È revocabile l’utilizzo da parte della banca delle somme incassate dai terzi per estinguere il debito della società mandante poi fallita

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 6 settembre 2018, n. 21694.

La massima estrapolata:

È revocabile l’utilizzo da parte della banca delle somme incassate dai terzi per estinguere il debito della società mandante poi fallita perché non rileva che, per sottrarsi alla revocatoria, essa affermi che il mandato all’incasso ricevuto sia coevo al sorgere del rapporto obbligatorio.

Ordinanza 6 settembre 2018, n. 21694

Data udienza 10 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10536-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, (OMISSIS), socio accomandatario, (OMISSIS), precedente socio accomandatario, tutti in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1700/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:
rilevato che (OMISSIS) S.P.A. ( (OMISSIS)) impugna la sentenza App. Bari 29.10.2015, n. 1700/2015, R.G. 291/2012, che – in accoglimento dell’appello incidentale del fallimento e a rigetto di quello principale della banca avverso la sentenza Trib. Trani 13.12.2011 – ha dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex articolo 67, comma 1 delle rimesse – fino alla complessiva somma rettificata in Euro 315.982,04 – effettuate dal Calzaturificio (OMISSIS) s.a.s ((OMISSIS)), il cui fallimento e’ stato dichiarato con sentenza del (OMISSIS), nel biennio precedente a tale data, sul c/c ordinario, non assistito da affidamento, acceso presso una filiale dell’istituto bancario ricorrente attraverso operazioni variamente indicate (“anticipazioni export”, “finanziamento anticipo fatture”, “accredito da c./sbf” etc.); ed ha inoltre ribadito l’inefficacia L. Fall., ex articolo 67, comma 2 di altri versamenti effettuati sullo stesso c/c ordinario, per il totale piu’ esattamente indicato;
che la corte d’appello, in particolare, ha riconosciuto che: a) sebbene la Banca appellante abbia riproposto la questione della ricorrenza tra le parti di un rapporto di c/c affidato, la sussistenza dello stesso era rimasta sfornita di prova e, pertanto, da escludersi; b) i debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, cio’ che rende i rispettivi pagamenti suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilita’ dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati; c) l’anormalita’ dei pagamenti va individuata ogni volta in cui i pagamenti siano effettuati a mezzo di negozi collegati nei quali il pagamento in denaro non e’ strumento di diretta soluzione, ma effetto finale; cosi’, le operazioni di anticipazione su fatture debbono essere considerate anormali non in se’, ma per l’ulteriore scopo perseguito rappresentato dall’eliminazione della scopertura del c/c di corrispondenza; d) la Banca non ha provato la propria inscientia decoctionis e, anzi, dal materiale allegato e relativo alle evidenze della Centrale rischi, e’ possibile concludere che erano agevolmente riscontrabili sintomi positivi dell’insolvenza dell’impresa poi fallita; e) l’appello incidentale va accolto, cosi’ rimediando ad un errore di quantificazione sulla base delle risultanze della consulenza d’ufficio;
considerato che con il ricorso, in due motivi, la ricorrente contesta la decisione sostenendo che: a) le rimesse effettuate in pagamento delle anticipazioni “import”, “export” e “salvo buon fine” costituiscono mezzi normali di pagamento di contestuali cessioni di credito; b) la Corte barese ha violato o falsamente applicato la L. Fall., articolo 67, nonche’ gli articoli 1260, 1264 e 1265 c.c., per aver revocato le rimesse per le anticipazioni contro cessioni di credito anziche’ pronunciarsi sulla revocabilita’ o meno dei negozi di cessione;
che la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria;
ritenuto che il primo motivo di ricorso e’ inammissibile poiche’ la ricorrente ha, solo in questa sede, introdotto la tesi secondo cui le rimesse dovrebbero essere qualificate come adempimenti di cessioni di credito (senza, peraltro, precisare il contenuto concreto attribuito dalle parti al programma negoziale), omettendo di indicare specificamente se, quando e come la questione sarebbe stata tempestivamente introdotta avanti ai giudici del merito;
che del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “quanto alla qualificazione del negozio giustificativo dell’anticipazione, essa, presupponendo la ricerca della comune volonta’ delle parti, costituisce attivita’ riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; nonche’ per vizio di motivazione ove la stessa risulti…. tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. La denuncia di tale vizio avrebbe peraltro richiesto, in ossequio al principio di specificita’ ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione della regolamentazione pattizia del rapporto o quanto meno della parte in contestazione, con la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero degli elementi di giudizio ai quali sarebbe stato attribuito un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti (cfr. ex plurimis Cass. 19044/2010; Cass. 4178/2007)” (Cass. 9387/2011);
