Distinzione tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 13 marzo 2019, n. 1678.

La massima estrapolata:

La distinzione tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia sta nella posizione di estraneità e di terzietà del primo rispetto alle vicende, oggetto di propalazione e ciò implica una valutazione sulla effettiva estraneità del testimone al contesto criminale.

Sentenza 13 marzo 2019, n. 1678

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8610 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ar. Pr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, concernente la deliberazione adottata dalla Commissione Centrale ai sensi dell’art. 10 della l. n. 82 del 1991 del -OMISSIS- e notificata il -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il programma speciale di protezione in favore del ricorrente e dei suoi familiari della durata di ventiquattro mesi e il trasferimento in località cd protetta, nonché di tutti gli atti istruttori, prodromici e connessi.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito, per l’odierno appellante -OMISSIS-, l’Avvocato Ar. Pr. e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Il. Ma.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il provvedimento del -OMISSIS- con il quale gli è stato attribuito dalla Commissione centrale ex art. 10 della l. n. 82 del 1991 lo status di collaboratore di giustizia anziché quello di testimone di giustizia.
1.1. L’odierno appellante, il quale ha reso importanti dichiarazioni accusatorie, soprattutto in riferimento all’omicidio di -OMISSIS-, che hanno condotto alla condanna di pericolosi esponenti del clan -OMISSIS- e del clan -OMISSIS-, operanti nel territorio di -OMISSIS-, ha contestato tale qualificazione di collaboratore di giustizia sotto diversi profili, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ha chiesto all’adì to Tribunale l’annullamento di tale provvedimento.
1.2. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
1.3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018 ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e ne ha chiesto la riforma.
2.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere all’appello, di cui ha chiesto la reiezione.
2.2. Nell’udienza pubblica del 7 marzo 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello di -OMISSIS- merita accoglimento.
4. Il primo giudice ha ritenuto legittima la qualificazione dell’odierno appellante quale collaboratore di giustizia perché ha ritenuto che, per la sussistenza di fatti penalmente rilevanti che lo hanno direttamente coinvolto, la Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli avrebbero correttamente valutato – così si legge espressamente nella sentenza impugnata – “la sussistenza di una contiguità non occasionale del ricorrente rispetto all’ambiente criminale rispetto al quale lo stesso ricorrente ha reso dichiarazioni”.
4.1. Si tratta, però, di una motivazione che non spiega in nessun modo su quali fatti si fondi tale affermata contiguità non occasionale rispetto al contesto camorristico.
4.2. Scendendo nel concreto, tuttavia, ci si avvede che tali fatti concernerebbero la detenzione di armi per lungo tempo nella propria -OMISSIS-, da parte dell’odierno appellante, sotto la pesantissima minaccia dei locali clan camorristici -OMISSIS- e -OMISSIS-, che già da tempo lo aveva fatto oggetto di intimidazione e di vessazione, con ripetuti episodi, tra l’altro, di usura ed estorsione, ai quali è seguita la condanna di detti esponenti proprio sulla base delle dichiarazioni rese da -OMISSIS-.
4.3. È stato lo stesso appellante a rilasciare, anche in merito alla detenzione delle armi sotto minaccia dei clan, dichiarazioni autoaccusatorie che, non avendo trovato riscontri precisi, sono state archiviate, su richiesta del p.m., seppure con provvedimento del giudice per le indagini preliminari successivo all’emissione del provvedimento in questa sede impugnato.
4.4. Sta di fatto che, al di là della successiva archiviazione, già dal tenore delle stesse circostanze autoaccusatorie, quali spontaneamente narrate all’autorità giudiziaria dall’odierno appellante, emergeva con ogni evidenza, e ragionevolezza, come egli fosse sotto minaccia e scacco della criminalità organizzata spadroneggiante sul territorio, alle cui prepotenze si è infine ribellato rilasciando dichiarazioni decisive per la condanna dei suoi pericolosi esponenti, autori di violenze ripetute e di efferati omicidi, e che egli non poteva ritenersi contiguo, nemmeno occasionalmente, ai potenti, minacciosi, onnipresenti clan camorristici.
4.5. La distinzione tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia, per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, sta infatti nella posizione di estraneità e di terzietà del primo rispetto alle vicende, oggetto di propalazione (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 610), e ciò implica una (ulteriore) valutazione sulla effettiva estraneità del testimone al contesto criminale, come la stessa Commissione centrale ha stabilito in via generale con la propria determinazione, in data 30 luglio 2009, nella quale ha dettato i criterî di massima per il riconoscimento (Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2016, n. 218).
4.6. La affermata contiguità non occasionale di -OMISSIS- al sodalizio criminale avrebbe dovuto trovare riscontro non già nelle sue semplici e spontanee dichiarazioni autoaccusatorie rese all’autorità giudiziaria, dalle quali trapela, al contrario, la pesante intimidazione subita da soggetti di notoria caratura delinquenziale, ma da elementi ulteriori che lasciassero ragionevolmente apprezzare la sua consapevole e non episodica vicinanza al clan -OMISSIS- o ad altre associazioni camorristiche operanti nel territorio di -OMISSIS- e la volontaria, libera, scelta di aderire ai loro programmi o propositi criminosi.
4.7. Di tali elementi del tutto invece assenti, al punto tale che in sede penale la posizione dell’odierno appellante è stata, seppur successivamente, archiviata, non vi è traccia nel provvedimento della Commissione centrale e nella motivazione della sentenza impugnata, che merita pertanto riforma.
4.8. Sarebbe del resto paradossale, e segno di un’intima contraddizione in seno all’ordinamento, che proprio la vittima delle intimidazioni mafiose, subite in un contesto di pesantissima vessazione, fisica e psicologia, e di altissimo rischio per sé e i suoi cari, debba scontare, in sede amministrativa, il “prezzo” di tali violenze con la qualificazione di mero collaboratore di giustizia, che presuppone una volontaria contiguità ad un mondo criminale al quale, invece, ha mostrato di ribellarsi mettendo a rischio l’incolumità propria e dei propri familiari.
5. Di qui l’illegittimità del provvedimento della Commissione centrale qui impugnato che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato per violazione dell’art. 16-bis della l. n. 82 del 1991 ed eccesso di potere, quantomeno sotto il profilo di una falsa rappresentazione dei fatti e/o di una irragionevolezza manifesta nella loro valutazione, posta a base della erronea qualificazione dell’odierno appellante quale collaboratore di giustizia.
5.1. Né può sostenersi, come afferma l’Avvocatura Generale dello Stato nella memoria depositata il -OMISSIS- 2019, che l’odierno appellante non abbia un interesse, quantomeno morale, a vedere accertata la propria estraneità rispetto al contesto criminale, nei cui confronti ha reso dichiarazioni accusatorie, con tutti gli effetti di legge che conseguono dalla posizione di testimone di giustizia anziché rispetto a quella di collaboratore di giustizia.
6. Le spese del doppio grado del giudizio, considerata l’eccezionalità della situazione qui esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti.
6.1. Il Ministero dell’Interno, soccombente comunque sul piano sostanziale, deve essere condannato a rimborsare in favore dell’odierno appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del suo gravame in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da -OMISSIS-, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento emesso il -OMISSIS- dalla Commissione centrale ex art. 10 della l. n. 82 del 1991 nei suoi confronti.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, il clan -OMISSIS-, il clan -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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