Domanda di riscatto agrario

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30741.

La massima estrapolata:

I requisiti indicati dall’art. 8 della l. n. 590 del 1965 perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell’azione e devono essere accertati dal giudice d’ufficio. Il giudice d’appello ha detto potere solo se la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado, mentre nel caso in cui tale esame sia avvenuto è onere della parte soccombente proporre specifici motivi d’appello, onde evitare la formazione del giudicato.

Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30741

Data udienza 23 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12697-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 247/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 16/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), coltivatori diretti di fondi, convennero dinanzi al Tribunale di Potenza i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentir accogliere la domanda di riscatto agrario relativo ad un fondo rustico venduto dai convenuti a (OMISSIS) con atto per notar (OMISSIS) (OMISSIS); fondo confinante con altro di proprieta’ di (OMISSIS).
I convenuti, nel costituirsi, sostennero, in primo luogo, l’esistenza di un loro diritto di “prelazione prioritaria”, in quanto gia’ affittuari coltivatori diretti del fondo oggetto della domanda di riscatto, e, subordinatamente, l’esistenza a loro favore (in quanto conduttori e proprietari anch’essi di fondi confinanti con quello oggetto della domanda attorea) dello stesso diritto di prelazione rivendicato in citazione; chiamarono, inoltre, in garanzia il terzo venditore (OMISSIS).
Con sentenza 44/05 del 20-1-2005 l’adito Tribunale rigetto’ la domanda, con compensazione delle spese di lite; in particolare il Tribunale valuto’ raggiunta la prova, attraverso dichiarazioni testimoniali ed interrogatorio formale, che i convenuti coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) avessero coltivato, in virtu’ di contratto di affitto, il fondo in questione prima dell’acquisto dal (OMISSIS); di conseguenza ritenne che, ai sensi della L. n. 590 del 1965, articolo 8 (come modificato dalla L. n. 817 del 1971, articolo 7), la prelazione dell’affittuario coltivatore diretto dovesse prevalere sul diritto di prelazione del coltivatore diretto di terreno confinante.
Con sentenza 247/2017 del 16-5-2017 la Corte d’Appello di Potenza ha rigettato l’appello principale dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), confermando quindi il rigetto della domanda attorea, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto (esclusivamente sulle spese di lite) dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e da (OMISSIS), ha condannato i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio; in particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, precisato che l’unica doglianza degli appellanti principali concerneva esclusivamente la statuizione della sentenza gravata che aveva ritenuto sussistente la qualita’ di affittuari in capo ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), e che, al riguardo, gli appellanti avevano dedotto il vizio di motivazione e l’erronea valutazione delle prove testimoniali (di cui avevano chiesto la rinnovazione), evidenziando che dalle dichiarazioni dei testi (OMISSIS) ed (OMISSIS) il terreno, all’epoca della compravendita, risultava incolto; la Corte, quindi, dopo avere ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione, ha precisato che l’accoglimento della domanda di riscatto postulava la titolarita’ in capo ai richiedenti dei requisiti richiesti dalla legge, e che, a prescindere dai motivo di gravame, gli appellanti coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) non avevano invece provato, come era loro onere, la sussistenza del richiesto requisito di non avere venduto fondi nel biennio antecedente (insufficiente era, infatti, al riguardo, la prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio); ne’ poteva trovare applicazione, nella specie, il principio di non contestazione (di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e derivante dall’interpretazione dell’articolo 167 c.p.c., atteso che il giudizio era stato instaurato nel 2001, e quindi prima della riformulazione dell’articolo 115 c.p.c. ad opera della L. n. 69 del 2009), in quanto siffatto principio non poteva valere per i fatti non propri, non comuni alle parti e non ricadenti sotto la propria percezione, e quindi non poteva valere per il fatto di non avere venduto fondi nel biennio antecedente (fatto non ricompreso tra quelli su indicati).
Avverso detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “violazione del principio del contraddittorio, vizio di ultra petizione ovvero nullita’ della sentenza (articoli 101, 112, 342 e 345 c.p.c.); omissione e contradditorieta’ della motivazione su di un punto decisivo della controversia”; in particolare si dolgono che la Corte territoriale, nel rigettare il gravame principale, “a prescindere dall’esame del motivo di appello” e per la diversa motivazione secondo cui i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) non avrebbero fornito prove sufficienti in ordine alla sussistenza del requisito dell’omessa vendita di fondi nel biennio antecedente, abbia in tal modo sostituito d’ufficio la motivazione data dal primo Giudice, e sia quindi incorsa in vizio di omessa pronuncia (sull’unico motivo di appello), nonche’ di extrapetizione (non era stato sul punto sollevato appello incidentale) e di violazione del contraddittorio, con conseguente nullita’ della sentenza, per avere privato i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) del loro diritto di difesa; si dolgono, inoltre, che la Corte territoriale non abbia considerato che la medesima condizione di non avere venduto fondi nel biennio precedente doveva essere provata anche dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), con conseguente contradditorieta’ della motivazione e disparita’ di trattamento.
Il motivo e’ infondato.
Come gia’ precisato da questa S.C., il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, puo’, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione, purche’ la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall’atto di appello (conf. Cass. 4889/2016).
In ordine, poi, al rispetto del principio del “quantum devolutum tantum appellatum”, va, innanzitutto, rilevato che la mancata vendita dei fondi, quale condizione per l’insorgenza del diritto di prelazione e riscatto, rientra cogentemente nel “thema decidendum”, essendo il giudice del merito tenuto “ex officio” alla verifica della relativa sussistenza in concreto; in appello tale verifica puo’ essere operata anche d’ufficio dal giudice del gravame solo se la questione della ricorrenza del detto requisito non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado; se, invece, la questione sia stata esaminata nel grado precedente, il giudice d’appello puo’ accertare (ossia verificare) la sussistenza del requisito solo se la parte soccombente abbia proposto specifico motivo d’appello sul punto (conf. Cass. 25130/2006; Cass. n. 8501/2003; Cass. n. 5508/2003); al riguardo va, quindi, ribadito il principio, secondo cui se la questione della sussistenza dei requisiti di legge per esercitare il diritto di riscatto e’ stata esaminata dal primo giudice, vi e’ possibilita’ per il giudice d’appello di esaminarla solo se e’ stato proposto specifico motivo di gravame; se, invece, la questione non e’ stata esaminata in primo grado, il giudice d’appello puo’ accertare anche d’ufficio la sussistenza dei detti requisiti, che costituiscono i fatti costitutivi del diritto di prelazione.
Nel caso di specie, la questione della sussistenza dei requisiti per la prelazione in capo ai coniugi attori non e’ stata espressamente esaminata dal primo giudice, che ha invero deciso in base alla sussistenza della prioritaria prelazione dell’affittuario coltivatore diretto, e cioe’ in ragione della preferenza da accordare alla prelazione degli affittuari coltivatori diretti del fondo oggetto di riscatto rispetto a quella dei proprietari di fondi confinanti; di conseguenza, in applicazione del su esposto principio, correttamente la Corte territoriale ha verificato d’ufficio la sussistenza dei requisiti per esercitare la prelazione, evidenziando la carente prova del requisito della mancata vendita di fondi nel biennio antecedente.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “violazione degli articoli 34 e 38 c.p.c. e della L. n. 203 del 1982, articolo 46; omesso rilievo d’ufficio della nullita’ della sentenza di primo grado e conseguente nullita’ anche della sentenza di appello; violazione degli articoli 159 e 161 c.p.c.”; in particolare sostengono che, una volta richiesto (in via riconvenzionale) dai convenuti il riconoscimento del loro diritto alla prioritaria prelazione per essere stati affittuari coltivatori diretti del fondo in questione da almeno due anni, la causa doveva essere rimessa alla sezione specializzata agraria e la domanda riconvenzionale doveva essere preceduta (a pena d’inammissibilita’) dal tentativo di conciliazione e, comunque (non essendo stata detta incompetenza rilevata d’ufficio nei termini di rito) decisa da un giudice collegiale, e non da un giudice monocratico, come avvenuto nella specie.
Il motivo e’ inammissibile.
Come gia’ precisato da questa S.C. “l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’articolo 50 quater c.p.c. al successivo articolo 161, comma 1, un’autonoma causa di nullita’ della decisione, con conseguente convertibilita’ esclusiva in motivo di impugnazione” (Cass. 16186/2018); l’effettiva proposizione di siffatto motivo di impugnazione non e’ stato, nella specie, dedotto in ricorso, e, comunque, non risulta dagli atti di causa.
