Eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2022| n. 16016.

Eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato

L’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale, ha cassato la decisione gravata detraendo di conseguenza l’importo dalla statuizione di condanna e rimarcando altresì che la produzione di nuovi documenti può avvenire anche in grado di appello ove ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 24 dicembre 2021, n. 41474).

Ordinanza|18 maggio 2022| n. 16016. Eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato

Data udienza 30 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Eccezione di pagamento – Efficacia estintiva di un rapporto giuridico – Eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato – Tramite di una manifestazione di volontà della parte – Irrilevanza – Integrazione di un’eccezione in senso lato – Rilievo d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14603/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Maria (OMISSIS) (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS); (OMISSIS); elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 104/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, pubblicata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato

RILEVATO

Che:
Con citazione del 1989 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero innanzi al Tribunale di Venezia (OMISSIS), e premettendo di essere subentrati quali promissari acquirenti nei contratti d’appalto conclusi dall’impresa (OMISSIS) con il (OMISSIS), aventi ad oggetto la costruzione di uno stabile in (OMISSIS), di aver sottoscritto con il (OMISSIS) una transazione in data 30.9.86, e fissato un termine essenziale per l’ultimazione dei lavori alla data del 30.9.87, alla cui scadenza il Lando non aveva completato le opere, dichiararono di risolvere il contratto in relazione a tale termine essenziale, chiedendo la risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni.
Si costitui’ il (OMISSIS), eccependo che la precedente committente, (OMISSIS), morto il titolare al quale erano subentrati gli eredi, aveva interrotto i pagamenti perche’ i promissari acquirenti non avevano versato le loro quote, estromettendo peraltro l’ (OMISSIS) cui si erano sostituiti.
Con sentenza del 2003, il Tribunale pronuncio’ la risoluzione dei contratti d’appalto del 20.3.83 e del 6.3.85 per colpa del (OMISSIS) e, operata la compensazione con il residuo credito di quest’ultimo, lo condanno’ a pagare agli attori la somma di lire 229.831,076 oltre interessi per le opere non eseguite o viziate, rigettando la domanda riconvenzionale.
(OMISSIS) proponeva appello lamentando che il Tribunale avesse pronunciato la risoluzione contrattuale, sebbene non avesse stipulato alcun contratto con gli attori, ma solo un accordo transattivo, atteso che i precedenti contratti d’appalto erano stati risolti consensualmente, ne’ era risolvibile la transazione perche’ di natura novativa.
Con sentenza del 2007, la corte d’appello accolse l’impugnazione, condannando gli appellati in solido al pagamento della somma di Euro 25.080,91 (successivamente corretta nella somma di 30.864,26), previa compensazione dei reciproci crediti, osservando che il Tribunale aveva erroneamente pronunciato la risoluzione contrattuale in quanto i contratti d’appalto erano gia’ risolti consensualmente in ragione della convenzione transattiva del 1986 che, pero’, non era risolvibile per inadempimento poiche’ a contenuto novativo, con la conseguenza che il (OMISSIS) aveva diritto al pagamento delle somme oggetto della stessa transazione.
