Divieto di abuso degli strumenti processuali

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8151.

La massima estrapolata:

In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest’ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all’integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto – la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva – di conseguire importi superiori all’ammontare del credito stesso.

Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8151

Data udienza 11 luglio 2019

Tag – parola chiave: Esecuzione forzata – Assegnazione – Effetti – Assegnazione di crediti titolo esecutivo nei confronti di condebitori solidali – Ordinanza di assegnazione di crediti nei confronti di un condebitore – Successiva azione esecutiva nei confronti di altro condebitore – Ammissibilità – Condizioni e limiti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18106-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del vicepresidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2752/2017 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 05/12/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

La (OMISSIS) s.p.a. creditrice dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), debitori solidali, sottoponeva a pignoramento la pensione dovuta al primo dall’I.N.P.S. Successivamente, in data (OMISSIS), notificava un analogo atto di pignoramento a carico della (OMISSIS).
In data 19 giugno 2013, stante la dichiarazione positiva del terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Grosseto assegnava in pagamento alla (OMISSIS) s.p.a., nei limiti di legge, la pensione del (OMISSIS).
Cio’ nonostante, la (OMISSIS) s.p.a. non desisteva dal pignoramento a carico della (OMISSIS), sicche’ l’I.N.P.S. continuava ad accantonare le somme pignorate.
La (OMISSIS) proponeva, quindi, opposizione all’esecuzione, sostenendone l’illegittimita’. Respinta, anche in esito a reclamo cautelare, la richiesta di sospensione del processo esecutivo, l’opposizione veniva proseguita nel merito.
Il Tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione, con sentenza confermata in grado d’appello.
Avverso tale decisione ricorre il (OMISSIS), erede della (OMISSIS), nel frattempo deceduta, per due motivi. La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe esaminato il motivo di impugnazione relativo alla inapplicabilita’ dell’articolo 483 c.p.c. ai condebitori solidali.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non essendo stato indicato come e quando sarebbe stato dedotto il motivo di appello che il ricorrente sostiene non essere stato esaminato.
In ogni caso, si tratterebbe anche di una censura manifestamente infondata. La Corte d’appello, infatti, esaminando una questione subordinata rispetto alla falsa applicazione dell’articolo 483 c.p.c., ha comunque inteso disattendere implicitamente questa censura, se effettivamente proposta. Del resto, l’articolo 483 c.p.c. e’ certamente richiamato a sproposito dall’opponente. Tale disposizione si riferisce al cumulo dei mezzi di espropriazione nei confronti del medesimo debitore, mentre la questione che viene qui in rilievo e’ se, in base alla disciplina generale delle obbligazioni solidali, sia possibile per il creditore proseguire l’azione esecutiva intrapresa nei confronti di uno dei due debitori, dopo aver ottenuto un’ordinanza di assegnazione, potenzialmente satisfattiva, nei confronti dell’altro.
2. Con il secondo motivo si affronta piu’ specificatamente il profilo teste’ illustrato.
Il ricorrente sostiene che la (OMISSIS) s.p.a. avrebbe agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede ed invoca il principio affermato da questa Corte secondo cui, in materia di espropriazione forzata, la necessita’ di coordinare il principio della cumulabilita’ dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell’articolo 111 Cost., comma 1, nonche’ dall’operativita’ degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilita’ di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorche’ egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario (Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 09/04/2015, Rv.
635106 – 01).
Il motivo e’ inammissibile a causa della eccessiva genericita’ delle censure.