In ogni modo va ribadito che le controversie in materia di riscatto di fondo rustico esercitate dall’affittuario coltivatore diretto non rientrano tra quelle devolute alla competenza del giudice specializzato agrario, ma sono destinate alla cognizione del giudice ordinario, costituendo il contratto agrario un mero presupposto di fatto del diritto di prelazione e riscatto, e non implicando l’applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza e’ uno dei presupposti di fatto dell’operativita’ dell’istituto; presupposto che, al pari degli altri, puo’ costituire oggetto di accertamento “incidenter tantum” da parte dello stesso giudice non specializzato, se non ricorrono condizioni particolari che richiedano un accertamento con efficacia di giudicato; siffatti principi restano validi anche dopo l’entrata in vigore della L. 14 febbraio 1990, n. 29, articolo 9 il quale devolve alle Sezioni Specializzate Agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, in quanto nella controversia in tema di prelazione e riscatto non vengono in discussione diritti derivanti direttamente e tipicamente dal rapporto di affitto, ma un diritto nascente dalla legge che, come detto, nel contratto di affitto rinviene solo il suo presupposto fattuale (conf. Cass. 9812/1997 e 11533/1998); non essendo la controversia di competenza della sezione specializzata agraria, la controversia doveva essere decisa dal giudice monocratico, non trovando applicazione l’articolo 50 bis c.p.c., n. 3, e secondo le regole del rito ordinario.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “vizio di omessa e contraddittoria motivazione fondata su un’erronea valutazione dell’onere della prova; violazione del precetto della non contestazione di cui agli articoli 167 e 115 c.p.c.”; in particolare sostengono che avevano fornito adeguata prova documentale del requisito di non avere venduto fondi nel biennio antecedente e che doveva trovare applicazione nei giudizio in questione (iniziato nel 1998) il principio di non contestazione, che, pur se codificato legislativamente solo con la L. n. 269 del 2009, aveva gia’ fatto ingresso nell’ordinamento attraverso un’interpretazione sistematica della S.C; nella specie i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) avevano sia allegato (v. atto di citazione in primo grado pag. 2 terzo periodo, ove era espressamente affermato che gli attori nel biennio non avevano alienato fondi rustici con imponibile fondiario superiore a Lire 1.000…) sia documentato (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’) il possesso del requisito della mancata vendita di terreni con imponibile fondiario superiore a Lire 1.000 nel biennio antecedente.
Il motivo e’ fondato.
Come gia’ evidenziato da questa S.C., “il convenuto, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., e’ tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessita’ di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. 19896/2015); in particolare, anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (conf. Cass. 12517/2016); nella specie, ove, con riferimento al requisito della mancata vendita di fondi nel biennio antecedente, risulta prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va ribadito che siffatta dichiarazione, pur non costituendo di per se’ prova idonea (esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi), impone comunque al Giudice di adeguatamente valutare, in conformita’ al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno del detto requisito, e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificita’ di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificita’ del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (conf. Cass. 12065/2014); siffatta valutazione, nella specie, non e’ stata operata nei detti termini dalla Corte territoriale, che, senza in alcun modo comparativamente valutare la produzione di detto certificato (e la conseguente specifica affermazione della ricorrente in ordine al possesso del requisito in questione) con la contestazione contenuta nella comparsa di risposta e con il tenore di detta contestazione, ha ritenuto inoperante il principio di non contestazione solo sulla base della considerazione che il fatto della mancata vendita non costituisse per il resistente fatto proprio, comune alle parti e cadente sotto la propria percezione.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano “violazione degli articoli 257 e 359 c.p.c. sulla rinnovazione/riesame della prova; omissione di pronuncia sul merito dell’appello punto decisivo della controversia”; in particolare si dolgono che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovazione della prova testimoniale assunta in primo grado e sostengono che, a mezzo di tale richiesta, avevano solo domandato, ai sensi degli articoli 257 e 339 c.p.c., di dare alle contrastanti risultanze istruttorie la giusta rilevanza, questione sulla quale la sentenza d’appello non si era pronunciata.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto, pur formalmente denunziando violazione di legge, si risolve in una critica, di per se’ non consentita in sede di legittimita’, alla valutazione, operata dalla Corte territoriale, in ordine all’insussistenza, nella specie, dei presupposti di legge per procedere alla rinnovazione della prova testimoniale assunta in primo grado.
Il quinto motivo, concernente la regolamentazione delle spese di lite, e’ assorbito dall’accoglimento del terzo motivo e dal conseguente rinvio, anche in ordine alle spese, ad altra sezione della Corte d’Appello.
In conclusione, pertanto, va rigettato il primo motivo e dichiarati inammissibili il secondo ed il quarto; va invece accolto il terzo motivo, con assorbimento del quinto, e, per l’effetto, va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Potenza, diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed il quarto; assorbito il quinto; accoglie il terzo, e, per l’effetto, cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Potenza, diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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