È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo del risarcimento dei danni

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 13 maggio 2019, n. 20502.

La massima estrapolata:

È illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all’art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l’esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell’obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

Sentenza 13 maggio 2019, n. 20502

Data udienza 14 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BRANCACCIO MATILDE;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LORI PERLA che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, datato 18.10.2017, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese in data 22.6.2016, ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui al capo c) dell’imputazione – porto e detenzione illegali di armi da sparo – perche’ il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di un anno di reclusione, ritenuta la continuazione tra i capi a) e b) della rubrica (minaccia aggravata e lesioni di cui agli articoli 582-585 c.p. nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)). La pena veniva, peraltro, sospesa subordinando la sospensione al risarcimento dei danni.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l’imputato, tramite il difensore avv. (OMISSIS), deducendo cinque motivi di ricorso.
2.1. Con un primo motivo si argomenta violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla nullita’ della notifica del decreto di citazione del primo grado di giudizio, mai recapitato all’imputato.
La notifica, infatti, sarebbe stata tentata presso il domicilio eletto dell’azienda agricola gestita dall’imputato, ma non perfezionata per la ragione annotata che ivi egli risultava sconosciuto, laddove invece gia’ in quel luogo era avvenuta la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte dei Carabinieri incaricati, con consegna di copia a mani dello stesso (OMISSIS).
Si era, quindi, proceduto alla notifica ex articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, presso il difensore di fiducia dell’imputato nonostante l’esistenza in atti dell’indicazione rituale di domicilio da parte dell’imputato, in violazione della regola secondo cui il domicilio legale non puo’ prevalere su quello reale.
Inoltre, in atti vi sarebbe prova che le ricerche dell’imputato presso la residenza si sarebbero rivolte ad un comune ((OMISSIS)) non corrispondente a quello invece chiaramente indicato, con l’indirizzo, sia nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che nello stesso decreto che dispone il giudizio ((OMISSIS)).
Detta nullita’ della notifica del decreto di citazione a giudizio, tempestivamente eccepita, determina la nullita’ del giudizio e della sentenza.
Inoltre, poiche’ il verbale di elezione di domicilio redatto nei confronti del ricorrente non contiene l’indicazione dell’Autorita’ procedente, la nullita’ della notifica effettuata presso il difensore deriverebbe anche dal fatto che il predetto requisito e’ necessario per consentire all’imputato di effettuare la comunicazione di qualsiasi eventuale mutamento del domicilio stesso.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva indicata nel teste (OMISSIS), presente nella lista testi anche della difesa ed erroneamente revocato dal Tribunale sul presupposto che, non essendo il pubblico ministero riuscito a notificargli la citazione per l’udienza, medesima sorte sarebbe toccata anche alla difesa.
La motivazione della Corte d’Appello sulla relativa eccezione difensiva, poi, sarebbe insufficiente poiche’ basata sulla constatazione che la difesa non aveva comunque prodotto all’udienza dibattimentale di primo grado la prova dell’avvenuta citazione e che comunque la difesa non aveva chiesto nel motivo proposto alla Corte d’Appello che i giudici di secondo grado esaminassero il teste, limitandosi a criticare la decisione assunta dal Tribunale e dimostrando con cio’ la pretestuosita’ del motivo.
Ebbene, da un lato, il nostro ordinamento processuale ritiene non si determini, invece, alcuna decadenza dalla mancata citazione del teste; dall’altro, la difesa aveva chiesto espressamente nell’atto di appello di riaprire il dibattimento e sentire il teste (OMISSIS) (come evidente dalla lettura della pag. 12 dell’atto di impugnazione).
