Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 26 aprile 2019, n. 11331.
La massima estrapolata:
E’ inammissibile il regolamento di competenza contro qualunque provvedimento che provveda sull’istanza di astensione del giudice, a maggior ragione, quando, grazie al rigetto, c’è la prosecuzione del processo. Un eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice o dall’omessa sospensione è, infatti, motivo di nullità della sentenza. Il provvedimento non ha inoltre natura decisoria perché le questioni attinenti all’astensione del giudice, per obbligo o per opportunità, non sono rilevanti nell’ordinamento processuale dal punto di vista della competenza, per i criteri di ripartizione di quest’ultima si deve fare riferimento solo all’ufficio al quale il giudice appartiene e non ai suoi rapporti con la lite o i litiganti.
Ordinanza 26 aprile 2019, n. 11331
Data udienza 17 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 09351/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge domiciliata ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 08/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
con ricorso per regolamento di competenza avviato per la notifica a mezzo posta elettronica certificata dopo le ore 21 del 15/03/2018 (OMISSIS) insorge avverso il provvedimento reso il 09/03/2018 in causa n. 10142/10 r.g. – in corso con (OMISSIS) ed avente ad oggetto azione nunciatoria per violazione di distanze legali in materia di vedute – dal Presidente del Tribunale di Firenze, che ha respinto l’istanza di autorizzazione ad astenersi proposta dal g.i. Dott.ssa (OMISSIS), fondata sulla pendenza dinanzi al Tribunale di Genova – di causa di querela di falso di verbale di precedente udienza formato da quest’ultima;
resiste con “controricorso”, spedito per la notifica il 10/04/2018, il solo (OMISSIS); e, sulla requisitoria del Procuratore Generale del 22/11/2018, con cui e’ stato chiesto il rigetto del ricorso, per l’adunanza camerale del 17/01/2019 la ricorrente deposita memoria “ex articolo 378 c.p.c.”.
CONSIDERATO
che:
il ricorso – irrilevanti restando gli sviluppi del procedimento civile nel cui corso e’ stato reso il provvedimento che qui si pretende di impugnare, con la singolare pretesa di configurare come controparte il giudice cui il medesimo si riferiva – e’ radicalmente inammissibile, non essendo previsto alcun – diretto o indiretto – mezzo di impugnazione del provvedimento che rigetta l’istanza di autorizzazione ad astenersi o, comunque, che nega la sospensione eventualmente invocata dalle parti, anche se in forza di pretesi motivi di astensione obbligatoria;
infatti, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. (come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 4), possono essere impugnati con istanza di regolamento di competenza l’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 medesimo codice, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295: e, com’e’ di palmare evidenza, il provvedimento qui impugnato non rientra in quest’ambito;
in materia, questa Corte ha affermato da tempo (tra le piu’ remote, v. Cass. 16/12/1982, n. 6982) che “le questioni attinenti all’astensione del giudice, per obbligo o per opportunita’, non vengono in rilievo nell’ordinamento processuale sotto il profilo della competenza, perche’ per i criteri di ripartizione di quest’ultima si deve fare riferimento soltanto all’ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti”;
comunque (in tali espressi termini, v., da ultimo, Cass. Ord. 13/10/2015, n. 20573), anche l’atto del Presidente del tribunale o del suo delegato, che provvedano in ordine all’astensione di un giudice ed alla conseguente assegnazione o prosecuzione di una causa, sono del tutto estranei alla materia della competenza o della sospensione del processo di cui all’articolo 42 c.p.c.: si tratta di provvedimenti afferenti alla ripartizione degli affari all’interno dell’ufficio, che non hanno allora, in quanto tali, natura decisoria, con conseguente radicale inammissibilita’ dell’eventuale istanza di regolamento di competenza ovvero dell’eventuale ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. presentati avverso il provvedimento medesimo (v. gia’ Cass. 8477/01; Cass. 1873/04);
