Nel processo amministrativo la parte che agisce in giudizio deve fornire la prova in merito della fondatezza della pretesa azionata

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 13 marzo 2019, n. 1679.

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo, ed in generale nel processo, la parte che agisce in giudizio deve fornire la prova in merito della fondatezza della pretesa azionata, non potendosi limitare a contestare gli elementi addotti in senso contrario dall’Amministrazione, peraltro persuasivi e suffragati da riscontri documentali.

Sentenza 13 marzo 2019, n. 1679

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7847 del 2018, proposto da
Sa. Ba., rappresentato e difeso dagli avvocati Ro. Or., Da. De Bl., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Da. De Bl. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia Sezione Seconda n. 776/2018, resa tra le parti, concernente la revoca delle misure di accoglienza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’Avv. Ra. Ch. su delega dichiarata di Roberto Oriani e l’avvocato dello Stato Pi. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente, già ospite del centro di accoglienza straordinario denominato “Al. Sa. Si.” di Velleve (BG), in qualità di richiedente asilo, in attesa della convocazione davanti alla Commissione territoriale, poi trasferito presso altra struttura, è incorso nel provvedimento assunto in data 13 giugno 2018 dal Prefetto della Provincia di Bergamo, con il quale, in applicazione del disposto di cui all’art. 23, comma 1 lettera e) D.lgs. 142/2015, è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza di cui beneficiava.
Come è ricavabile dalla motivazione del provvedimento prefettizio, la revoca è stata adottata in conseguenza dell’accertato coinvolgimento del ricorrente, assieme ad altri ospiti della struttura di Valleve, in una azione di protesta “..attuata – impedendo il transito sia dei pedoni che dei veicoli – mediante l’occupazione ed il blocco della strada comunale in località (omissis)”, durata diverse ore.
In tale occasione sono intervenute le Forze dell’Ordine che, individuati i partecipanti, hanno deferito, in stato di libertà, alla competente Procura della Repubblica tutti i soggetti identificati, per i reati di violenza privata ed interruzione di un servizio di pubblica utilità .
Il Prefetto di Bergamo, esaminati gli atti trasmessi dalle forze dell’ordine, con il provvedimento datato 13 giugno 2018 ha disposto la revoca delle misure di accoglienza.
2. – Avverso tale decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, contestando di aver partecipato all’azione di protesta.
3. – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso rilevando che:
– il ricorrente non aveva contestato la gravità dei fatti, né la loro rilevanza ai fini della revoca delle misure di accoglienza;
– si era limitato, infatti, a contestare la propria presenza alla manifestazione di protesta senza fornire alcun elemento di prova a sostegno di quanto affermato, non indicando neppure dove si trovasse al momento dei fatti;
– dal verbale redatto e sottoscritto in data 27/2/2018 dal Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, relativo ai fatti avvenuti a Valleve il 2 febbraio 2018, con allegato elenco dei manifestanti, si evinceva il nominativo del ricorrente;
– i dati contenuti nel verbale erano datati di fede privilegiata, fino a querela di falso, in merito all’identificazione del ricorrente, tanto più che nessuna argomentazione difensiva era stata svolta al riguardo;
– la gravità e la rilevanza dei fatti era tale da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 142/2015.
4. – Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
5. – All’udienza pubblica del 7 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
7. – L’appellante ha articolato nell’atto di appello cinque motivi di gravame: i primi quattro sono diretti a contestare il provvedimento impugnato; l’ultimo motivo, invece, riguarda la mancata pronuncia sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
7.1 – Per ragioni logiche ritiene il Collegio di dover esaminare preventivamente le doglianze relative al decreto di revoca delle misure di accoglienza.
Anche in appello il nucleo centrale della controversia riguarda la asserita mancata partecipazione dell’appellante alla manifestazione in questione.
La tesi difensiva si fonda:
– sulla tesi della non valutabilità della documentazione acquisita in primo grado, in quanto tardivamente depositata;
– sulla asserita mancata identificazione del ricorrente, tenuto conto che l’atto con il quale è stato individuato sarebbe un mero elenco privo della sottoscrizione del suo redattore;
– sulla intervenuta archiviazione del reato;
– sulla vigenza del termine per la proposizione della querela di falso, termine non ancora scaduto al momento della proposizione dell’appello.
8. – Le doglianze non possono trovare accoglimento.
8.1 – In merito alla asserita tardività della documentazione sulla quale si fonda il decreto del Prefetto di Bergamo, è sufficiente rilevare che il termine per il deposito dei documenti – previsto dall’art. 46 c.p.a. – è ordinatorio e, quindi, anche ove non fosse stato rispettato, ciò non avrebbe comportato l’inutilizzabilità dei documenti ai fini del giudizio.
8.2 – Per quanto riguarda l’identificazione del ricorrente, dalla documentazione versata in atti si evince che, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, l’identificazione dei manifestanti non è contenuta nel solo elenco allegato alla nota della Compagnia di Zogno della Legione Carabinieri Lombardia, priva di sottoscrizione e di identificazione del soggetto che ha redatto l’atto, ma si desume anche dalla “Annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Mar. Magg. Pa. Ma. e dall’App. Sc. Q.S. Sp.i An.” della Stazione di Bronzi che hanno redatto e sottoscritto l’atto in data 2 febbraio 2018.