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata dal giudice di primo grado quanto alla prova dichiarativa costituita dai narrati delle persone offese, che necessitano di un rigoroso vaglio di attendibilita’, mancante del tutto nel caso di specie da parte del primo giudice. La sentenza d’appello ha completamente ignorato il corrispondente motivo proposto dalla difesa nell’atto di impugnazione, dimenticando le ragioni di forte astio tra le parti civili (la (OMISSIS), moglie separata dell’imputato, e suo padre e suo fratello), che il ricorrente evidenzia ricostruendo i fatti nel ricorso e la circostanza che tra le parti risultavano pendenti altre liti processuali, sia civili che penali, nelle quali ultime la persona offesa (OMISSIS) risulta imputata e l’attuale imputato, viceversa, persona offesa.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta che in ogni caso vi sarebbe vizio di violazione di legge e motivazione illogica con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 52 c.p. ed alla richiesta difensiva di riconoscere l’esimente della legittima difesa al ricorrente, minacciato dalla ex moglie e dai suoi parenti recatisi presso di lui per impadronirsi arbitrariamente, in assenza di qualsiasi provvedimento giudiziario, di alcuni beni di sua proprieta’ per i dissidi e le controversie economiche tra loro esistenti dopo la separazione coniugale. La legittima difesa trova ragione anche nelle escoriazioni e nelle tracce di aggressione che il teste di polizia giudiziaria ha riferito di aver visto sull’imputato.
2.5. Un quinto motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 165 c.p. per l’illegittimita’ della disposta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore delle parti civili per la cui determinazione rinvia al giudice civile.
Da un lato, non si puo’, infatti, ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, di impossibile adempimento senza una ulteriore pronuncia; dall’altro, la sospensione non puo’ dipendere dal pagamento di una provvisionale da eseguirsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Nonostante i motivi in tal senso proposti nell’atto di appello, la Corte di merito non ha fornito alcuna motivazione in sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato, limitatamente a quanto si dira’ in relazione al quinto motivo eccepito.
Nel resto delle deduzioni, invece, si rivela inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, l’inammissibilita’ deriva dal fatto che il ricorrente propone delle mere asserzioni di illegittimita’ formale, senza addurre alcuna ragione di effettivo e concreto pregiudizio seguito alla notifica effettuata al domicilio del difensore piuttosto che al proprio.
Deve essere, infatti, ribadito il principio secondo cui e’ inammissibile, per difetto di specificita’ del motivo, l’impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullita’ della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall’imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell’atto stesso e all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 9/9/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/5/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/5/2012, P., Rv. 253276).
3. Anche il secondo motivo e’ inammissibile.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato, che richiama espressamente brani rilevanti sul punto della pronuncia di primo grado, risulta che il teste in relazione al quale la difesa non ha inteso rinunciare all’esame non fosse stato ritualmente citato e che neppure fosse stata tentata la notifica della sua citazione, per verificare una sua attuale diversa domiciliazione, sicche’ la Corte d’Appello ha ritenuto legittima e corretta la revoca dell’ordinanza ammissiva, con argomentazione logica e congrua, conforme ai principi della giurisprudenza di legittimita’.
Con tale motivazione il ricorrente non si confronta se non apoditticamente, incorrendo anche nel vizio di inammissibilita’ per specificita’ e genericita’ estrinseca del motivo. Inoltre, analizzando in ogni caso l’eccezione, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui la mancata citazione dei testimoni gia’ ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova poiche’ il termine per la citazione dei testimoni e’ inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, dep. 2018, Marsilio, Rv. 271939; Sez. 2, n. 14439 del 27/2/2013, Lombardo, Rv. 255548) sicche’ legittimamente il giudice provvede a revocare l’ammissione dei predetti testi (Sez. 4, n. 22585 del 25/1/2017, Laforet, Rv. 270170; Sez. 6, n. 2324 del 7/1/2015, Zampagni, Rv. 261922).
Peraltro, pur a voler accedere all’orientamento differente (cfr. Sez. 6, n. 11400 del 12/2/2015, Corti, Rv. 262783; Sez. 3, n. 24302 del 12/5/2010, L., Rv. 247878; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255) che ritiene si configuri, invece, nel caso di revoca del teste precedentemente ammesso in ragione della sua mancata citazione da parte della difesa, una nullita’ a regime intermedio la cui eccezione andrebbe proposta al momento del provvedimento di revoca, nella fattispecie sottoposta al Collegio non e’ stato dedotto dal ricorrente che cio’ sia stato fatto, ne’ risulta altrimenti che sia stata emessa alcuna ordinanza o provvedimento al riguardo dal Tribunale per rigettare la richiesta difensiva; anzi si da’ atto, nella sentenza di appello, di una mera critica svolta dal difensore riguardo alla revoca del teste, senza richiederne neppure formalmente la necessita’ della citazione.