e neppure l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice, a norma dell’articolo 53 c.p.c., sarebbe impugnabile con il ricorso per regolamento di competenza, atteso che, per un verso, siffatto provvedimento, pur avendo natura decisoria, difetta tuttavia del necessario carattere di definitivita’, e che, per altro verso, la pronuncia sulla competenza, (ove pure o per implicito o sulla prosecuzione) contenuta in un tale provvedimento, e’ preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un simile provvedimento (Cass. 1978/05; Cass. 6352/96; Cass. ord. 21/02/2018, n. 4261);
ancora, il provvedimento del presidente del tribunale difetta di definitivita’, essendo suscettibile di riesame nel corso del processo in quanto il vizio causato dall’incompatibilita’ del giudice ricusato puo’ convertirsi in motivo di nullita’ della sentenza, da far valere con gli ordinari mezzi di gravame avverso quest’ultima (da ultimo, v. Cass. ord. 05/02/2018, n. 2690, richiamata dal P.G.; in precedenza: Cass. ord. 01/02/2005, n. 1978);
in via dirimente, poi, nessun provvedimento che disponga che il processo prosegua, ovverosia di rigetto di istanze di sospensione, puo’ mai essere impugnato con regolamento di competenza: tanto essendo escluso dalla formulazione letterale dell’articolo 42 c.p.c., dalla sua ratio (quella, cioe’, di assicurare un controllo immediato sulla legittimita’ di un provvedimento idoneo ad incidere, interrompendone il corso, significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impraticabilita’ di un’interpretazione analogica della norma, per il suo carattere eccezionale (Cass. ord. 07/03/2017, n. 5645; Cass. ord. 03/10/2005, n. 19292);
pertanto, a prescindere dall’evidente piena congruita’ della motivazione addotta dal presidente del tribunale in ordine al diniego dell’autorizzazione all’astensione per insussistenza delle ragioni di convenienza o per altro motivo (visto che la causa pendente non deve giammai originarsi dalla stessa attivita’ giurisdizionale espletata dal magistrato che abbia coinvolto il ricusante o la parte che prospetti l’opportunita’ dell’astensione: con principio affermato per l’inimicizia grave, v. gia’ Cass. 13/04/2005, n. 7683, seguita poi, tra le altre, da Cass. 31/10/2018, n. 27923, che opportunamente esige, per la rilevanza ai fini di astensione e ricusazione, il carattere privato delle relative ragioni, di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali), il ricorso e’ manifestamente inammissibile;
va fatta applicazione del seguente principio di diritto: “e’ inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che provveda sull’istanza di astensione del giudice ed a maggior ragione ove, rigettandola, comporti la prosecuzione del processo, perche’ – fermo restando che un eventuale vizio causato dall’incompatibilita’ del giudice o dall’omessa sospensione quando invece dovuta puo’ convertirsi in motivo di nullita’ della sentenza, da far valere con gli ordinari mezzi di gravame avverso quest’ultima – un tale provvedimento non ha natura decisoria e perche’ le questioni attinenti all’astensione del giudice, per obbligo o per opportunita’, non vengono in rilievo nell’ordinamento processuale sotto il profilo della competenza, dovendosi per i criteri di ripartizione di quest’ultima fare riferimento soltanto all’ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti”;
alla relativa declaratoria non puo’ conseguire pero’ la condanna della ricorrente, benche’ formalmente soccombente, alle spese del presente procedimento, essendo fondata la sua espressa eccezione nel senso della tardivita’ dell’atto difensivo dell’intimato: ed invero esso andava depositato entro il ventesimo giorno successivo al ricevimento della notifica del ricorso (v. gia’ Cass. 21/02/1979, n. 1108; piu’ di recente, escludendo le spese in caso appunto di contestazione del ricorrente soccombente, Cass. ord. 14/03/2018, n. 6380); cosa che, nella specie, non e’ avvenuta;
in mancanza di notizie attuali sull’esito della domanda di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, questo non puo’ ritenersi operativo e deve pure darsi atto – mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: con la precisazione peraltro che tali presupposti sussistono pur sempre a condizione che sussistano quelli per il versamento originario del contributo, sicche’, ove venissero meno questi ultimi, giocoforza verrebbero automaticamente meno i primi.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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