Proponevano ricorso per cassazione gli originari attori e l’appellante, originario convenuto.
Con sentenza del 2014 la Cassazione rigetto’ il ricorso degli originari appellati, mentre accolse quello del (OMISSIS), cassando con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la Corte territoriale, pur evidenziando che il contratto tra il (OMISSIS) e gli altri non fosse stato risolto, e che quest’ultimo non fosse stato inadempiente, non aveva tuttavia determinato i suoi diritti rispetto al recesso ingiustificato dei committenti.
(OMISSIS) riassunse il giudizio riproponendo le stesse domande e dichiarando di aver raggiunto un accordo con gli eredi dell’originario attore, (OMISSIS), deceduto nelle more del giudizio di cassazione. Con sentenza del 13.4.16, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame del (OMISSIS), rigetto’ le domande di quest’ultimo nei confronti di alcuni appellati, condannandone altri al pagamento, in solido, in suo favore, della somma di Euro 30.864,26 nonche’ dell’ulteriore somma di Euro 46.767,51 oltre interessi e rivalutazione, osservando che: era assorbente rilevare che i convenuti in riassunzione avevano dichiarato di voler profittare della transazione tra il (OMISSIS) e gli eredi del (OMISSIS), sicche’ ogni questione risultava ormai preclusa con riferimento a costoro, a nulla rilevando che tale dichiarazione fosse avvenuta solo in comparsa conclusionale (volonta’ transattiva gia’ espressa sin dalla comparsa di costituzione ove i convenuti avevano eccepito il parziale pagamento in base a quanto versato dagli eredi (OMISSIS)); non era fondata l’eccezione secondo la quale la transazione avrebbe avuto ad oggetto la sola quota di pertinenza del (OMISSIS), poiche’ nel contesto dell’accordo transattivo era fatto riferimento a tutte le pretese degli attori originari e del (OMISSIS), nonche’ alla decisione della Corte d’appello e alla pendenza dei ricorsi per cassazione, affermando che “era intenzione delle parti addivenire ad un accordo transattivo dando atto che gli eredi (OMISSIS) versavano la somma di Euro 30.000,00 a totale saldo e stralcio di quanto preteso da (OMISSIS)..”, senza formulare riserve o precisare che la transazione riguardava la sola quota ascrivibile agli eredi (OMISSIS); nessun dubbio era mai stato sollevato in ordine alla sussistenza della solidarieta’ passiva tra tutti i convenuti in riassunzione, solidarieta’ peraltro affermata dalla Corte d’appello e non contestata; invece la domanda del (OMISSIS) nei confronti delle controparti, convenuti rimasti contumaci (e che non avevano ancora potuto dichiarare se profittare della transazione), era fondata in quanto la convezione ebbe comunque esecuzione con il conseguente diritto di percepire le somme dovute, pur fermo il diritto di controparte di recedere dal contratto d’appalto; pertanto, spettava al (OMISSIS) la somma complessiva rivalutata di Euro 46.767,51 per spese e mancato guadagno, mentre la domanda risarcitoria non era stata provata.
(OMISSIS) ricorre in cassazione con sette motivi, illustrati con memoria. I soggetti indicati in epigrafe resistono con controricorso, illustrato con memoria; (OMISSIS) propone altresi’ ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato

