Domanda di risarcimento danni previa risoluzione del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4928.

Domanda di risarcimento danni previa risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dagli articoli 1458 e 1360 del codice civile, l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio, in assenza di domanda dell’altro contraente.

Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4928. Domanda di risarcimento danni previa risoluzione del contratto

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Operazione immobiliare – Mandato – Inadempimento – Domanda di risarcimento danni previa risoluzione del contratto – Non proposta domanda restitutoria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14510-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dapprima dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al ricorso e poi dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in data 20/2/2020;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 496/2016 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata in data 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Domanda di risarcimento danni previa risoluzione del contratto

FATTI DI CAUSA

1.1. Questa Corte, con la sentenza n. 9592 del 2015, ha cosi’ ricostruito la vicenda processuale:
– ” (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni, anche previa risoluzione contrattuale, conseguenti all’inadempimento degli obblighi concordati nell’esecuzione di una complessa operazione immobiliare.
A sostegno della domanda espose che, essendo gravata di numerosi debiti, con iscrizioni ipotecarie e conseguenti procedure esecutive, aveva deciso di procedere alla vendita di tutto il suo patrimonio immobiliare, allo scopo di soddisfare i creditori.
Per raggiungere tale obiettivo, ella aveva stipulato col (OMISSIS) un contratto preliminare avente ad oggetto tutti gli immobili, dando nel contempo mandato all’avv. (OMISSIS) di compiere gli atti necessari all’estinzione dei debiti; successivamente, ella aveva rilasciato al (OMISSIS) singole procure speciali per la vendita di ciascun immobile, per cui il medesimo aveva provveduto alla vendita di tutti i beni, incassandone il relativo prezzo.
Era poi emerso, pero’, in occasione della richiesta di rendiconto rivolta ad entrambi i mandatari, che i convenuti non avevano correttamente adempiuto agli accordi, perche’ nonostante la vendita dell’intero patrimonio immobiliare stimato del valore di circa Lire 1.200.000.000 – non erano stati estinti tutti i debiti; per cui l’attrice chiese la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dei mandati, anche previa risoluzione del contratto preliminare suindicato.
Si costituirono entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda”.
– “Il Tribunale rigetto’ la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali”.
– “La sentenza e’ stata appellata dalla (OMISSIS) e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 20 ottobre 2010, ha respinto l’appello, confermando la pronuncia del Tribunale e compensando integralmente le spese del giudizio di appello.
Ha osservato la Corte territoriale, ricostruendo la complessa vicenda, che il rilascio delle procure a vendere i singoli immobili da parte della (OMISSIS) in favore del (OMISSIS) non era in contrasto con gli accordi presi inizialmente dalle parti, apparendo piuttosto come lo strumento necessario per consentire al (OMISSIS) di procurarsi il denaro necessario alla estinzione dei debiti e, dunque, al pagamento del residuo prezzo stabilito con il contratto preliminare”;
– “D’altra parte era evidente che con il contratto preliminare la (OMISSIS), essendo oberata di debiti, aveva inteso perseguire l’obiettivo di pagarli totalmente attraverso la vendita dell’intero proprio patrimonio immobiliare al (OMISSIS), configurandosi “il mancato pagamento di tutti i suoi debitori come condizione risolutiva del contratto preliminare”.
Il (OMISSIS), a sua volta, non si era affatto obbligato a pagare “comunque tutti i debiti della signora (OMISSIS), anche con denaro proprio, laddove il loro ammontare fosse risultato superiore al prezzo concordato con il preliminare”, anche perche’ egli si sarebbe potuto procurare il denaro necessario all’estinzione dei debiti solo con la vendita dei beni immobili, essendo irragionevole ipotizzare che il (OMISSIS) “potesse prima acquistare anche formalmente, con atto pubblico, tutto il patrimonio immobiliare della signora (OMISSIS) con denaro proprio per poi rivenderlo direttamente ad altri”.
– “Tale ricostruzione, pertanto, ha condotto la Corte d’appello alla conclusione che il contratto preliminare non si era trasformato in un mandato, per cui l’appellante avrebbe potuto soltanto esigere dal (OMISSIS) o la stipulazione del contratto definitivo, con pagamento del residuo prezzo, o la risoluzione del preliminare per intervenuto perfezionamento della condizione risolutiva, ma non certo il risarcimento del danno per un contratto di mandato mai stipulato.