L’identificazione è intervenuta mediante l’ausilio dell’addetto al centro di accoglienza, sig. La Porta Edoardo, che ben conosceva gli ospiti del centro.
A prescindere da ogni considerazione sulla valenza o meno a fini probatori privilegiati di tale identificazione, questione su cui si sofferma l’appellante, ciò che conta è che la Prefettura ha basato la sua identificazione su accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, e che la parte si è limitata a contestare tale affermazione senza addurre alcun elemento di prova a confutazione, non premurandosi neppure di indicare dove fosse il ricorrente al momento dei fatti, corroborando la sua affermazione da elementi probatori di qualunque natura.
La parte non può limitarsi a negare genericamente di aver partecipato alla manifestazione di protesta adducendo ragioni formali sulle modalità di identificazione: l’Amministrazione, infatti, ha prodotto elementi di prova a sostegno di quanto affermato, e tali elementi probatori devono essere contrastati con elementi di prova contrari da parte del ricorrente.
Nel processo amministrativo (ed in generale nel processo) la parte che agisce in giudizio deve fornire la prova in merito della fondatezza della pretesa azionata, non potendosi limitare a contestare gli elementi addotti in senso contrario dall’Amministrazione, peraltro persuasivi e suffragati da riscontri documentali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15/3/2013 n. 1540).
Peraltro, alla manifestazione in questione hanno partecipato ben 32 richiedenti asilo; molti di essi hanno impugnato i decreti del Prefetto: tutti hanno negato in giudizio di aver partecipato alla protesta.
E’ del tutto evidente che la tesi dell’asserito “errore di persona”, alla luce di tale dato di fatto, risulta assai poco credibile.
8.3 – Quanto all’archiviazione del reato è sufficiente rilevare che tale elemento non esclude la rilevanza ai fini amministrativi della condotta.
8.4 – Per completezza espositiva va ribadito che nessuna doglianza è stata proposta in merito al capo di sentenza che ha ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti normativi (art. 23, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 18 agosto 2015, n. 142) sui quali si fonda il provvedimento impugnato in primo grado.
9. – Resta da esaminare l’ultima censura con la quale l’appellante lamenta l’omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
Con tale doglianza l’appellante invoca i precedenti della Sezione n. 5037/2018 e n. 4808/2018 e sottolinea come, nella specie, sussisterebbero i presupposti di cui agli articoli 119 e 74 del d.p.r. n. 115/2002, per quanto riguarda i requisiti di reddito e di patrimonio, nel caso pari a zero, e della “non manifesta infondatezza” delle sue ragioni.
10. – L’assunto è infondato alla luce della giurisprudenza della Sezione (cfr. sentenza n. 6813/2018).
Come è noto, per effetto delle regole speciali per il processo amministrativo di cui all’art. 14 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, l’istanza di gratuito patrocinio va presentata ad apposite Commissioni che adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria, di carattere amministrativo e non giudiziale.
Infatti l’art. 82 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che, nel caso dell’intervenuto favorevole provvedimento dell’apposita Commissione “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento…”
L’art. 83 del predetto d.p.r. prevede in capo al giudice che procede la mera possibilità di deliberare sulle istanze de quibus, ma non l’obbligo.
Infatti, anche nei casi in cui la decisione sopravviene prima che l’apposita Commissione abbia avuto modo di pronunciarsi, la liquidazione delle spese a carico dello Stato può anche essere adottata con separato decreto successivo alla decisione del ricorso.
Sotto un profilo generale, l’omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado non costituisce dunque causa di annullamento per cui, per tale parte, la sentenza impugnata sul punto appare esente dalle dedotte censure.
L’art. 16, comma 2 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, che riguarda le misure minime previste ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dispone che, nel caso di impugnazione delle decisioni sullo status di rifugiato in sede giurisdizionale, il cittadino straniero assistito da un avvocato è ammesso al gratuito patrocinio “ove ricorrano le condizioni previste dal d.p.r. 115/2002”.
Nel caso di specie le ragioni di doglianza confluite nella domanda erano “manifestamente infondate”, ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. 115/2002, come risulta dal rigetto dei primi quattro motivi di appello dedotti avverso il decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza.
Peraltro, il gratuito patrocinio è stato negato anche in grado di appello da parte della relativa Commissione presso questo Consiglio di Stato con decreto n. 192/2018.
11. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado e va, quindi, respinto il ricorso di primo grado.
12. – Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata e respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi Euro 1.500 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giorgio Calderoni – Consigliere

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