RITENUTO

Che:
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’articolo 84 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 4, per aver la Corte d’appello rigettato le domande del ricorrente nei confronti degli appellati costituiti, per l’asserita volonta’ di profittare della transazione conclusa dall’appellante, che era stata espressa dal solo loro difensore, non munito del potere di transigere.
Il secondo motivo denunzia violazione degli articoli 101, 112,167, 189, 347, 394, c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 4, per aver la Corte d’appello ritenuto che gli appellati avessero dichiarato di profittare della transazione, mentre tale dichiarazione era stata formulata tardivamente nella comparsa conclusionale.
Il terzo motivo denunzia violazione degli articoli 1362, 1363 e 1372, c.c., in ulteriore subordine, per aver la Corte territoriale ritenuto che l’accordo transattivo del 2014 stipulato con gli eredi (OMISSIS) avesse definito la lite anche con gli altri condebitori solidali, che non ne furono parti, sulla base di un’interpretazione della volonta’ dei contraenti sull’espressione contenuta nel suddetto accordo – ” a totale saldo e stralcio di quanto preteso da (OMISSIS)” – non accompagnata da riserve o precisazioni volte a limitare l’accordo alla sola quota degli eredi (OMISSIS) – da ritenere erronea in quanto i contraenti non avevano affermato espressamente di transigere l’intera lite anche per gli altri condebitori.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1671, 1965, 1976, 209, c.c., nonche’ degli articoli 112, 324, 384 e 394, c.p.c., ex articolo 360, nn. 3 e 4, per aver la Corte d’appello rigettato, nei confronti degli appellati non costituiti nel giudizio di rinvio, la domanda dell’appellante di pagamento del prezzo dei lavori di Euro 200.901,73 stabilito dalla convenzione transattiva, sull’assunto che i committenti potessero recedere dal contratto d’appalto con il conseguente solo obbligo a loro carico di tenere l’appaltatore indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Al riguardo, il ricorrente lamenta che l’eccezione riguardante il diritto di recesso fu sollevata tardivamente, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, dagli appellati costituiti, peraltro in violazione del giudicato interno formatosi a seguito della sentenza della cassazione sulla risolubilita’ del contratto d’appalto, e che l’articolo 1671 c.c., non avrebbe potuto dunque applicarsi al contratto di transazione.
Il quinto motivo denunzia violazione degli articoli 115, 167, 394, c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria per la mancata prova che l’assunzione del mutuo e il successivo suo inadempimento siano stati una diretta conseguenza causale dell’inadempimento degli appellati, sebbene la contestazione di tale rapporto di causalita’ sia stata formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio, mentre i documenti prodotti in primo grado dall’appellante (il contratto di mutuo e il verbale di vendita all’incanto dell’immobile espropriato) non furono tempestivamente contestati.
Il sesto motivo denunzia violazione degli articoli 1218, 1223, 1224, 2727 c.c., in subordine, per aver la Corte d’appello affermato che non era stato provato il nesso causale tra l’inadempimento degli appellati e il mancato pagamento del mutuo fondiario acceso dall’appellante e la successiva espropriazione della propria casa.
Il settimo motivo denunzia violazione degli articoli 1667, 1668, 2909, c.c., e degli articoli 324 e 384 c.p.c., per aver la Corte d’appello compensato il suo credito con il controcredito fatto valere dagli appellati in ordine a vizi e difetti dell’opera per la somma di Euro 17.188,08, sebbene gli appellati avessero rinunciato a tale credito con la transazione del 1986, e senza considerare sia che la stessa Corte territoriale aveva escluso ogni sua inadempienza per il mancato completamento dell’opera, sia che si era formato il giudicato interno sulla mancanza di ogni responsabilita’ contrattuale del ricorrente.
L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli articoli 112, 115, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente omesso di pronunciare d’ufficio sull’eccezione di pagamento della somma di Euro 30000,00, versata in esecuzione della transazione del 2014 con gli eredi (OMISSIS), e pertanto per aver omesso di scomputare tale importo dalle somme che gli appellati contumaci erano stati dichiarati tenuti a versare al Lando. Al riguardo, (OMISSIS), rimasto contumace nel giudizio di rinvio, si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del suddetto pagamento quale fatto estintivo del diritto fatto valere dal (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 1671 c.c..
Quanto al ricorso principale, il primo motivo e’ inammissibile poiche’ relativo a questione nuova, riguardante l’asserita mancanza del potere di transigere, non contemplato dalla procura speciale conferita degli appellati, ex articolo 84 c.p.c.; invero, tale questione non emerge dall’oggetto del giudizio di secondo grado. Il motivo e’ comunque infondato, in applicazione dell’orientamento secondo il quale la dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione gia’ conclusa tra altro condebitore e il terzo costituisce esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volonta’ di concludere un contratto, e come tale puo’ essere effettuata con liberta’ di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e puo’ esser resa anche al procuratore alle liti del creditore (Cass., n. 7548/03; n. 7212/02).
Il secondo motivo e’ infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’articolo 1304 c.c., comma 1, non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensi’ un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma ne’ limiti di decadenza (Cass., n. 20250/14; n. 16087/18).
