibile.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.800 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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