Quanto, invece, alla posizione dell’avv. (OMISSIS), la Corte perugina ha osservato che dal tenore della procura speciale a lui rilasciata dalla (OMISSIS), risultava con chiarezza che il pagamento di tutte le pendenze non era un risultato che il professionista era tenuto a garantire, trattandosi di un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
Pertanto, pur non condividendo la decisione del Tribunale in ordine alla nullita’ del mandato per indeterminatezza dell’oggetto, la Corte d’appello ha affermato che la domanda nei confronti dell’avv. (OMISSIS) andava ugualmente respinta, non avendo la (OMISSIS) in alcun modo provato di aver messo a disposizione dello stesso “tutte le somme necessarie per l’estinzione dei debiti”, come sarebbe stato suo obbligo in base alle norme sul mandato (articolo 1719 c.c.)”.
1.2. La sentenza della corte d’appello e’ stata impugnata, con ricorso per cassazione, da (OMISSIS), lamentando:
– con il primo motivo, la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1321,1322,1353, 1456, 1362, 1363, 1366, 1375, 1229, 2230, 2236, 1703, 1704, 1708, 1711 e 1713 c.c., oltre a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio” sul rilievo che “la decisione della Corte d’appello avrebbe travisato il senso delle due scritture private redatte contestualmente il 25 febbraio 1991. Dal contratto preliminare concluso tra la ricorrente e il (OMISSIS) risulterebbe, infatti, che il prezzo residuo di acquisiva essere versato all’avv. (OMISSIS) per definire tutte le pendenze debitorie; mentre la procura speciale all’avv. (OMISSIS) era finalizzata ad incaricare il professionista di compiere atti anche transattivi al fine di estinguere i debiti, essendo pacifico che la somma a disposizione era inferiore alla totalita’ degli stessi. Solo dopo la conclusione dell’accordo con i creditori si sarebbe dato corso al contratto definitivo di vendita degli immobili, tant’e’ che il preliminare prevedeva come condizione risolutiva proprio la mancata definizione di tutte le pendenze. Pertanto, non essendo stati estinti tutti i debiti, la domanda risarcitoria doveva essere accolta; nei confronti dell’avv. (OMISSIS), per non essersi attivato nella chiusura dei rapporti con i creditori, e nei confronti del (OMISSIS) per aver venduto gli immobili pur nella evidente certezza che il risultato complessivo dell’operazione non sarebbe stato comunque conseguito”; – con il secondo motivo di ricorso, “che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare intercorso tra la medesima ed il (OMISSIS), pur essendo stata la medesima formulata sia nell’atto di citazione in primo grado che nell’atto di appello.
1.3. La Corte, con la indicata sentenza, ha rigettato il primo motivo.
1.3.1. Dopo aver ribadito che “l’interpretazione della volonta’ contrattuale e’ compito del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’ in presenza di una motivazione corretta e priva di vizi logici”, ha osservato che “nella specie la Corte d’appello, interpretando le scritture intervenute tra le parti, e’ pervenuta alle seguenti affermazioni: 1) la (OMISSIS) e il (OMISSIS) avevano stipulato un contratto preliminare, con pagamento di una parte del prezzo ed obbligo di versamento del residuo al momento della stipula del definitivo; 2) tale preliminare era soggetto alla condizione risolutiva del mancato pagamento di tutti i debitori (sentenza, p. 9), sicche’ il (OMISSIS) si era addossato il compito di estinguere i debiti della (OMISSIS), in modo da non fare verificare la condizione risolutiva; 3) il (OMISSIS), pero’, non si era obbligato a pagare i debiti della (OMISSIS) “anche con denaro proprio”; 4) le singole procure a vendere rilasciate dalla (OMISSIS) al (OMISSIS) non erano in contrasto col preliminare, perche’ solo con quelle vendite il (OMISSIS) si sarebbe procurato il denaro necessario per l’estinzione dei debiti (sentenza, p. 10); 5) il residuo prezzo sarebbe stato versato dal (OMISSIS) (OMISSIS) e non direttamente alla venditrice, perche’ li’ professionista avrebbe dovuto curare l’estinzione dei debiti; 6) il contratto preliminare, quindi, non si era trasformato in un mandato; 7) la procura rilasciata all’avv. (OMISSIS) prevedeva comunque l’espresso esonero dell’avvocato da ogni responsabilita’ per il mancato raggiungimento del risultato. Alla luce di tale ricostruzione, la