3. che il giudice di merito, pur non avendo espressamente e direttamente operato una qualificazione della fattispecie, ha per un verso – e decisivamente – escluso la previa sussistenza di una formale apertura di credito in conto corrente, cioe’ con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive tenendo ferma la disponibilita’ per un dato tempo, e piuttosto ricostruito il rapporto come improntato ad una regola di funzionamento che consentiva alla banca la richiesta di restituzione ad nutum; per altro verso, ha mostrato contrariamente a quanto reputato dall’istituto bancario odierno ricorrente – di aver ragionevolmente ritenuto che, nel caso in esame, l’anticipazione dell’importo delle fatture da parte della Banca non e’ stata accompagnata dalla cessione dei crediti a garanzia dei relativi finanziamenti ma solo dal conferimento di un mandato all’incasso: la carenza di ritrascrizione, almeno per punti essenziali, delle singole pattuizioni non permette in questa sede di dubitare che quegli incassi da terzi in realta’ siano stati direttamente utilizzati dalla banca per ridurre l’esposizione generale ed unitaria raggiunta dal cliente e contabilizzata in altra sede, dunque a prescindere dalla vicenda della singola sovvenzione di provvista;
che le differenze tra l’attribuzione di un mero mandato all’incasso e la cessione di crediti, d’altronde, sono state tracciate dalla consolidata giurisprudenza di legittimita’: “l’elemento caratteristico di quest’ultima fattispecie dev’essere individuato nel trasferimento immediato della titolarita’ del credito, in virtu’ del quale il cessionario diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, laddove nel mandato all’incasso viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante. Sebbene entrambe le figure possano essere utilizzate in funzione di garanzia, nel mandato irrevocabile all’incasso tale funzione si realizza in forma meramente empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilita’ del credito verso il terzo e della prevista possibilita’ che, al momento dell’incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo cosi il suo credito, sicche’ gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell’articolo 67 della legge fall., indipendentemente dalla revocabilita’ del mandato (cfr. Cass. 7074/2005; Cass. 1391/2003)” (Cass. 9387/2011);
che dunque “le rimesse effettuate sul conto corrente scoperto del fallito, nel periodo in cui questi era in bonis, da parte di terzi debitori del medesimo sono revocabili anche qualora siano inerenti ad anticipazioni su fatture esibite dal fallito in quanto, in mancanza della cessione di detti crediti alla banca e dell’assunzione da parte del terzo di obbligazioni nei confronti della medesima, le rimesse hanno funzione satisfattoria, in quanto riducono l’esposizione debitoria del cliente nei confronti della banca” (Cass. 9387/2011, 23261/2014); cosi’ come l’avrebbero, anche provata la cessione, per la parte eccedente la copertura di garanzia (Cass. 17268/2013); piu’ precisamente, “essendo mancati negozi di cessione di crediti, meno che mai conosciuti dai debitori, i versamenti di costoro, in quanto non obbligati verso la banca, sul conto corrente del loro creditore hanno costituito atti estintivi della loro esposizione direttamente compiuti verso di lui; e la acquisizione delle risorse alla disponibilita’ del correntista, realizzando una posta attiva in suo favore, ha prodotto la variazione quantitativa del conto, che, per il fatto di essere scoperto, a quella acquisizione e alla successiva utilizzazione da parte dell’istituto di credito ha conferito natura ed effetti della rimessa solutoria revocabile L. Fall., ex articolo 67. La circostanza, appunto, che fossero preesistite a quei versamenti obbligazioni di chi li aveva effettuati nei confronti di chi aveva titolo ad esigerli e solo di lui, non consente di qualificarli ne’ come adempimento da parte del terzo di obbligazioni del correntista verso la banca, ne’ come adempimento di obblighi di garanzia (..) ed integra cosi la fattispecie dell’atto revocabile, di cui vanamente si e’ negata la funzione satisfattiva, posto che e’ servito proprio a ridurre la esposizione debitoria del cliente, non essendo la inefficacia impedita dall’effetto compensativo meramente contabile delle poste attive e passive del conto corrente, che nulla hanno in comune con la compensazione legale” (Cass. 7074/2005);
che l’utilizzo, dunque, da parte dell’istituto bancario, delle somme incassate dai terzi per l’estinzione, totale o parziale, del debito del mandante, quale effetto del conferimento del mandato all’incasso, implica una funzione satisfattiva e solutoria di quest’ultimo, quale strumento diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali; a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto obbligatorio (Cass. 18148/2002; Cass. 4754/2000);
che, in tal senso, l’anormalita’ dei pagamenti – come correttamente sostenuto nella decisione impugnata – va individuata nella ratto economico-causale complessiva del meccanismo satisfattorio posto in essere che, come nel caso di specie, implica – secondo la ricostruzione del giudice di merito e la valorizzazione funzionale di figure anche diverse impiegate tra le parti – il ricorso a negozi collegati, nei quali il pagamento non e’ effettuato direttamente attraverso strumenti caratterizzati da liquidita’, esigibilita’, immediatezza e circolabilita’;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, atteso che, come gia’ ricordato, “gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi della L. Fall., articolo 67 indipendentemente dalla revocabilita’ del mandato” (Cass. 9387/2011, 7074/2005, 1391/2003), una volta individuata, con indagine di fatto rimessa al giudice di merito, la funzione effettiva del negozio impiegato (Cass. 23261/2014), proprio in forza della obiettiva natura dei pagamenti quali atti estintivi di obbligazioni contratte dall’impresa fallita nei confronti della Banca, pregiudizievoli per il ceto creditorio della prima “e, quindi, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilita’ dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati” (Cass. 3583/2011; conf. 27669/2011; 8225/2015);
ritenuto pertanto che il ricorso e’ inammissibile, conseguendone la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte costituita, delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *