E’ necessario il permesso a costruire anche per la realizzazione di una tettoia di copertura o per la realizzazione di un manufatto con struttura in legno con funzioni di tettoia fissato al suolo

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43153.

La massima estrapolata:

E’ necessario il permesso a costruire anche per la realizzazione di una tettoia di copertura o per la realizzazione di un manufatto con struttura in legno con funzioni di tettoia fissato al suolo con piastre di ferro bullonate e appoggiato sul muro parapetto, intonacato e rifinito con cordolo in lastre di marmo e copertura con travi e doghe di legno, trattandosi di un’opera nuova avente una propria individualita’ fisica e strutturale, e non di un mero ampliamento di una struttura preesistente.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43153

Data udienza 20 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 6.6.2016 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.6.2016 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola in data 8.1.2015 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di legge per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), perche’, in qualita’ di proprietaria e committente, non essendo in possesso del permesso a costruire, aveva allocato su un fondo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un manufatto di legno di mq 24, e per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, per aver eseguito i lavori sopra indicati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la dovuta autorizzazione, in (OMISSIS).
2. Con il primo motivo, l’imputata deduce la nullita’ dell’ordinanza di revoca dei testi della difesa ammessi a deporre per violazione dell’articolo 495 c.p.p., comma 1, in relazione all’articolo 190 c.p.p..
Siccome aveva manifestato l’intenzione di non rinunciare all’esame del teste di lista, il Tribunale avrebbe dovuto motivare specificamente sull’ultroneita’ della sua deposizione.
Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 603 c.p.p., in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e), c.p.p., perche’ si trattava dell’assunzione di una prova decisiva.
Con il terzo motivo, censura la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all’articolo 530 c.p.p., comma 1 e 2, perche’ lo stesso tecnico aveva asserito che “le opere abusive, per la loro caratteristica e destinazione d’uso non costituiscono aggravio di carico urbanistico”. Il Giudice d’appello aveva ritenuto la lesione degli standard urbanistici nella misura in cui era evidente che un manufatto, come quello in oggetto, per la funzione dello stesso, costituente pertinenza dell’attigua unita’ immobiliare, in uno alle caratteristiche strutturali dello stesso, rimuovibile in quanto non ancorato su opere cementizie bensi’ poggiato su travi in ferro, non presentava alcuno dei caratteri richiesti affinche’ potesse disquisirsi di offensivita’ e presentarsi una reale lesione all’assetto urbanistico della zona.
Con il quarto motivo, lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione al reato e la contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine all’esclusione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. A suo avviso, non poteva inferirsi l’insussistenza della prescrizione perche’ mancava una porta, siccome il teste aveva chiarito che il fabbricato, in data anteriore all’estate del 2011, era identico a quello rinvenuto dagli agenti accertatori, a prescindere dall’ultimazione o meno, in ogni sua parte e rifiniture. Con specifico riferimento al criterio di determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, in caso d’incertezza sul tempus commissi delicti, doveva applicarsi il termine piu’ favorevole al reo e quindi ritenersi maturato il termine di prescrizione al 6.6.2016.
Con memoria difensiva depositata il 27.3.2018, insiste sui motivi sopra descritti e ribadisce che l’opera in contestazione era una mera pertinenza che non necessitava di permesso a costruire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha reso una motivazione accurata e non manifestamente illogica o contraddittoria.
Con riferimento all’eccezione processuale, i Giudici d’appello hanno osservato che nella lista testi della difesa erano state indicate due persone per riferire in ordine al medesimo capo di prova, la data d’ultimazione del manufatto. Una aveva affermato che l’opera era stata realizzata poco prima dell’estate del 2011, l’altra non era stata escussa perche’ revocato il mezzo di prova. Del resto, i Giudici hanno valutato che, anche se il manufatto fosse stato ultimato nel 2011, comunque era sfornito di una porta che dal reperto fotografico risultava in attesa di essere montata. Di qui l’impossibilita’ che la prescrizione potesse decorrere dal 2011. La ricorrente non si e’ confrontata con tale motivazione, non ha preso posizione sulla porta da montare e non ha spiegato per quale ragione l’assunzione del teste revocato sarebbe stata decisiva. Va ribadito il principio consolidato secondo cui una delle cause d’interruzione della permanenza del reato edilizio e’ il completamento dell’opera comprensiva delle rifiniture interne ed esterne, a meno che non risultino altri elementi sintomatici, ipotesi per vero considerate marginali, quali l’abitazione ininterrotta del bene (si veda ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 29974/14, PM in proc. Sullo, Rv 260498).
I Giudici di merito si sono scrupolosamente attenuti a tale regola di diritto. Lo stesso e’ a dirsi per l’apprezzamento dell’abuso edilizio, perche’ hanno accertato che il manufatto in legno, poggiato su travi in ferro, era destinato a soddisfare le esigenze abitative, che avevano carattere stabile e duraturo nel tempo, e dunque necessitavano di un permesso a costruire tant’era vero che la procedura in sanatoria era stata azionata dall’imputata ma con esito negativo. Del resto, questa Sezione ha di recente affermato che e’ necessario il permesso a costruire anche per la realizzazione di una tettoia di copertura (n. 42330/13, Salanitro e altro, Rv 257290) o per la realizzazione di un manufatto con struttura in legno con funzioni di tettoia fissato al suolo con piastre di ferro bullonate e appoggiato sul muro parapetto, intonacato e rifinito con cordolo in lastre di marmo e copertura con travi e doghe di legno, trattandosi di un’opera nuova avente una propria individualita’ fisica e strutturale, e non di un mero ampliamento di una struttura preesistente (n. 29252/17, Luongo, Rv 270435).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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