Corte d’appello ha concluso che la (OMISSIS) avrebbe potuto soltanto esigere dal (OMISSIS) o la stipulazione del contratto definitivo, con pagamento del residuo prezzo, o la risoluzione del preliminare per intervenuto perfezionamento della condizione risolutiva, ma non il risarcimento del danno per un contratto di mandato mai stipulato; e che nessuna responsabilita’ poteva ascriversi al professionista, in quanto l’estinzione di tutti i debiti della (OMISSIS) “non costituiva un risultato garantito dall’avv. (OMISSIS), ma soltanto lo scopo in vista del quale egli avrebbe dovuto prestare la propria attivita’ che rimaneva una attivita’ di mezzi e non di risultato”. “Tale ricostruzione in fatto, argomentata in modo coerente e priva di vizi logici, dimostra l’infondatezza del primo motivo, col quale la ricorrente tenta, in sostanza, di ottenere una rivisitazione delle prove raccolte ed una diversa interpretazione degli accordi contrattuali intercorsi tra se’ ed i due originari convenuti. In definitiva, il primo motivo di ricorso si risolve nella riproposizione” sotto diversa forma, dell’originaria domanda di risarcimento danni, fondata sul presupposto – non dimostrato ed, anzi, smentito dalla sentenza impugnata – che il (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) si fossero obbligati a garantire il risultato della sua totale liberazione dai debiti; per cui, non essendo stato detto risultato raggiunto, ne dovesse derivare il conseguente obbligo di risarcimento dei danni, che la sentenza ha motivatamente escluso”.
1.3.2. La Corte, invece, ha accolto il secondo motivo: “come la stessa Corte perugina ha osservato, e come in precedenza si e’ gia’ detto, la (OMISSIS) avrebbe potuto esigere dal (OMISSIS) o la stipula del contratto definitivo (col versamento del residuo prezzo) o la risoluzione del contratto preliminare in caso di verificarsi della condizione risolutiva costituita dal mancato pagamento di tutti i debiti. A fronte di simile ricostruzione – che attribuisce al mancato pagamento dei debiti la natura di condizione risolutiva espressa – la Corte d’appello non si e’ pronunciata sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare. Non vi e’ alcun dubbio sul fatto che tale domanda sia stata proposta dalla (OMISSIS), risultando tale dato dalla stessa sentenza impugnata, sia nelle conclusioni trascritte alla p. 2 sia dal contenuto dell’atto di citazione di primo grado per come viene riferito dalla Corte d’appello (v. sentenza alla p. 4, dove si richiama la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni “previa eventuale risoluzione del contratto”). Ne consegue che la Corte d’appello, pur avendo escluso la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni, avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare intercorso tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), conseguente al verificarsi della pattuita condizione risolutiva;
omissione che determina la violazione dell’articolo 112 c.p.c.”.
1.4. La Corte di cassazione, quindi, ha cassato la sentenza con rinvio alla corte d’appello di Perugia.
1.5. Riassunto il giudizio, l’attrice ha sostenuto che, esaminando la domanda pretermessa, la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare, in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall’articolo 4 della scrittura del 25/2/1991, la risoluzione del contratto del contratto preliminare di compravendita intercorso tra la stessa e il (OMISSIS) e che, alla declaratoria di risoluzione, doveva conseguire il ripristino delle parti nella situazione antecedente alla stipulazione del contratto per cui, ove per effetto della risoluzione non avesse potuto aver luogo la restituzione degli immobili, alienati dal (OMISSIS), l’attrice avrebbe dovuto essere risarcita per equivalente del valore degli stessi oltre che indennizzata per la protratta indisponibilita’ dei beni.
1.6. Il (OMISSIS) si e’ costituito contestando la domanda avversaria, deducendo l’inammissibilita’ della domanda di riduzione in pristino e di condanna al pagamento per equivalente e di risarcimento del danno.
1.7. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accertato l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare stipulato tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS) per il verificarsi della pattuita condizione risolutiva.
1.7.1. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: quale giudice di rinvio, doveva decidere sulle domande di merito proposte dalle parti; – come statuito dalla sentenza della Corte di cassazione, era mancata un’espressa pronuncia circa la sorte del contratto preliminare pur a fronte dell’espressa proposizione della domanda di risoluzione e del certo verificarsi della pattuita condizione risolutiva; – nel presente giudizio, entrambe le parti hanno concordato sulla pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, sussistendo contrasti solo in ordine alle domande, ritenute consequenziali, spiegate dall’attrice in riassunzione poiche’, secondo la (OMISSIS), alla declaratoria di risoluzione dovrebbe conseguire il ripristino delle parti nella situazione antecedente alla stipulazione del contratto con l’ulteriore conseguenza che, qualora non potesse aver luogo la restituzione degli immobili, che risultano alienati dai (OMISSIS), l’attrice deve essere risarcita per l’equivalente del valore degli stessi e di ogni altra componente e indennizzata per la protratta indisponibilita’ dei beni; ha ritenuto che, mentre dev’essere senz’altro dichiarata, in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione, la risoluzione del contratto preliminare, doveva essere, al contrario, rigettata la domanda di restituzione avanzata dall’attrice.
1.7.2. Intanto, ha osservato la corte, pur se l’effetto risolutorio e’ automatico, puo’ dubitarsi del fatto che la domanda di restituzione, che necessita di una “formale esplicitazione”, sia stata effettivamente proposta posto che, in realta’, la condanna era stata richiesta a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento “previa occorrendo declaratoria di risoluzione del contratto”, apparendo, quindi, la domanda di risoluzione funzionale alla richiesta risarcitoria e non restitutoria, ed essendo il richiamo alla “connessa e consequenziale pronuncia” riferita principalmente alle spese, senza alcun espresso richiamo alla restituzione dei beni oggetto del contratto del quale si chiedeva la risoluzione. E questo e’ stato, ha proseguito la corte d’appello, il convincimento che sembra aver espresso la Suprema Corte che non ha mai fatto cenno a domande restitutorie conseguenziali, limitandosi ad evidenziare che, nonostante l’acclarata verificazione della condizione risolutiva e la presenza della domanda di risoluzione, la stessa non era stata formalmente dichiarata, tanto piu’ che, nella citazione introduttiva, la risoluzione del contratto era stata invocata in funzione della richiesta (ormai definitivamente rigettata) di risarcimento dei danni per inadempimento.
1.7.3. In ogni caso, ha aggiunto la corte, la domanda restitutoria, anche a volerla considerare come formalmente proposta con il semplice richiamo ad “ogni connessa e consequenziale pronuncia”, sarebbe comunque infondata. Ed infatti, se si ritiene che il contratto preliminare dev’essere considerato come del tutto ineseguito tra le parti, e’ evidente che nulla dovrebbe restituire il (OMISSIS), che non e’ diventato proprietario di alcunche’. Se, invece, si ritiene che le alienazioni a terzi siano atti in qualche modo esecutivi del preliminare, l’attrice in ogni caso non potrebbe invocare un effetto restitutorio dalla risoluzione del preliminare perche’ i beni sarebbero stati comunque ceduti a terzi con atto definitivo, che avrebbe richiesto di un’autonoma impugnativa, non comportando la risoluzione del preliminare l’automatica risoluzione del contratto definitivo che fosse stato stipulato e non ingenerandosi, pertanto, a fronte della salvezza degli effetti della cessione, neppure un obbligo di pagamento del controvalore, tanto piu’ che il (OMISSIS) ha proceduto all’alienazione dei beni non come promissario acquirente ma come rappresentante del promittente venditore in forza della procura a vendere.
