È inammissibile perché carente del requisito della specificità dei motivi il ricorso straordinario per cassazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 marzo 2021| n. 12093.

È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l’omesso rilievo “ex officio” da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato).

Sentenza|30 marzo 2021| n. 12093

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Ricorso straordinario – Errore di fatto sulla prescrizione – Onere dell’impugnante di prospettare un errore percettivo causato da una svista – Mancata prova dell’intervenuta maturazione del termine di legge – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio;
L’avvocato (OMISSIS) si associa alla richiesta del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza n. 45327 del 10 settembre 2019, depositata il 7 novembre 2019, la Prima Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Venezia del 28 febbraio 2018, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento statuito dalla stessa Sezione il 20 gennaio 2017, con la quale e’ stata rideterminata la pena e confermata l’affermazione di responsabilita’ della predetta, statuita in primo grado, a titolo di eccesso colposo in legittima difesa, per l’omicidio del convivente, (OMISSIS), oltre statuizioni accessorie.
2. 2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 45327/2019 ha proposto ricorso ex articolo 625-bis c.p.p. (OMISSIS), per mezzo del difensore e procuratore speciale, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce l’erronea percezione del termine di estinzione del reato, maturato l’11 agosto 2019, con conseguente rilievo della causa estintiva, avendo la Corte di cassazione reputato il ricorso infondato.
Rappresenta, a tal fine, come alcuna causa sospensiva del decorso del termine di prescrizione sia intervenuta nel giudizio, allegando i verbali delle udienze di merito dai quali non risultano rinvii determinati da richieste delle parti.
3. Con requisitoria scritta Decreto Legge 21 dicembre 2020, n. 37, ex articolo 23 il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d’assise d’appello di Venezia.
4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell’imputata ha richiesto la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.Alla disamina del ricorso, va premessa la verifica dell’azionabilita’ del rimedio straordinario, avuto riguardo alla natura dell’errore denunciato.
1.1. Va, al riguardo, rilevato come, in materia di errore di fatto, la giurisprudenza di questa Corte si esprime nel senso che l’omessa rilevazione della prescrizione del reato, nel corso del processo di cassazione, e’ emendabile con il rimedio di cui all’articolo 625 – bis c.p.p. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga, altresi’, chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065; N. 50489 del 2019 Rv. 277453, N. 12595 del 2015 Rv. 263206, N. 3319 del 2015 Rv. 262028, N. 23964 del 2015 Rv. 263646).
In altri termini, il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato e’ condizionato alla prospettazione, da parte dell’impugnante, di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorche’ siano ipotizzabili piu’ possibili percorsi decisori, taluno dei quali connotato da errori di valutazione giuridica.
1.2. Nei termini enunciati, l’errore di percezione riguardo la sopravvenienza della causa estintiva della prescrizione,e’ denunciabileA quando la Corte di legittimita’ non abbia dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione che, invece, preclude la possibilita’ di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. e articolo 609 c.p.p., comma 2, l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata ne’ eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), o sopravvenuta nello stesso giudizio di legittimita’ (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); cio’ in quanto l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilita’, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
In presenza, invece, dell’instaurazione di un valido rapporto processuale, la Corte di cassazione deve rilevare la causa estintiva, secondo lo standard autorevolmente declinato da questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) e recentemente ribadito (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, amplius in motivazione), quanto alla funzione dell’articolo 129 c.p.p..
Nella sentenza da ultimo evocata, le Sezioni unite hanno riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall’articolo 129 c.p.p., comma 1, unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove gia’ risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioe’, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell’adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso.
Sul punto, si e’ (ri)affermato come l’articolo 129 c.p.p., comma 1, specificamente dedicato proprio al tempo e al quomodo della declaratoria di determinate cause di non punibilita’ (in esse rientrando anche la estinzione del reato), sia da sempre stato interpretato da questa Corte come espressivo di un obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza, nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia “lo stato e il grado del processo” (clausola, questa, significativamente menzionata dalla norma), sentenza di proscioglimento (in tal senso, Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua, Rv. 229387; Sez. 5, n. 12174 del 18/02/2002, Vitale, Rv. 221392; implicitamente, Sez. 6, n. 783 del 26/02/1999, Tota, Rv. 214141), richiamando il rilievo, di ordine anche costituzionale, che l’articolo 129 c.p.p. riveste (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403, cit.) nella sua duplice funzione di favorire l’imputato innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere), prevedendo l’obbligo dell’immediata declaratoria di cause di non punibilita’ “in ogni stato e grado del processo”, e di agevolarne in ogni caso l’exitus, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato; implicita in tali funzioni ve ne sarebbe poi una terza, consistente nel fatto che l’articolo 129 cit. rappresenta, sul piano processuale, la proiezione del principio di legalita’ stabilito sul piano del diritto sostanziale dall’articolo 1 c.p..