Il requisito di specificita’ e completezza del motivo di ricorso per cassazione e’ diretta espressione dei principi sulle nullita’ degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale e’ nullo, ancorche’ la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (articolo 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati, come il ricorso per cassazione, e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di legittimita’ cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce – quando prevista – nell’udienza di discussione e non e’ consentita alcuna attivita’ di allegazione ulteriore (giacche’ le memorie di cui agli articoli 378, 380-bis o 380-bis-1 c.p.c. sono finalizzate esclusivamente ad argomentare sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorche’ la legge non esiga espressamente la sua specificita’ (come invece per lâEuroËœatto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioe’ articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6184 del 13/03/2009, Rv. 607129 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006, Rv. 593552 – 01). E ora Cass., Sez. Un. n. 7074 del 2017, in motivazione.
In particolare, il ricorso nulla chiarisce in ordine allo svolgimento delle vicende espropriative: solo dalla lettura della memoria della banca controricorrente si apprende che nella procedura esecutiva a carico della (OMISSIS) vennero assegnate solo le spese della procedura esecutiva. Sicche’, l’ordinanza di assegnazione a carico della (OMISSIS) non risulta aver avuto ad oggetto somme imputabili, salva esazione, al soddisfacimento del medesimo credito in relazione al quale era stata emessa l’ordinanza di assegnazione a carico del (OMISSIS).
3. Sebbene tale rilievo sia assorbente, e’ utile esaminare – anche ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3, – la questione di diritto prospettata. Il principio invocato dal ricorrente (peraltro recentemente ripreso e ribadito, in materia di esecuzione forzata tributaria, anche da Sez. 5, Sentenza n. 10668 del 17/04/2019, Rv. 653657 – 02, secondo cui la clausola generale di buona fede viene in rilievo, addirittura, anche nella fase anteriore all’inizio dell’esecuzione) non e’ applicabile nel caso di specie. Quell’affermazione, infatti, si riferisce al caso in cui un creditore agisca intraprenda una seconda azione espropriativa nei confronti del medesimo debitore e lo stesso titolo, allorquando abbia gia’ conseguito un provvedimento potenzialmente satisfattivo del credito. Nel caso in esame, invece, la (OMISSIS) s.p.a. ha separatamente agito nei confronti di due debitori solidali, il (OMISSIS) e la (OMISSIS). Sussiste, quindi, il presupposto dell’unicita’ del titolo, ma difetta quello della identita’ soggettiva dell’esecutato.
Seguendo la tesi del ricorrente, si finirebbe con l’introdurre un beneficium excussionis in favore del secondo debitore solidale, non previsto dalla legge e che si pone in insanabile contrasto con la natura stessa dell’obbligazione solidale dal lato passivo, la quale comporta che soltanto il pagamento effettivamente conseguito da un condebitore estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri.
Tale effetto limitativo della responsabilita’ solidale non puo’ essere attribuito all’assegnazione dei crediti pignorati presso terzi, in quanto la stessa non e’ immediatamente satisfattiva. Al contrario, essa e’ pronunciata “salvo esazione” (articolo 553 c.p.c.), sicche’ l’estinzione del diritto del creditore ha luogo solo con l’effettivo integrale pagamento, da parte del terzo pignorato, di tutte le somme assegnate. Nel caso particolare del pignoramento di quota del trattamento pensionistico, tale evento estintivo non e’ immediato, perfezionandosi solo all’esito dell’accantonamento, mese dopo mese, di tutte le somme effettivamente necessarie per la soddisfazione delle ragioni del creditore. Quindi, a maggior ragione si giustifica la facolta’, per il creditore di due o piu’ debitori solidali, la possibilita’ di instaurare una pluralita’ di procedure esecutive “parallele” a carico di ciascuno dei condebitori, fintanto che non abbia ottenuta l’integrale soddisfazione del credito.
Ovviamente, al creditore e’ preclusa la possibilita’ di ottenere piu’ dell’ammontare del suo credito, ma tale limite opera, in sede esecutiva, solo al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia dell’assegnazione delle somme rivenienti dall’espropriazione forzata. Non e’, quindi, preclusa al creditore la possibilita’ di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che potra’ incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, alla prima.
6. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali l’iniziativa del creditore di due o piu’ debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c., fintanto che la stessa non sia stata interamente eseguita dal terzo pignorato sino all’integrale concorrenza del credito per cui si agisce, fermo restando il divieto di ottenere piu’ dell’ammontare del credito medesimo, la cui violazione deve essere fatta eventualmente valere in sede esecutiva mediante apposita opposizione”.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello gia’ dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *