È configurabile il reato di stalking per la faida condominiale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 23 gennaio 2020, n. 2726

Massima estrapolata:

È configurabile il reato di stalking, con l’aggravante dei futili motivi, per la faida condominiale che coinvolge due famiglie.

Sentenza 23 gennaio 2020, n. 2726

Data udienza 13 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BORRELLI PAOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio quanto alla
posizione di (OMISSIS) per morte del reo; inammissibilita’ per gli altri ricorsi.
udito il difensore Avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 19 ottobre 2018, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna – anche agli effetti civili – inflitta a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (madre dei primi due) dal Giudice monocratico della stessa citta’ per reati commessi, nell’ambito di aspri contrasti condominiali, ai danni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Piu’ precisamente, (OMISSIS) e’ stato condannato per i delitti di cui all’articolo 612-bis, 582 e 585 c.p. (quest’ultimo commesso in due occasioni, il (OMISSIS)) e articolo 581 c.p., mentre (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati per il reato di cui agli articoli 582, 585 c.p. commesso il 10 dicembre 2012; quanto a questi ultimi, vi e’ stata riforma in appello nel senso della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati.
2. Ricorre avverso detta sentenza l’Avv. (OMISSIS) nell’interesse dei tre imputati con un atto unico.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce la necessita’ di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti a (OMISSIS) estinti per morte del reo, come attestato nel certificato di morte allegato.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di atti persecutori. Come gia’ denunziato in appello rispetto alla sentenza di primo grado sostiene il ricorrente – anche nella sentenza impugnata vi e’ carenza di motivazione in ordine all’evento del reato, in quanto gli scontri con i (OMISSIS)- (OMISSIS) erano reciproci, come dimostrato dai certificati prodotti in primo grado circa le lesioni patite dagli (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) e dalle querele di questi ultimi. Ebbene, tale situazione smentirebbe l’ipotesi di accusa, perche’ intanto si puo’ parlare di stalking in quanto vi sia uno sbilanciamento tra le parti.
Conclude il ricorrente che la Corte territoriale aveva liquidato la censura semplicemente affermando la sussistenza delle aggressioni subite dalle persone offese.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in riferimento all’articolo 197-bis c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine al delitto di cui al secondo capo A, vale a dire alle lesioni contestate ad (OMISSIS).
La conferma della condanna fonderebbe sulle sole dichiarazioni delle persone offese escusse in dibattimento, mentre vi sarebbe contrasto tra i contributi quanto all’apporto della (OMISSIS), gia’ denunziato con il gravame di merito. Tale contrasto minerebbe l’attendibilita’ estrinseca del racconto, da valutarsi secondo la regola di cui all’articolo 192, comma 3, trattandosi di soggetti escussi ai sensi dell’articolo 197-bis c.p.p. in quanto imputati in procedimento collegato. I dubbi circa l’affidabilita’ delle accuse sarebbero altresi’ acuiti dalla documentazione medica relativa alle condizioni della (OMISSIS). Il Tribunale prima e la Corte territoriale poi avevano invece ignorato tali dati e ritenuto l’imputata concorrente morale dei figli.
2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dei futili motivi, addebitata a tutti gli imputati. La reciprocita’ della contesa rendeva la condotta dei ricorrenti certamente non sintomatica dello sfogo di un gratuito impulso criminale. Il riferimento al concetto di “sproporzione” che si legge nella sentenza impugnata era generico ed erroneamente riferito a tutti gli imputati, quando, invece, (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero senza dubbio fornito un contributo partecipativo meno significativo.
2.5. Era illogica – sostengono i ricorrenti nel quinto ed ultimo motivo di ricorso – la motivazione della Corte di appello circa il diniego indistinto per tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, legato alla natura condominiale del conflitto, dato il ruolo marginale di (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso – presentato nell’interesse di (OMISSIS) – e’ fondato, sicche’ la sentenza impugnata, in parte qua, va annullata senza rinvio perche’ il reato a lui addebitato e’ estinto per morte dell’imputato.
2. Sono, invece, inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di atti persecutori – e’ manifestamente infondato.
