È irrilevante ai fini dell’integrazione del presupposto dell’autonoma organizzazione la corresponsione di compensi a terzi posta in essere dall’avvocato durante i periodi di gravidanza e/o successiva gestazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7135.

La massima estrapolata:

È irrilevante ai fini dell’integrazione del presupposto dell’autonoma organizzazione la corresponsione di compensi a terzi posta in essere dall’avvocato durante i periodi di gravidanza e/o successiva gestazione. Questo in quanto l’erogazione dei compensi a terzi nell’anno d’imposta considerato è sempre da intendersi meramente occasionale e come tale non in grado di generare il presupposto impositivo ai fini Irap.

Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7135

Data udienza 26 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Presidente

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Avv. (OMISSIS), difesa da se stessa;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 533/39/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione distaccata di Latina, depositata il 9 ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2019 dal relatore Crucitti Roberta.

RITENUTO

che:
nella controversia originata dall’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alle istanze, presentate dall’Avv. (OMISSIS), di rimborso dell’IRAP versata nelle annualita’ 2004, 2005, 2006 e 2007, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente;
in particolare, il Giudice di appello riteneva che, nella specie in cui la professionista aveva corrisposto compensi a terzi solo nell’anno 2005 e in via meramente occasionale, non poteva ritenersi la sussistenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto dell’Irap;
per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso su tre motivi cui resiste (OMISSIS) con controricorso.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, laddove, pur in presenza di compensi corrisposti a terzi, il Giudice di appello aveva ritenuto insussistenti i presupposti impositivi dell’Irap;
con il secondo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione resa dal Giudice di appello il quale non aveva tenuto debito conto di quanto evidenziato dall’Ufficio con riferimento alla presenza di capitali, ricavi e spese, nonche’ di spese per prestazioni di lavoro dipendente;
con il terzo motivo, avanzato in subordine al secondo, qualora al presente giudizio fosse ritenuto applicabile il “nuovo” articolo 360 c.p.c., n. 5, si evidenzia che la sentenza sia censurabile anche per omesso esame di fatto decisivo;
premessa l’inammissibilita’ del secondo motivo di ricorso, giacche’ al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata depositata il 9 ottobre 2013) e’ applicabile la vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. Sez. 0 n. 805372014), gli altri due mezzi di impugnazione sono infondati;
il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa e’ stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal Decreto Legislativo 15 settembre 1997, n. 446, articolo 2 -, il cui accertamento e’ rimesso al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive;
alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto irrilevante la corresponsione di compensi a terzi, siccome avvenuta solo nell’anno 2005 e in via occasionale e particolare (trattandosi di compensi per sostituzione in sole due vertenze dell’avvocato all’epoca gestante e partoriente) e’ immune da censure, laddove per contro avverso l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito non si contrappone alcun fatto rilevante e decisivo il cui esame sia stato omesso;
ne consegue il rigetto del ricorso;
la soluzione del contrasto giurisprudenziale intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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