È competente solo il tribunale di sorveglianza di Roma a decidere le misure alternative per i collaboratori di giustizia

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4930

Massima estrapolata:

È competente solo il tribunale di sorveglianza di Roma a decidere le misure alternative per i collaboratori di giustizia. È automaticamente lo status di “collaboratore” ad attrarre la decisione alla competenza del giudice romano della sorveglianza. Mentre non rileva il momento di presentazione dell’istanza di richiesta del beneficio previsto dall’articolo 47-ter dell’Ordinamento penitenziario.

Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4930

Data udienza 27 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
nei confronti di:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza emessa il 28/05/2019 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 28/05/2019 il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva a (OMISSIS) la misura alternativa della detenzione domiciliare, per la pena detentiva residua che il condannato doveva scontare, quantificata in quindici anni e tre mesi di reclusione.
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia si riteneva competente a provvedere sull’istanza di misura alternativa alla detenzione formulata da (OMISSIS), nonostante la condizione di soggetto ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, in ragione del fatto che tale ammissione era stata deliberata il 10/10/2018, in epoca successiva alla presentazione della sua richiesta. Ne conseguiva che l’istanza in esame, tenuto conto del momento della sua presentazione, soggiaceva alle regole generali stabilite in materia di competenza nei procedimenti di sorveglianza dall’articolo 677 c.p.p., comma 1, a tenore del quale: “La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento”.
2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento al Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, articolo 16-nonies, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia era incompetente a pronunciarsi sulla misura alternativa alla detenzione richiesta da (OMISSIS), per effetto della sua condizione di soggetto sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, che imponeva di ritenere funzionalmente competente a decidere il Tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento nel quale era stata formulata l’istanza oggetto di vaglio.
Si deduceva, in proposito, che la disposizione del Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 16-nonies costituisce un’eccezione alle regole generali sulla competenza stabilite in materia di misure alternative alla detenzione dall’articolo 677 c.p.p., comma 1, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal momento della presentazione della domanda da parte del condannato, trovando la sua giustificazione nelle esigenze di segretezza e di tutela dell’incolumita’ personale connaturate alla condizione dei collaboratori di giustizia.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Venezia deve ritenersi funzionalmente incompetente a pronunciarsi sulla misura alternativa alla detenzione richiesta da (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 47-ter Ord. pen., per effetto della sua condizione di soggetto sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, che impone di reputare competente a decidere il Tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento della presentazione dell’istanza in esame.
L’incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Venezia, correttamente eccepita dalla parte ricorrente, trae il suo fondamento dalla previsione del Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, articolo 16-nonies, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, che introduce un’eccezione alle regole generali sulla competenza stabilite in materia di misure alternative alla detenzione dall’articolo 677 c.p.p., comma 1. Dispone, in particolare, il Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 16-nonies, comma 8: “Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all’esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell’articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto”.
In questa cornice, deve rilevarsi che l’indicato articolo 16-nonies, nel richiamare espressamente l’applicazione delle “misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (…)”, ai fini dell’individuazione della competenza della magistratura di sorveglianza, non consente alcuna distinzione fondata sulla natura trattamentale del beneficio penitenziario invocato, introducendo una deroga alle regole generali stabilite dall’articolo 677 c.p.p., comma 1, dalla quale deriva la competenza funzionale della Magistratura di sorveglianza di Roma.
3. Sulla base di queste considerazioni, la competenza generale della Magistratura di sorveglianza di Roma per i collaboratori di giustizia deve considerarsi come la conseguenza di un’attribuzione di natura funzionale, che costituisce un’eccezione alle regole generali stabilite dall’articolo 677 c.p.p., comma 1, e non e’ derogabile.
In tale contesto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la richiesta di ammissione al beneficio penitenziario della detenzione domiciliare viene avanzata da (OMISSIS) nella sua qualita’ di detenuto ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, che comporta che la sua istanza si qualifichi sia per il suo oggetto sia per il soggetto che l’avanza, la cui peculiare condizione impone che si predisponga ogni strumento idoneo ad assicurare l’incolumita’ personale dell’istante e del suo nucleo familiare, per effetto del combinato disposto dell’articolo 47-ter Ord. pen. e Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 16-nonies.
Occorre, pertanto, ribadire che il citato articolo 16-nonies impone di ritenere funzionale e inderogabile la competenza della Magistratura di sorveglianza di Roma in materia di misure alternative alla detenzione richieste dai collaboratori di giustizia, a prescindere dal momento in cui viene presentata l’istanza di ammissione al beneficio penitenziario. Sul punto, non si puo’ che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: “In tema di differimento, obbligatorio o facoltativo, dell’esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull’istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, anche quando il condannato non richieda la detenzione domiciliare in luogo del differimento, in quanto la competenza funzionale inderogabile di detto giudice, prevista dal Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, articolo 16-nonies, comma 8, convertito dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, in relazione alle misure alternative alla detenzione esercita una “vis attractiva” anche sulla richiesta implicita – in ogni caso valutabile d’ufficio dal giudice – di esecuzione della pena nel domicilio” (Sez. 1, n. 36061 del 27/06/2019, Maresca, Rv. 276837-01).
Ne’ potrebbe essere diversamente, atteso che, come affermato da questa Corte, nell’arresto chiarificatore sopra citato (Sez. 1, n. 36061 del 27/06/2019, Maresca, cit.), la normativa alla quale ci si e’ riferiti discende dalla peculiare posizione dei soggetti ammessi al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, per i quali il legislatore “ha stabilito una regola di determinazione della competenza del tutto particolare, sia con riferimento ai soggetti ai quali si applica sia con riferimento ai criteri applicabili, statuendo una competenza funzionale di natura inderogabile (…)”.
Del resto, un attento vaglio delle norme dedicate alla competenza nei procedimenti di sorveglianza induce a ritenere “impropria la stessa qualificazione della competenza del Tribunale di Sorveglianza in termini di mera competenza territoriale (…), giacche’ essa si radica in virtu’ di un collegamento ordinamentale (…)”.
4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Consegue ulteriormente a tali statuizioni la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Dispone che sia data comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *