Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 689 cod. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 marzo 2021| n. 12058.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 689 cod. pen., è necessaria la prova della “somministrazione”, da intendersi quale effettiva cessione materiale o dazione, anche in un’unica soluzione, di bevande alcoliche a minori di anni sedici o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore di pubblico esercizio o dei suoi dipendenti. (In motivazione la Corte ha precisato che non integra la condotta di reato il prelievo diretto o mediante “self service” per il consumo delle bevande da parte dei clienti, non prestando il gestore alcun consenso al riguardo).

Sentenza|30 marzo 2021| n. 12058

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Minori – Somministrazione alcolici – Bevanda alcolica che può essere direttamente prelevata dal frigo dell’esercizio commerciale – Reato contravvenzionale – Non integrazione – Responsabile che materialmente non consegna la bevanda al minore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2019 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO ALESSANDRINA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE ha concluso chiedendo per iscritto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11 ottobre 2019, il Giudice di pace di Caltanissetta ha affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS), nella qualita’ di gestore del locale (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 689 c.p., per aver somministrato bevande alcoliche a (OMISSIS), infrasedicenne.
2. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, sub specie di mancanza della motivazione quanto all’accertamento degli elementi costitutivi del reato, in assenza dell’esplicitazione degli accertamenti svolti tanto in riferimento all’eta’ della (OMISSIS), ritenuta infrasedicenne alla sola stregua delle dichiarazioni rese dalla medesima alla polizia giudiziaria e senza alcun accertamento anagrafico, che sulla bevanda che la medesima stava consumando.
2.2. Con il secondo motivo, formula analoga censura in riferimento alla dimostrazione dell’effettiva attivita’ di somministrazione, risultando dal testo della sentenza impugnata la mera assunzione della (OMISSIS), con conseguente assoluta incertezza di una effettiva attivita’ di cessione di bevande alcoliche in suo favore da parte dell’imputato.
3. Con requisitoria scritta Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 37, ex articolo 23, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibilmente formulato.
1.1. Il ricorrente lamenta il mancato accertamento della natura effettivamente alcolica della bevanda che (OMISSIS) stava assumendo all’atto del controllo, oltre che dell’eta’ della medesima, solo riferita agli operanti.
Ebbene, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata da’ atto della percezione, almeno olfattiva, degli operanti riguardo la natura della bevanda, ben potendo il giudice di merito – in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali – ricavarne l’esistenza da elementi sintomatici quali l’aroma vinoso (V. in tema di accertamento dello stato di ebbrezza ex multis Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019 -dep. 2020, Carrara, Rv. 278291); donde la sentenza impugnata non rivela, sul punto, il vizio denunciato.
1.2. L’ulteriore profilo di doglianza e’, invece, generico.
Il ricorrente si limita a predicare l’inadeguatezza delle mere dichiarazioni della (OMISSIS) in riferimento alla data di nascita, rese agli operanti, in punto di dimostrazione dell’eta’, senza confrontarsi con il principio per cui la genuinita’ della autenticita’ delle predette dichiarazioni e’, da un lato, logicamente corroborata dalla mancanza di interesse al mendacio; dall’altro, siffatta dichiarazione non e’ stata contrastata dalla difesa mediante produzione del certificato di nascita della medesima che, a prova contraria, l’imputato avrebbe ben potuto introdurre.
Con conseguente genericita’ della censura.
2. E’, invece, fondato il secondo motivo.
2.1. La sentenza impugnata non ha affrontato – e risolto – il tema inerente l’elemento oggettivo del reato.
Integra, invero, il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (articolo 689 c.p.), la condotta di colui che, in qualita’ di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici (Sez. 5, n. 7021 del 02/12/2010 dep. 2011, R., Rv. 249830), con conseguente necessita’ – prima ancora della verifica del grado di diligenza dell’agente – di precisare cosa debba intendersi per somministrazione.
Ebbene, nell’ermeneusi della norma incriminatrice, il significato letterale della espressione verbale implica il concetto di erogazione, ovvero di una forma di cessione a titolo oneroso, mentre, in termini giuridici, la somministrazione e’ il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire in favore dell’altra prestazioni, specificatamente periodiche o continuative, siffatto ultimo dato costituendo elemento specializzante rispetto alla compravendita.
Se ne tre la conseguenza per cui, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, la condotta penalmente sanzionata deve ricondursi alla nozione di cessione, anche in unica soluzione; il che, se da un lato non richiede il carattere della pluralita’, postula, nondimeno, sotto il profilo materiale del reato, la prova della diretta datio di bevande alcoliche da parte del gestore di un pubblico esercizio.
2.2. Facendo applicazione di siffatti principi, questa Sezione ha gia’ affermato (Sez. 5, n. 4320 del 06/11/2012 – dep. 2013, Celani, Rv. 254391), coerentemente, come non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona appartenente alle categorie previste dalla norma incriminatrice (minori degli anni sedici o soggetti in stato di manifesta ubriachezza), qualora queste ultime abbiano direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da se’, cosiddetto self service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente puo’ consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che ne’ il titolare, ne’ il gestore dell’esercizio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti.
Deve, pertanto, ribadirsi come, ai fini della sussistenza del reato di cui all’articolo 689 c.p., e’ necessaria la dimostrazione dell’effettiva somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici da parte del gestore o dei propri dipendenti, solo a tale condotta potendo riferirsi la specifica posizione di garanzia, che non si estende ex se al consumo, trattandosi di post-factum estraneo all’area di prevenzione delineata a carico del soggetto attivo del reato dalla fattispecie contravvenzionale di pericolo in parola.
2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha affrontato il punto essenziale inerente le modalita’ attraverso le quali la (OMISSIS) avesse ricevuto la bevanda che stava consumando all’esterno del locale, e dunque in una fase successiva alla somministrazione, che lascia del tutto impregiudicata la ricostruzione del segmento fattuale antecedente, necessario al fine della integrazione della condotta del reato.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata perche’ il giudice del merito – in piena liberta’ di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati – proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Caltanissetta.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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