È negata la prededucibilità al credito dell’avvocato per l’attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|24 febbraio 2021| n. 4932.

È negata la prededucibilità al credito dell’avvocato per l’attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta a esclusivo vantaggio del debitore. Analoga conclusione vale per le prestazioni rese nel procedimento prefallimentare, poiché, ai fini della maturazione delle competenze professionali, rileva il momento in cui le attività sono state condotte a termine, da individuarsi nel momento in cui il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza, fermo restando che, in caso di impugnazione, si deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza.

Ordinanza|24 febbraio 2021| n. 4932

Data udienza 20 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Compenso del difensore – Prededucibilità per l’attività prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento e in sede prefallimentare – Esclusione – Natura non concorsuale del credito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21679/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;
– intimato –
avverso il decreto n. 447/2017 del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il 01/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

RILEVATO

Che:
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Savona ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, proposta dall’avvocato (OMISSIS) per l’ammissione – in prededuzione o in via privilegiata ex articolo 2751 bis c.c., n. 2 – dei crediti maturati quale difensore della societa’ debitrice in sede prefallimentare (attivata su iniziativa del P.M.) e nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, esclusi dal giudice delegato in quanto inopponibili alla massa dei creditori.
1.1. Il tribunale, richiamando il precedente di Cass. 25589/2015, ha confermato la natura non concorsuale del credito, in quanto sorto successivamente all’apertura della procedura – anche per la fase prefallimentare, poiche’ le competenze professionali maturano solo con la pronuncia della sentenza di fallimento – e derivante da attivita’ svolta a vantaggio esclusivo del debitore, con conseguente esclusione della prededucibilita’, trovando esse causa in un’iniziativa processuale volontaria del fallito, non autorizzata dal giudice delegato e quindi inopponibile alla massa.
2. L’opponente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 111, nonche’ contraddittorieta’ e illogicita’ della decisione, avendo il giudice delegato contestualmente ammesso in prededuzione il credito maturato dallo stesso professionista nell’ambito del procedimento di concordato preventivo.
2.2. Il secondo mezzo prospetta un “vizio di motivazione per inesistente accertamento del vantaggio arrecato dall’attivita’ del ricorrente”, ai sensi della L. Fall., articolo 111.
2.3. Il terzo lamenta omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione al passivo con il privilegio ex articolo 2751 bis c.c..
2.4. Il quarto prospetta infine la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 111 e dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, propugnando un’interpretazione estensiva della prededucibilita’ dei crediti, tenuto conto del suo riconoscimento per le prestazioni concordatarie rese.
3. Tutte le censure sono infondate.
4. Con riguardo ai motivi primo, secondo e quarto, la decisione impugnata e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte – cui si intende dare continuita’ – che nega la prededucibilita’ al credito dell’avvocato per l’attivita’ professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attivita’ svolta ad esclusivo vantaggio del debitore (Cass. 25589/2015). Analoga conclusione vale per le prestazioni rese nel procedimento prefallimentare, poiche’, ai fini della maturazione delle competenze professionali, rileva il momento in cui le attivita’ sono state condotte a termine (cfr. Cass. 21592/2019), da individuarsi nel momento in cui il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 17577/2018), fermo restando che, in caso di impugnazione, “si deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza” (Cass. 31884/2018; cfr. Cass. 27233/2018, 30529/2017).
4.1. Anche il terzo motivo va disatteso, poiche’ l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata integra, in realta’, un rigetto implicito, avendo il tribunale escluso la natura concorsuale del credito, in quanto sorto in data successiva al fallimento, percio’ stesso escludendo in radice la sua ammissione.
5. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di difese del Fallimento intimato.
6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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