Domanda di paternità del padre biologico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2021| n. 27560.

Domanda di paternità del padre biologico.

In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l’accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo “status” di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia “erga omnes”, non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e – pur non essendo legittimato a proporre l’azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l’opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta – in qualità di “altro genitore”, può comunque chiedere, ai sensi dell’art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell’interesse del presunto figlio infraquattordicenne.

Ordinanza|11 ottobre 2021| n. 27560. Domanda di paternità del padre biologico

Data udienza 16 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Filiazione – Figlio nato fuori dal matrimonio – Domanda di paternità del padre biologico – Esclusione in caso di domanda di riconoscimento non proposta o ancora pendente – Assenza di legittimazione dell’azione di disconoscimento in capo al padre biologico – Facoltà di nomina di un curatore speciale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8340/2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), quale curatore speciale della minore (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno;
– intimati –
avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, pubblicata il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 63/2020, pubblicata il 20-1-2020, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile la domanda dallo stesso proposta diretta ad impugnare per mancanza di veridicita’ il riconoscimento di (OMISSIS), nata l'(OMISSIS), effettuato da (OMISSIS). La Corte d’appello, nel condividere il giudizio espresso dal primo giudice, ha ritenuto che non fosse ammissibile l’azione da ritenersi promossa ex articolo 263 c.c., dal (OMISSIS), il quale prospettava di essere il padre biologico della minore, nata in costanza di matrimonio di (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte di merito ha affermato che l’articolo 263 c.c., si applica ai figli nati fuori dal matrimonio, come e’ dato evincere dall’inserimento sistematico di detta norma nell’ambito del capo IV del titolo intitolato al “riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio” e come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con le pronunce richiamate nella sentenza.
2. Avverso questa sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito con controricorso dal curatore speciale della minore, avv. (OMISSIS), nonche’ con separato controricorso da (OMISSIS) e (OMISSIS). Sono rimasti intimati la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno.
3. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis.1 c.p.c.. Le parti controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 263 c.c. e dell’articolo 244 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Deduce di avere interesse a far accertare che egli e’ il padre biologico e naturale della minore (OMISSIS) e, a suo avviso, detto accertamento non e’ reso inammissibile dalle norme del codice civile vigente che si riferiscono al reclamo di legittimita’, al disconoscimento, ovvero all’accertamento giudiziale della paternita’, ne’ esso sarebbe incompatibile con un eventuale status di figlio legittimo. Ad avviso del ricorrente la norma di cui all’articolo 263 c.c., deve intendersi come riferita anche al “concepito nato fuori dal matrimonio” e pertanto essa si applica anche alla famiglia coniugale. Inoltre, deduce che l’azione ex articolo 244 c.c., e’ consentita al PM o al curatore speciale su sollecitazione anche dell’altro “genitore”, come previsto dal comma 6 del citato articolo, e l'”altro genitore” puo’ anche non essere il marito, poiche’ se il legislatore avesse voluto fare riferimento a quest’ultimo lo avrebbe esplicitato, come nel comma 2 dello stesso articolo. Richiama l’articolo 29 Cost. e precisa che, dopo la riforma del 2013, non e’ piu’ prospettabile la contrapposizione tra azioni di stato legittimo e azioni di stato riferite alla filiazione naturale. Ribadisce che nessuno puo’ reclamare uno stato di figlio contrario a quello attribuito con l’atto di nascita e il conforme possesso di stato, se prima non l’abbia rimosso attraverso l’azione di contestazione (articolo 239 c.c.) esperibile ex articolo 240 c.c., negli stessi casi di cui all’articolo 239, comma 1, ovvero, trattandosi di figlio riconosciuto, attraverso l’impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicita’ ex articolo 263 c.c.. Rimarca, infine, che il riconoscimento non veridico configura la fattispecie di reato di cui all’articolo 567 c.p.c. e il difetto di veridicita’ sussiste anche quando la madre del figlio nato da relazione adulterina dichiari nell’atto di nascita di averlo concepito con il proprio marito.
2. Il motivo e’ infondato.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, che il Collegio condivide e intende ribadire, la paternita’ e maternita’ possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e’ ammesso (articolo 269 c.c., comma 1), non anche in contrasto con un differente stato (nel caso di specie di figlio legittimo, ossia nato dal matrimonio) in cui la persona si trova (articolo 253 c.c.).