Sicche’, secondo tale opzione ermeneutica, pienamente condivisibile, “l’articolo 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorche’ emerga una causa di non punibilita’, qualsiasi ulteriore attivita’ processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verita’ da un punto di vista storico”; ne’ va dimenticato l’ulteriore fine, perseguito dalla norma, di contemperamento dell’interesse dell’imputato ad una piu’ ampia possibilita’ di vedere proseguire l’attivita’ processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, “con l’aspetto, non meno rilevante, dell’exitus del processo quale obiettivo da perseguire, la cui importanza non puo’ certamente sottovalutarsi, posto che la disciplina d’impulso alla sollecita definizione del processo tutela un fondamentale interesse di carattere costituzionale (articolo 111 Cost., comma 2: ragionevole durata del processo) che non puo’ essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili”.
In definitiva, dunque, il principio dell’immediata operativita’ della causa estintiva, fatto salvo il limite dell’evidente innocenza dell’imputato, e’ il frutto di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell’intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalita’ di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando cosi’ esasperati, dispendiosi ed inutili formalismi.
E siffatti principi giustificano la deducibilita’ dell’errore sul punto con il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto, quando l’esistenza della causa estintiva non sia controvertibile mediante prospettazioni alternative in diritto, ma sia, sic et simpliciter, rimasta ignorata.
1.3. In presenza delle rilevate condizioni, e con riferimento agli oneri posti a carico del ricorrente, si e’ affermato come sia inammissibile, perche’ carente del requisito della specificita’ dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell’articolo 625-bis c.p.p., che deduce l’omesso rilievo “ex officio” da parte della Corte di Cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. (Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206), in quanto “l’accertamento della stessa non e’ frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario”, ma involge la risoluzione di plurime questioni, la cui soluzione deve presentarsi di chiara evidenza, si’ da configurare l’errore di percezione denunciato.
2. L’impugnazione della ricorrente e’ solo apparentemente conforme ai delineati principi.
2.1. Con il ricorso, si ripercorre l’intera “sequela procedimentale” e si documenta, mediante allegazione dei relativi verbali, la trattazione delle udienze celebrate, senza che dalle stesse produzioni (all. da 1 a 12) consti alcun rinvio, disposto in accoglimento di istanza di parte, con conseguente assenza – dalla documentazione allegata dalla difesa – di cause di sospensione del decorso dei termini di prescrizione (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 – dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509).
Il ricorso s’appalesa, dunque, estrinsecamente – ed apparentemente specifico.
2.2. Dalla lettura degli atti, ai quali la Corte deve accedere per la risoluzione della questione proposta, risulta, invece, che l’udienza d’appello, gia’ fissata il 13 dicembre 2017 con decreto di citazione notificato alle parti – sia stata differita al 17 gennaio 2018 con provvedimento del Presidente del 5 ottobre 2017, annotato in calce al medesimo decreto di citazione, in accoglimento dell’istanza dell’Avv. (OMISSIS), che aveva rappresentato il proprio legittimo impedimento, per ragioni di salute, a partecipare all’udienza.
Trova, pertanto, applicazione il principio per cui la sospensione dei procedimento e il rinvio comportano, senza necessita’ di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti – come nel caso di specie – per impedimento dell’imputato o del suo difensore (ex multis Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861).
Il differimento della prima udienza di trattazione in appello – di cui il ricorso omette sinanche la menzione – ha determinato, pertanto, la sospensione del decorso della prescrizione per un tempo pari a giorni trentaquattro, con conseguente determinazione del termine di estinzione del reato nel 15 settembre 2019, data successiva alla deliberazione della sentenza di legittimita’ oggi impugnata.
Ne viene – rilevata la mera apparente ammissibilita’ formale del ricorso – la manifesta infondatezza dell’errore denunciato, avendo la Prima sezione di questa Corte reso le proprie statuizioni sul ricorso dell’imputata prima del decoroso del termine di estinzione del reato.
Il ricorso straordinario e’, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare – in considerazione del grado della colpa (Corte Cost., n. 186 del 13 giugno 2000) nella determinazione dell’inammissibilita’, per aver taciuto la ricorrente una circostanza determinante alla stessa nota per avervi dato causa – in Euro 4000.
4. In riferimento ai rapporti tra le parti, deve essere disposto l’oscuramento dei dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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