Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 luglio 2022| n. 22246.
È inammissibile il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense
È inammissibile il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento emesso dal Consiglio dell’ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell’interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello “ius postulandi” indispensabile per stare in giudizio di persona.
Sentenza|14 luglio 2022| n. 22246. È inammissibile il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense
Data udienza 5 luglio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ORDINE PROFESSIONALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N. R.G. 651/2022 proposto da:
Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA;
– intimato –
e nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 207/2021, depositata il 22 novembre 2021 e comunicata il 30 novembre 2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Dott. (OMISSIS) si e’ iscritto al registro speciale dei praticanti tenuto presso l’Ordine degli avvocati di Bolzano in data 3 luglio 2012. Nel mese di ottobre 2013, poiche’ aveva cambiato residenza, si e’ iscritto al registro speciale dei praticanti dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, senza che il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano convalidasse i primi due semestri di praticantato forense.
Ottenuta la certificazione della compiuta pratica in data 15 maggio 2015 dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, il Dott. (OMISSIS) si e’ trasferito presso l’Ordine degli avvocati di Foggia, innanzi al quale, in data 28 dicembre 2018, ha prestato giuramento quale praticante avvocato con patrocinio abilitativo con i limiti di cui al R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 8, comma 2, cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 246.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia ha individuato il termine di conclusione della pratica abilitativa alla data del 3 luglio 2019, computando la decorrenza del sessennio di cui al citato articolo 8 dopo un anno dalla data di iscrizione al registro speciale dei praticanti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano, avvenuta il 3 luglio 2012.
Il Dott. (OMISSIS) ha presentato istanza al Consiglio territoriale di Foggia affinche’ il termine di conclusione della pratica abilitativa forense venisse rivalutato, evidenziando che, ai fini di tale computo, doveva essere presa in considerazione la data di iscrizione al registro dei praticanti dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, avvenuta nell’ottobre 2013, giacche’ il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano non aveva convalidato i primi due semestri di pratica ivi svolta. Quella avvenuta presso il COA di Santa Maria Capua Vetere doveva intendersi, secondo il Dott. (OMISSIS), quale nuova iscrizione al registro dei praticanti, e non un mero trasferimento, non essendo stato richiesto, e quindi neppure ottenuto, il relativo nulla osta al momento della nuova iscrizione.
Con delibera n. 8 del 16 aprile 2019, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia ha rigettato l’istanza, sul rilievo che il tirocinio doveva considerarsi come un percorso formativo in continuum realizzabile anche presso Ordini territoriali diversi.
2. – Avverso tale delibera, notificata in data 3 giugno 2019, il Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, con atto depositato il 4 giugno 2019.
3. – Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 207/2021, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 22 novembre 2021 e notificata in data 30 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere cessata la materia del contendere in ragione della cancellazione del Dott. (OMISSIS), su sua istanza, dal registro speciale dei praticanti dell’Ordine degli avvocati di Foggia, cancellazione intervenuta con delibera del 10 maggio 2021, prodotta in giudizio dal medesimo Consiglio dell’ordine territoriale.
4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense il Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 2021, sulla base di due motivi.
5. – Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
6. – Fissato all’udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso e’ stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020, e dal Decreto Legge n. 228 del 2021, articolo 16, comma 1, convertito dalla L. n. 15 del 2022, senza l’intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
7. – Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte respinga il ricorso.
Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, la sopravvenuta cancellazione dal registro speciale dei praticanti comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio e del procedimento, in considerazione del venir meno dell’interesse ad ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonche’ della mancanza di interesse anche dell’Ordine professionale alla pronuncia medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso per cassazione e’ affidato a due motivi.
Con il primo motivo, il Dott. (OMISSIS) denuncia violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e conseguente nullita’ della decisione impugnata. Il ricorrente si duole che il CNF, dopo il deposito del ricorso, non abbia dato alcun seguito all’istanza di accesso agli atti amministrativi formulata dal Dott. (OMISSIS), cosi’ impedendogli di rappresentare compiutamente la propria difesa.
Il secondo motivo deduce la violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e la nullita’ della sentenza. Il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto fondata su un documento – la delibera di cancellazione dal registro speciale dei praticanti adottata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia – che non sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente prospetta altresi’ la nullita’ della sentenza impugnata perche’ carente dell’esplicitazione delle ragioni che hanno condotto il giudice speciale a ritenere rilevante e decisiva la documentazione depositata dal COA di Foggia. In cio’, la motivazione resa dal CNF sarebbe priva del c.d. “minimo costituzionale”.
2. – All’esame dei motivi e’ preliminare in ordine logico il rilievo di una causa di inammissibilita’ del ricorso per cassazione.
Il ricorso, infatti, e’ stato proposto personalmente dal Dott. (OMISSIS).
Il Dott. (OMISSIS), che non risulta iscritto all’albo degli avvocati (e che non risultava esserlo neppure quando ha notificato il ricorso), non spende, nel ricorso, il titolo di avvocato. Basti leggere la pagina 1 del ricorso (“Ricorso ex L. n. 247 del 2012, articolo 36, comma 6, per Dott. (OMISSIS)”) e la pagina 6 dello stesso atto (“Per la impugnazione della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ricorre il Dott. (OMISSIS) per sottoporre all’attenzione dell’on. le Corte a Sezioni Unite i seguenti specifici motivi di impugnazione”).
Il ricorso non e’ neppure sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale.
Il ricorso e’ inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente Dott. (OMISSIS) senza il ministero di altro difensore abilitato ad esercitare le funzioni di avvocato.
Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, e’ inammissibile il ricorso, avverso la deliberazione del Consiglio nazionale forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti avvocati, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale (Cass., Sez. Un., 7 novembre 2011, n. 23022; Cass., Sez. Un., 10 settembre 2013, n. 20697).
Tale principio deve essere ribadito, in quanto la deroga apportata dal Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 66, comma 3, alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato: deve, comunque, essere coordinata con il principio enunciato nella L. n. 247 del 2012, articolo 2, secondo cui “l’iscrizione ad un albo circondariale e’ condizione per l’esercizio della professione di avvocato”.
Detto principio rappresenta, quindi, il limite alla deroga apportata alla normativa contenuta nel codice di rito per quanto attiene alla proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto nell’albo speciale, in quanto presuppone che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato; con la conseguenza che colui il quale tali funzioni non possa esercitare per non essere iscritto nell’albo professionale non puo’ a maggior ragione sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione.
Lo stesso avviene per l’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense: egli non puo’ sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l’inammissibilita’ dell’impugnazione, perche’ la sanzione e’ immediatamente esecutiva e non rileva, in contrario, la circostanza che con il medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2021, n. 31570).
In continuita’ con il principio enunciato da Cass., Sez. Un., 7 novembre 2011, n. 23022, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dal praticante avvocato, con il quale si censura la sentenza, emessa dal Consiglio nazionale forense, di cessazione della materia del contendere sull’istanza dell’interessato di rivalutazione del termine di conclusione del patrocinio abilitativo per sopravvenuta cancellazione dell’interessato, su sua richiesta, dal registro speciale dei praticanti. Analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilita’ di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiche’, in mancanza di tale condizione, il ricorrente e’ privo dello ius postulandi indispensabile per stare in giudizio di persona.
3. – Il ricorso e’ inammissibile.
Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il COA di Foggia svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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