Ne consegue che la condizione di “figlio legittimo” e’ ostativa all’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternita’ da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con accertamento efficace erga omnes. In altri termini, la domanda di riconoscimento di paternita’ proposta da colui che assume di essere il padre biologico non puo’ avere ingresso, se l’azione di disconoscimento non e’ stata proposta, oppure non puo’ avere accoglimento, in ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio di disconoscimento, sino a quando la presunzione legale di legittimita’ della filiazione ex articolo 232 c.c., non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento (Cass. n. 1784/2012 e Cass. n. 17392/2018 citata).
Inoltre, questa Corte ha chiarito che colui che si afferma padre biologico del figlio nato dal matrimonio, pur non essendo legittimato a proporre in via autonoma azione di disconoscimento di paternita’ (Cass. n. 4033/1995) e neppure potendo intervenire e partecipare a quel giudizio o proporre impugnazione di terzo (Cass. n. 6985/2018), se il minore e’ infraquattordicenne, puo’ chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale affinche’ promuova l’azione di disconoscimento, e cio’ interpretando la locuzione dell’articolo 244 c.c., u.c. (“altro genitore”) come riferita non solo alla madre, ma anche al padre biologico (cosi’ Cass. n. 4020/2017).
Dunque, in questi ben delimitati confini, al padre biologico e’ attribuito uno strumento sollecitatorio dell’azione di disconoscimento, ferme restando all’evidenza, per quanto gia’ si e’ detto, da un lato, l’assenza di legittimazione autonoma del padre biologico a proporre quell’azione e, dall’altro, la rimessione all’esclusiva valutazione del giudice dell’interesse del minore al promovimento della stessa azione.
2.2. Cio’ posto, la Corte d’appello si e’ attenuta ai suesposti principi di diritto, richiamando correttamente, nel ragionamento decisorio, i passaggi argomentativi di cui si e’ detto.
Il ricorrente, che non censura specificamente la qualificazione, effettuata dalla Corte di merito, dell’azione da egli proposta come, in principalita’, di accertamento della paternita’ naturale e neppure deduce che sia pendente il giudizio di disconoscimento, incentra il presupposto fondante della doglianza sull’assunto secondo cui l’articolo 263 c.c., debba intendersi riferito anche al “concepito nato fuori dal matrimonio di uno di essi” e pertanto debba applicarsi anche alla famiglia coniugale.
Detta interpretazione e’ pero’ del tutto priva di pregio, poiche’ si pone in evidente ed insanabile contrasto con le chiare previsioni di cui all’articolo 269 c.c., comma 1 e articolo 253 c.c., per quanto si e’ infra precisato, nonche’ con il principio di diritto secondo il quale non e’ consentito l’accertamento in via incidentale di una questione di stato dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi – nel quadro normativo attuale – articolo 3 c.p.p. e Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 8 (Cass. n. 3934/2012). Sotto quest’ultimo profilo si osserva che, ove fosse accolta la prospettazione del ricorrente, si determinerebbe, infatti, in violazione del suddetto principio di diritto, un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone assenza di filiazione legittima tra (OMISSIS) e (OMISSIS), peraltro su iniziativa di un soggetto (padre biologico) non legittimato a proporre l’azione di disconoscimento della paternita’, ai sensi dell’articolo 244 c.c.. Questa Corte, con la citata pronuncia Cass. n. 3934/2012, ha chiarito che “gia’ Cass. 1515/1966 (seguita da Cass. 1615/1969, resa a sezioni unite, e Cass. 220/1980; cfr. anche Cass. 194/1985) ebbe occasione di precisare che nel nostro sistema legislativo, come si deduceva dagli articoli 806 e 819 c.p.c., articolo 19 c.p.p., articoli 28 e 30 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato e articoli 3 e 5 del Testo Unico delle leggi sulle giunte provinciali amministrative, deve escludersi la possibilita’ di un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale di diversa natura. Tali considerazioni sono valide tuttora pur nel mutato quadro normativo, richiamandosi, in luogo degli abrogati codice di procedura penale del 1930 e testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulle giunte provinciali amministrative, l’articolo 3 c.p.p., attualmente in vigore, e il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 8” (cosi’ Cass. 3934/2012 citata, rispetto alla quale non si ravvisa contrasto con quanto affermato dalla richiamata pronuncia n. 17392/2018, che anzi ribadisce l’efficacia erga omnes del giudicato sul disconoscimento e tratta del rimedio processuale necessario per ovviare all’interferenza tra giudizi pendenti proprio sulla premessa di quell’efficacia erga omnes).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza, dando atto che la costituzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ avvenuta con unico atto difensivo.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, consorti (OMISSIS) e (OMISSIS) e curatore speciale del minore (OMISSIS), delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna di esse in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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