È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 14 maggio 2020, n. 15090.

Massima estrapolata:

È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.

Sentenza 14 maggio 2020, n. 15090

Data udienza 29 novembre 2019

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE – RISSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA RENATA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
udito il difensore:
L’avv. (OMISSIS),deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
L’avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato, tra gli altri, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) attuali ricorrenti – colpevoli del delitto di cui all’articolo 588 c.p., comma 2, per avere partecipato ad una rissa da cui derivano lesioni personali per (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), condannando ciascuno alla pena di mesi cinque di reclusione oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
2. Per l’annullamento della suindicata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti tre imputati, articolando tramite i rispettivi difensori i motivi sottoindicati, che vengono unitariamente riportati essendo comuni a ciascun ricorrente idifferenziandosi solo sotto il profilo degli aspetti fattuali specificamente riferibili ad ognuno di essi, ma analoghe rimanendo le conclusioni tratte.
Si deduce, in particolare, coi tre ricorsi:
3.1. contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione ed erronea valutazione delle risultanze processuali, anche sotto il profilo del travisamento del fatto. La Corte si e’ limitata a far propria la ricostruzione operata in primo grado senza minimamente considerare gli elementi di segno contrario che depongono per l’interferenza di decorsi alternativi logici in relazione al fatto contestato.
Indi si passa ad illustrare lo svolgimento del fatto secondo la prospettazione offerta per ciascun ricorrente e si conclude per la mancanza della volonta’ di ledere da parte di ognuno.
3.2. col secondo motivo, vizio argomentativo ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rissa nonche’ contestuale violazione dell’articolo 52 c.p.p., si lamenta che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che ciascun ricorrente si limito’, anche in considerazione dello stato di gravidanza della (OMISSIS), a difendere la incolumita’ propria e dei propri familiari. Sul punto, invece, la motivazione impugnata e’ del tutto assente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, essendo i motivi generici e in fatto, avendo peraltro gli stessi ricorrenti in premessa anticipato di far valere il vizio di travisamento del fatto, non deducibile in sede di legittimita’.
1.1. Il motivo della contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione e’ aspecifico, perche’ la contraddizione e’ colta in aspetti della vicenda che vengono solo concettualmente ritenuti non conciliabili con l’assunto secondo cui gli imputati non si sono limitati a difendersi senza indicarsi, cioe’ egli specifici elementi di prova che sarebbero stati fraintesi, si assume che siano state travisate alcune circostanze del fatto e si finisce col fornire, in buona sostanza, una inammissibile, propria, ricostruzione alternativa della vicenda, assumendo al contempo, genericamente ed apoditticamente, che quella resa dal giudice di merito non trovi riscontro nelle risultanze processuali.
In definitiva ci si limita a reiterare le censure gia’ mosse in appello, alle quali la Corte di Appello aveva gia’ fornito risposta adeguata, spiegando le ragioni a fondamento della colpevolezza di ciascun imputato non scalfite dagli argomenti difensivi tesi, anche in quella sede la distinguere il ruolo dei membri della famiglia (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS) rispetto a quello del contrapposto nucleo familiare di vicini di casa dei (OMISSIS) (venuti allo scontro per motivi legati al volume elevato della televisione) cio’ nonostante le univoche emergenze processuali, costituite anche dalle stesse affermazioni rese dagli imputati nei rispettivi esami, deponessero per la ricostruzione accusatoria. La Corte territoriale ha quindi concluso, recependo la ricostruzione operata dal primo giudice sulla base delle risultanze probatorie puntualmente passate in rassegna, per la sussistenza di aggressioni reciproche, costituenti il substrato oggettivo del reato di rissa, sostenute dalla volonta’ di ciascun contendente di ledere, oltre che di difesa, ovvero di partecipare alla condotta collettiva, dando manforte ciascuno ai propri congiunti; ed ha, quindi, escluso che potesse trovare spazio nel caso di specie la scriminante della legittima difesa, coerentemente al costante insegnamento di questa Corte, secondo cui e’ inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non puo’ dirsi necessitata; essa puo’, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a piu’ grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015 – dep. 23/07/2015, D’Alesio e altro, Rv. 26530401); circostanza evidentemente esclusa nel caso in esame e neppure evidenziata da alcuno dei ricorrenti.
Ed allora, cio’ posto, palese e’ l’inammissibilita’ dei motivi proposti: giova a tal punto rammentare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ neppure la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Ed invero, la stessa regola dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se e’ possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalita’ e plausibilita’, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimita’, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioe’ desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). Ne’ potrebbe assumere di per se’ rilievo la singola affermazione di un teste o di un imputatola fronte di una pluralita’ di convergenti elementi che attestano un determinato svolgimento del fatto,, soprattutto se avente ad oggetto unicamente un aspetto della vicenda di per se’ non idoneo a stravolgere l’apparato argomentativo, ne’, tanto meno, a insinuare un dubbio ragionevole sulla ricostruzione.
2. Ne discende l’inammissibilita’ dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile, che, risultando le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, vanno distratte a favore dell’Erario e saranno oggetto di liquidazione, cosi’ come statuito da questa Corte a Sezioni Unite (S.U. del 26.9.19 De falco, proc. n RG. 3819/18), da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero la Corte di Appello di Palermo (quale giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile, nella misura da liquidarsi dalla Corte di Appello di Palermo, disponendone la distrazione in favore dell’Erario.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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