Le carenze argomentative del ricorso, peraltro, si manifestano anche in relazione alla omessa, compiuta indicazione proprio della necessita’ e non superfluita’ della prova che la stessa parte ha dimostrato – si badi – di non aver interesse ad assumere, evitando la citazione tempestiva: nulla dice il ricorso sulle circostanze decisive che il teste revocato avrebbe dovuto attestare, limitandosi soltanto ad adombrare la terzieta’ del (OMISSIS) rispetto alle parti coinvolte nella lite, all’interno delle ragioni riferite al terzo motivo di ricorso.
Sicche’, anche le pronunce che ritengono che la mancata citazione del teste per l’udienza non comporti la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest’ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un’udienza successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 4, n. 48303 del 27/9/2017, Sotomayor Melgarejo, Rv. 271143; Sez. 3, n. 13507 del 18/2/2010, Cirullo, Rv. 246604 e Sez. 5, n. 29562 del 1/4/2014, S., Rv. 262523) non assumono rilievo nel caso di specie.
4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono egualmente inammissibili, sia perche’ manifestamente infondati, sia perche’, anzitutto, proposti sostanzialmente in fatto.
Invero, si propongono deduzioni solo apparentemente riferite a questioni di violazione di legge o vizio motivazionale di manifesta illogicita’, carenza e contraddittorieta’ del provvedimento impugnato, ma in realta’ si chiedono al Collegio verifiche che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza, non consentita in sede di legittimita’ (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In realta’, la’ dove si argomentano vizi motivazionali, adducendo un difetto della struttura ricostruttiva in fatto e processuale della sentenza, si propongono da parte del ricorrente, invece, piuttosto, diversi approdi delle risultanze processuali e di prova e si chiede a questa Corte di legittimita’, in ultima analisi, non gia’ di pronunciarsi sulla bonta’ e correttezza del percorso motivazionale adottato dal provvedimento impugnato, bensi’ di valutarne l’esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata (cio’ sia in relazione alla valutazione di attendibilita’ della prova dichiarativa, sia quanto alla sussistenza della scriminante della legittima difesa).
Un’operazione siffatta non e’ consentita al giudice di legittimita’ che, come noto, vede l’orizzonte della sua verifica circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l’interpretazione delle norme applicate (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).
5. Il quinto motivo di ricorso e’, invece, fondato.
Il giudice di primo grado, confermato da quello d’appello, ha stabilito in dispositivo “Ordina sospendersi la esecuzione della pena.., subordinando l’operativita’ del beneficio alla condotta riparatoria meglio descritta in dispositivo”, disponendo che tale condotta riparatoria consti del risarcimento del danno in favore delle parti civili rimesso alla determinazione del competente giudice civile, nonche’ del pagamento di una provvisionale a ciascuna delle parti civili, pari ad Euro 5.000, da considerarsi esecutiva a far data dal giorno successivo al deposito della motivazione della sua sentenza.
In proposito, emergono due profili di illegittimita’ del provvedimento impugnato, in merito, come detto, conforme a quello di primo grado: uno, meglio chiarito nel ricorso, corrispondente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena ad una prestazione incerta nell’an e nel quantum, riferita al risarcimento del danno in favore delle parti civili per la cui determinazione rimette le parti dinanzi al competente giudice civile; l’altro, indicato attraverso un riferimento all’orientamento giurisprudenziale corrispondente, relativo alla illegittimita’ della sottoposizione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da eseguirsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
5.1. Quanto al primo aspetto, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e’ illegittima, in applicazione dei principi di legalita’ e tassativita’ che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall’articolo 165 c.p., la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacche’ la disposizione di cui all’articolo 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l’esercizio di tale facolta’ solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell’obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale (Sez. 5, n. 48517 del 06/10/2011, Cuoghi, Rv. 251708 Sez. 6, n. 29163 del 09/06/2016, Tondi, Rv. 267526).