Esso, in primo luogo, parte da un presupposto esegetico – quello dell’impossibilita’ di configurare il reato di stalking in caso di reciprocita’ delle condotte – che non e’ quello recepito nella giurisprudenza di questa Corte, quantomeno nei termini tranchant con i quali si esprime il ricorrente. Ed invero, quand’anche le odierne persone offese avessero attuato anch’esse condotte eteroaggressive nei confronti dell’imputato, cio’ non legittimerebbe sic et simpliciter l’esclusione del reato, ma imporrebbe solo un piu’ accurato onere di motivazione in capo al Giudice di merito (Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, U., Rv. 257288; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226).
Ferma questa premessa, va in primo luogo segnalato che difetta la mancata dimostrazione processuale della sussistenza di analoghe condotte a parti invertite, che costituisce il presupposto in fatto su cui ragionare; da questo punto di vista, occorre, infatti, segnalare che il materiale probatorio su cui fonderebbe l’asserita reciprocita’ e’ costituito da denunzie querele e certificati medici, senza che tuttavia la parte abbia dedotto che detto materiale sia stata vagliato in sede giudiziaria come dimostrativo di uno stalking a parti invertite.
Non solo.
La Corte di appello ha preso atto dell’esistenza di contrasti reciproci di natura condominiale, ma ne ha logicamente neutralizzato la rilevanza a discarico, ponendoli a raffronto con i comportamenti violenti e prevaricatori attribuiti all’imputato, di tale rilevanza da determinare nelle odierne persone offese la modifica delle proprie abitudini di vita (si pensi alla necessita’ di uscire in due e, per il minore (OMISSIS), di farsi accompagnare sull’uscio di casa da amici) e addirittura la scelta estrema, per un nucleo familiare, di lasciare la propria abitazione e di trasferirsi altrove, anche se per un certo periodo di tempo.
4. Anche il terzo motivo di ricorso – che concerne le lesioni contestate ad (OMISSIS) – e’ manifestamente infondato, dal momento che il concorso della ricorrente e’ indicato come meramente rafforzativo del proposito criminoso di (OMISSIS); donde la risposta della Corte territoriale circa la posizione della (OMISSIS) e la compatibilita’ tra le sue difficolta’ di deambulazione e le condotte che le sono addebitate non e’ manifestamente illogica, avendo evidenziato come il suo contributo concorsuale, di carattere essenzialmente istigatorio e rafforzativo dell’altrui proposito criminoso, fosse compatibile anche con le predette condizioni fisiche.
5. Il quarto motivo di ricorso – che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi per tutti gli imputati – e’ privo di confronto con la pronunzia avversata, laddove si evidenzia che la reazione violenta ed eterolesiva degli (OMISSIS) – (OMISSIS) appariva sproporzionata rispetto allo stimolo esterno – l’esistenza di rumori asseritamente prodotti dalla famiglia (OMISSIS) – che l’aveva provocata.
In particolare, tale impostazione induce a due riflessioni.
La prima e’ che il Collegio di merito, rimarcando detta sproporzione, ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levita’, banalita’ e sproporzione, rispetto alla gravita’ del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, piu’ che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D’Aggiano, Rv. 273119; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115).
La seconda riflessione involge l’impostazione dei ricorrenti, che, come anticipato, in quanto priva di un confronto effettivo con la ratio decidendi che, sul punto, ha animato la pronunzia avversata, tradisce il principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
6. Quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha condiviso la motivazione del Tribunale che non aveva attribuito valenza dirimente all’incensuratezza della (OMISSIS) (oltre che a quella di (OMISSIS)) e che aveva evidenziato, quale circostanza negativa, quella che i fatti fossero stati commessi nell’ambito di una contesa condominiale e che si fossero sostanziati anche in aggressioni gravi alle persone.
Ne consegue che la sentenza impugnata offre un’adeguata motivazione sul punto, avendo fatto riferimento agli indici di natura fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, correttamente rimarcando la neutralita’ – testualmente prevista dall’articolo 62 bis c.p., comma 3, – dell’incensuratezza della (OMISSIS). Tale interpretazione e’ ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma puo’ limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
7. All’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) consegue la condanna di ciascuno dei suddetti ricorrenti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cosi’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
8. Il coinvolgimento, quale persona offesa, di un soggetto minorenne impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perche’ il reato e’ estinto per morte dell’imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
PUBBLICAZIONE

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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