Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 22 maggio 2019, n. 22228.
La massima estrapolata:
È illegittima la sanzione accessoria della revoca della patente Am (patentino) in caso di incidente per guida in stato di ebbrezza avvenuto alla guida di una bicicletta con pedalata assistita. Tale mezzo, infatti, è da classificare come una bicicletta a tutti gli effetti per via della presenza della pedalata assistita.
Sentenza 22 maggio 2019, n. 22228
Data udienza 27 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/09/2018 del TRIBUNALE di MASSA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Massa ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata fra le parti, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e comma 2-bis, per aver condotto in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato: 2,98 g/l) un velocipede a pedalata assistita, provocando un incidente (fatto del (OMISSIS)).
Nella stessa sentenza il Tribunale ha ordinato la revoca della patente di guida del (OMISSIS), trattandosi di bicicletta con pedalata assistita necessitante di patente di guida AM ai sensi del regolamento Europeo n. 168/2013.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la violazione degli articoli 50, 186, 222, 223 e 224 C.d.S. conseguente all’errata applicazione del regolamento Europeo n. 168/2013; nonche’ per avere il giudice disposto la revoca della patente di guida rilasciata il 22.6.2018, successivamente al fatto per cui si procede.
Deduce che il citato regolamento Europeo opera una netta distinzione fra i “cicli a propulsione” (aventi propulsione ausiliaria e potenza nominale continua o netta massima minore o pari a 1.000 W, considerati veicoli a motore leggeri a due ruote di cui alla categoria L1e, necessitanti quindi di certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa RCA e patente AM conformemente all’articolo 116 C.d.S.) e i “cicli a pedali a pedalata assistita” (considerati come velocipedi ai sensi dell’articolo 50 C.d.S., dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale pari o inferiore a 250 W). La differenza fra i due veicoli, oltre alle predette caratteristiche, sta nel fatto che nei “cicli a propulsione” il mezzo e’ in grado di avanzare senza l’aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico. Il regolamento Europeo 168/2013 trova applicazione solo nei confronti dei “cicli a propulsione”, equiparati ai ciclomotori.
Rileva che il Tribunale ha revocato la patente di guida senza avere considerato, ne’ accertato, che il prevenuto ha commesso il reato alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, per il quale non e’ richiesta alcuna patente di guida, trattandosi di un “velocipede” ai sensi dell’articolo 50 C.d.S., e non di un “ciclo a propulsione” ai sensi del regolamento Europeo.
Deduce che, in ogni caso, al momento del fatto il (OMISSIS) era sprovvisto di patente perche’ gia’ revocata (motivo per cui l’imputato utilizzava il velocipede a pedalata assistita per i propri spostamenti), avendo conseguito la nuova patente solo in data 22.6.2018.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza sul punto dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Sul punto dedotto la sentenza impugnata si limita ad affermare che il mezzo guidato dal prevenuto e’ una “bicicletta a pedalata assistita”, desumendo da cio’ solo l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa ed il conducente deve avere la patente di guida AM.
3. Il giudice di merito non ha, tuttavia, considerato che il citato regolamento Europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (c.d. “cicli a propulsione”, con targa e per i quali e’ richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’articolo 50 C.d.S..
In proposito la sentenza impugnata non conduce alcuna analisi su tipologia e caratteristiche del mezzo condotto dal prevenuto, nel senso dianzi indicato, mentre la questione e’ decisiva ai fini della applicazione o meno della richiamata sanzione amministrativa accessoria, essendo noto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stessa sanzione non puo’ essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non e’ richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 25508101).
4. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo giudizio sul punto.
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