Ecco perche’ si e’ sostenuto che (Sez. 2, n. 6957 del 13/5/1998, Cimolai, Rv. 211105) la subordinazione del beneficio ai detti obblighi puo’ essere disposta soltanto con riferimento a prestazioni certe e determinate quali restituzioni; pagamento della somma liquidata (dal giudice penale) a titolo di risarcimento del danno; pagamento della provvisionale assegnata, sull’ammontare di esso; pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; eliminazione della conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna e salvo che la legge non disponga altrimenti.
L’intento del legislatore sembra quello di costituire un sistema “chiuso”, tale che consenta sempre di determinare – nell’ambito della stessa sentenza penale – l’esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talche’ non si puo’ ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza un’ulteriore pronuncia.
Nel caso di specie si incorre proprio in questo tipo di errore nell’applicazione della legge penale poiche’ il condannato, per poter usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, dovrebbe risarcire le parti civili costituite entro un termine indeterminato coincidente con la definizione del giudizio civile nel quale si quantifichera’ la misura del risarcimento.
In conclusione, il giudice di merito ha ritenuto il prevenuto meritevole della sospensione condizionale della pena e tale giudizio deve essere tenuto fermo; deve essere, pero’, eliso l’ostacolo della subordinazione, in quanto e’ stato posto in termini contrastanti con la disposizione della norma di cui all’articolo 165 c.p..
Sotto questo profilo, la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio e la condizione apposta alla concessione del beneficio deve, dunque, essere eliminata.
5.2. Quanto alla possibilita’ di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale, si ritrovano due opzioni nella giurisprudenza di legittimita’ sul tema.
Secondo un orientamento, nel condizionare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, il giudice puo’ legittimamente subordinare il beneficio al versamento della somma entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto la condanna, nella parte concernente la provvisionale, e’ immediatamente esecutiva per legge (Sez. 3, n. 22259 del 28/04/2016, M, Rv. 267351, Sez. 5, n. 4014 del 27/10/2015, dep. 2016, Cucchiella, Rv. 267557; Sez. 3, n. 16893 del 30/10/2014, dep. 2015, Ortolani, Rv. 263230; Sez. 3, n. 126 del 19/11/2008, dep. 2009, D’Angelo, Rv. 242260; Sez. 5, n. 48517 del 06/10/2011, Cuoghi, Rv. 251708).
L’opposto orientamento ritiene invece che il beneficio della sospensione condizionale della pena non possa essere subordinato al pagamento della provvisionale, riconosciuta alla parte civile, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali della pronuncia (Sez. 5, n. 36154 del 23/5/2018, Guarino, Rv. 273600; Sez. 6, n. 11998 del 16/1/2018, Rudoni, Rv. 272759; Sez. 5, n. 26811 del 10/02/2016, S, Rv. 267887; Sez. 3, n. 19316 del 15/1/2015, Cavalieri, Rv. 263512; Sez. 4, n. 29889 del 05/04/2013, De Florentis, Rv. 257074; Sez. 6, n. 5914 del 31/01/2012, Frino e altri, Rv. 251789; Sez. 6, n. 42179 del 16/10/2012, S., Rv. 254002), sicche’ il beneficio della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi dopo il passaggio in giudicato della sentenza. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C, Rv. 260408).
Il Collegio reputa corretta tale seconda soluzione proprio perche’, altrimenti ragionando, verrebbe a realizzarsi una esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali della pronuncia: l’immediata esecutorieta’ della condanna provvisionale vale solo nella prospettiva civilistica e non puo’ assumere rilievo ai fini delle statuizioni penali.
L’annullamento sul punto della sentenza impugnata, come ritenuto da Sez. 5, n. 26811 del 10/02/2016, puo’ avvenire senza rinvio, ben potendo questa Corte ex articolo 620 c.p.p., introdurre la statuizione corretta, indicando il momento da cui diviene esecutiva la statuizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena nel passaggio in giudicato della sentenza.
6. Il parziale accoglimento del ricorso, nei termini e limiti sopra riferiti, giustifica la mancata liquidazione delle spese di difesa sostenute nel grado dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e all’apposizione del termine del pagamento della provvisionale a far data dal deposito della sentenza di primo grado, termine che fissa dal passaggio in giudicato della sentenza.

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