Scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 luglio 2022| n. 22241.

Scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale

La scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice, a prescindere dal fatto che essa possa essere corretta o meno (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta manifestamente inammissibile l’impugnazione, in quanto la stessa era stata avanzata avverso una sentenza di primo grado che si sarebbe dovuta impugnare con l’appello e non già con il ricorso per cassazione, ha condannato d’ufficio per colpa grave i ricorrenti, ex articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, assumendo, a parametro di riferimento, l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per il giudizio di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione II civile, sentenza 21 dicembre 2009, n. 26919).

Ordinanza|14 luglio 2022| n. 22241. Scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale – Principio dell’apparenza – Riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. SAJIA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 31563/19 proposto da:
-) (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
-) (OMISSIS), elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia 19 aprile 2019 n. 554;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), essendosi aggiudicata all’esito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare l’immobile sito a (OMISSIS), occupato da (OMISSIS) ed (OMISSIS), inizio’ nei confronti di questi ultimi l’esecuzione per rilascio.
2. (OMISSIS) ed (OMISSIS) proposero opposizione all’esecuzione, deducendo che l’immobile era stato conferito in un fondo patrimoniale.
Il Tribunale di Civitavecchia, all’esito della fase di merito del giudizio oppositivo, con sentenza 19 aprile 2019 n. 504 rigetto’ l’opposizione, osservando che l’esecuzione era fondata su un titolo giudiziale, e che tutti i vizi attinenti al merito di tale titolo dovevano farsi valere nel giudizio all’esito del quale venne pronunciato il titolo stesso.
3. La sentenza e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) ed (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo e’ manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una sentenza di primo grado che si sarebbe dovuta impugnare con l’appello, non col ricorso per cassazione.
Il Tribunale ha infatti ripetutamente qualificato l’opposizione proposta da (OMISSIS) ed (OMISSIS) come “opposizione all’esecuzione”, e del resto gli stessi odierni ricorrenti, nelle conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale, chiesero che fosse “accolta l’opposizione all’esecuzione”.
Avrebbero dovuto, quindi, gli odierni ricorrenti osservare il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioe’ con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice, a prescindere dal fatto che essa possa essere corretta o meno (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01).
2. L’inammissibilita’ del ricorso appare cosi’ palese, che il fatto di averlo proposto dimostra di per se’ quanto meno una colpa grave, posto che qualunque diligente professionista del diritto non poteva non avvedersi della inammissibilita’ del ricorso oggi in esame.
Da cio’ deriva che delle due l’una: o i ricorrenti – e per essi il loro legale, del cui operato ovviamente i ricorrenti rispondono nei confronti della controparte processuale, ex articolo 2049 c.c. – ben conoscevano l’insostenibilita’ della propria impugnazione, ed allora hanno agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne erano al corrente, ed allora hanno tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperati con la exacta diligentia esigibile (in virtu’ del generale principio desumibile dall’articolo 1176 c.c., comma 2) da chi e’ chiamato ad adempiere una prestazione professionale qualificata quale e’ quella dell’avvocato cassazionista in particolare.
2.1. Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, i ricorrenti vanno condannati d’ufficio ex articolo 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.
Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie puo’ essere fissata in via equitativa ex articolo 1226 c.c., nell’importo di Euro 4.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) ed (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) ed (OMISSIS), in solido, al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 4.000, oltre interessi come in motivazione;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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