Il terzo motivo e’ inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’accordo transattivo del 2014 stipulato con gli eredi (OMISSIS) avesse definito la lite anche con gli altri condebitori solidali, che non ne furono parti, sulla base di un’interpretazione della volonta’ dei contraenti sull’espressione contenuta nel suddetto accordo “a totale saldo e stralcio di quanto preteso da (OMISSIS)”. Tale doglianza e’ diretta a ribaltare l’interpretazione della Corte di merito circa il contenuto del suddetto accordo transattivo.
Invero, al riguardo s’afferma che il ricorrente in cassazione il quale deduca che l’interpretazione di un contratto e’ avvenuta in violazione degli articoli 1366 e 1369 c.c., ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilita’ del gravame, l’elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volonta’ comune delle parti, l’utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l’applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto (Cass., n. 13603/19). L’interpretazione del contratto puo’ essere sindacata in sede di legittimita’ solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non puo’ dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., n. 11254/18).
Ora, nel caso concreto, il ricorrente si e’ limitato a prospettare un’interpretazione diversa da quella adottata dalla Corte d’appello, senza esplicitare quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato.
Il quarto motivo e’ in parte inammissibile, relativamente alla doglianza afferente al diritto fatto valere dal (OMISSIS) in esecuzione del contratto d’appalto, poiche’ diretta al riesame dei fatti; e’ invece infondato il motivo nella parte sull’asserita novita’ della questione concernente il diritto di recesso nel giudizio di rinvio, atteso che la sentenza della cassazione del 2014 affermo’ che non sussisteva un recesso giustificato del committente, ma non ha escluso il recesso ad nutum, avallando anzi l’applicabilita’ delle norme sul contratto d’appalto al contratto transattivo.
Il quinto motivo e’ infondato. Anzitutto, va osservato che la Corte d’appello ha respinto la domanda risarcitoria per non aver il (OMISSIS) dimostrato che il mancato pagamento delle rate di mutuo – cui segui’ l’espropriazione dell’immobile di sua proprieta’ – fosse stata una diretta ed univoca conseguenza dell’inadempimento del contratto d’appalto. Al riguardo, giova altresi’ rilevare, in astratto, che la non contestazione puo’ riguardare i fatti storici e non la relativa qualificazione giuridica; nella fattispecie, il rilievo sulla condotta di non contestazione ha riguardato i documenti prodotti dal ricorrente in primo grado, fatto che, di per se’, non potrebbe equivalere all’ammissione della fondatezza della domanda risarcitoria.
Il sesto motivo e’ inammissibile, in quanto teso al riesame dei fatti circa il risarcimento dei danni richiesto dal (OMISSIS) e non riconosciuto per la mancata prova del rapporto di causalita’ tra l’inadempimento ascritto alla controparte e i fatti dedotti dal ricorrente, come detto.
Il settimo motivo e’ parimenti inammissibile perche’ diretto al riesame dei fatti, in ordine all’asserita compensazione tra i reciproci crediti. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato che: anzitutto, con la transazione del 1986 le controparti non rinunciarono a far valere i vizi e i difetti delle opere eseguite dal (OMISSIS) (su commessa dell’ (OMISSIS)), come desumibile chiaramente dal testo della stessa convenzione transattiva; non era condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui non sarebbe responsabile dei vizi delle opere, perche’ non gli sarebbe stato consentito l’ultimazione dei lavori, in quanto avrebbe comunque dovuto sostenere il costo per rimediare ai predetti vizi.
L’unico motivo dell’incidentale va accolto. Invero, l’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volonta’ della parte, sicche’ integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass., n. 41474/2021), considerando altresi’ che la produzione di nuovi documenti puo’ avvenire anche in appello se siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa (Cass., n. 17196/18; n. 9965/16).
Pertanto, dato che la sentenza impugnata non ha rilevato il suddetto pagamento, la somma pagata va detratta da quella oggetto della sentenza impugnata. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso incidentale, decidendo nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini, la somma oggetto della condanna – che si articola in due distinti capi del dispositivo – va ridotta della somma di Euro 30.000,00 versata dagli eredi (OMISSIS) in esecuzione della transazione del 2014, e cio’ limitatamente alla posizione del (OMISSIS), quale condebitore solidale, considerando che gli altri condebitori non hanno impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio e che le rispettive posizioni sono scindibili.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) in solido con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a pagare in favore di (OMISSIS), la somma di Euro 30.864,26 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche’ della somma di Euro 46.767,51 oltre interessi legali sulla somma di Euro 22.226,76 via via rivalutata dal 21.9.1988 sino alla data della sentenza impugnata; dalla stessa data sino al saldo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata; detratta la somma di Euro 30.000,00 limitatamente alla posizione di (OMISSIS), a decorrere dal 17.3.2014.
Condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore dei controricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7.500,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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