2.1. (OMISSIS), con ricorso notificato in data 7/7/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
2.2. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
2.3. (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
2.4. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur dichiarando la risoluzione del contratto preliminare intercorso con il (OMISSIS) in data 25/2/1991, non ha, invece, accolto la domanda di restituzione senza, tuttavia, considerare che, come gia’ affermato dalla stessa corte d’appello nella sentenza del 2010, in tale parte coperta dall’autorita’ del giudicato, il successivo rilascio delle procure a vendere i singoli beni immobili da parte della (OMISSIS) in favore del (OMISSIS) non doveva essere considerato come manifestazione della volonta’ delle parti di sostituire l’impegno derivante dal preliminare trattandosi, piuttosto, come poi confermato dalla Corte di cassazione, di uno strumento indispensabile per consentire a quest’ultimo di procurarsi il denaro necessario per l’estinzione dei debiti ed il pagamento del residuo prezzo stabilito dal contratto preliminare. Il giudice del rinvio, pertanto, nel decidere come ha deciso, non poteva legittimamente mettere in discussione, se non in violazione dell’articolo 2909 c.c., l’esplicita affermazione circa il carattere strumentale all’attuazione dell’accordo e, quindi, la natura indiscutibilmente esecutiva delle predette procure rispetto al preliminare.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1357 e 1360 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda restitutoria che la (OMISSIS) aveva proposto li’ dove, nelle conclusioni assunte dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto “con ogni connessa e consequenziale pronuncia”, cosi’ superando a tutti gli effetti il pur prospettato tema della sua inammissibilita’, sul rilievo che, nella prospettiva secondo cui le procure a vendere sono state lo strumento indispensabile per dare esecuzione all’accordo, i beni sarebbero stati comunque ceduti a terzi con atto definitivo, che avrebbe richiesto di un’autonoma impugnativa, non comportando la risoluzione del preliminare l’automatica risoluzione del contratto definitivo che fosse stato stipulato e non ingenerandosi, pertanto, a fronte della salvezza degli effetti della cessione, neppure un obbligo di pagamento del controvalore. Cosi’ facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte ha operato un’indebita confusione tra i rapporti interni, intercorrenti tra la promittente venditrice e il promissario acquirente, e quelli esterni, involgenti i terzi ai quali il (OMISSIS), dando attuazione al predetto preliminare ed avvalendosi quale mezzo delle procure a vendere, ha via via trasferito gli immobili di proprieta’ della prima. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, la corte d’appello non ha considerato, in violazione delle norme previste dagli articoli 1357 e 1360 c.c., che l’avveramento della condizione risolutiva ha effetto retroattivo ed opera automaticamente ed erga omnes, travolgendo tutti gli atti dispositivi che provengano a titolo derivativo dal contratto condizionato, i quali, pertanto, quali atti successivi e dipendenti dal preliminare condizionato, non avrebbero richiesto, nei rapporti tra le parti, alcuna autonoma impugnativa. In definitiva, una volta verificata la condizione risolutiva, il (OMISSIS) ha l’obbligo di restituire gli immobili dedotti nel contratto preliminare o, in caso d’impossibilita’, di corrispondere alla (OMISSIS) l’equivalente monetario degli stessi.
4.1. Il secondo motivo e’, per quanto di ragione, infondato, con assorbimento delle residue censure.
4.2. La corte d’appello, in effetti, con statuizione rimasta nella sostanza incensurata, ha ritenuto che l’attrice aveva domandato solo la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento “previa occorrendo declaratoria di risoluzione del contratto” e che la domanda di risoluzione era, quindi, funzionale alla richiesta risarcitoria e non a quella restitutoria, essendo il richiamo alla “connessa e consequenziale pronuncia” riferita principalmente alle spese, senza alcun espresso richiamo alla restituzione dei beni oggetto del contratto del quale si chiedeva la risoluzione.
4.3. Cosi’ facendo, la corte si e’ attenuta al principio, piu’ volte espresso la questa Corte, per cui la “risoluzione” del contratto, pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dagli articoli 1458 e 1360 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente (cfr. Cass. n. 2075 del 2013; Cass. n. 3578 del 2018).
4.4. Ed una volta affermato, con statuizione ormai definitiva (ancorche’ non espressa formalmente in dispositivo), che l’attrice non aveva proposto la domanda di restituzione, risultano, evidentemente, assorbite le censure che la stessa, ormai priva d’interesse, ha formulato nei confronti della decisione con la quale la stessa corte ha provveduto al suo rigetto nel merito.
4.5. In tale situazione, invero, torna applicabile il principio secondo cui, allorquando il giudice si sia comunque pronunciato (ritenendo che la domanda non sia stata proposta) nel senso di ritenere precluso l’esame di merito, le considerazioni che al riguardo lo stesso abbia poi svolto (rigettando la domanda perche’ infondata) restano irrimediabilmente fuori dalla decisione per l’assorbente e insuperabile ragione che tali valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria d’inammissibilita’, si e’ spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della questione controversa: con la conseguenza che mentre e’ ammissibile l’impugnazione rivolta alla statuizione pregiudiziale, e’, al contrario, inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione che pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, da considerare svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass. SU n. 3840 del 2007; Cass. n. 15234 del 2007; Cass. SU n. 15122 del 2013; Cass. n. 17004 del 2015; Cass. n. 30393 del 2017; Cass. n. 11675 del 2020; Cass. SU n. 2155 del 2021).
5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. La Corte da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e le spese generali nella misura del 15%; da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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