Disconoscimento espresso ed in modo formale sia della conformità della copia all’originale sia del contenuto e della autenticità della sottoscrizione

Corte di Cassazione, civileOrdinanza|22 marzo 2023| n. 8161.

Disconoscimento espresso ed in modo formale sia della conformità della copia all’originale sia del contenuto e della autenticità della sottoscrizione

Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l’autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l’abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale; quindi, solo nel caso in cui – all’esito della procedura prevista dagli articoli 216 e ss. cod. proc. civ. – rimanga accertata la veridicità e l’originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l’efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento alla vicenda in esame – quella contemplata dall’articolo 2702 cod. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello, riformando la statuizione di prime cure, aveva condannato la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, a titolo di provvigione, di un importo corrispondente alla misura del 3% del prezzo indicato nella scrittura intervenuta “inter partes” con riferimento ad un incarico di mediazione conferito per la vendita di un appartamento sul presupposto che tale alienazione fosse stata effettuata in violazione della clausola di esclusività prevista dalla suddetta scrittura privata; nella circostanza, infatti, essendo accertato che la ricorrente medesima aveva tempestivamente disconosciuto sia la scrittura, contenente l’asserito incarico di mediazione e prodotta in copia dall’attore in primo grado, che la sottoscrizione apparentemente a riferibile alla convenuta, posta dal controricorrente a fondamento della propria domanda, senza che, pacificamente, quest’ultimo avesse poi proposto istanza di verificazione, doveva ritenersi che il citato disconoscimento – formulato inequivocamente ai sensi dell’articolo 214, comma 1, cod. proc. civ. – dell’autenticità anche della sottoscrizione della scrittura privata era senz’altro ammissibile, pur se prodotta in copia fotostatica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 agosto 2015, n. 16998).

Ordinanza|22 marzo 2023| n. 8161. Disconoscimento espresso ed in modo formale sia della conformità della copia all’originale sia del contenuto e della autenticità della sottoscrizione

Data udienza 16 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Documento in copia fotografica o fotostatica – Disconoscimento espresso ed in modo formale sia della conformità della copia all’originale sia del contenuto e della autenticità della sottoscrizione – Accertamento della rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c. – Disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione – Giudice vincolato all’esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 25231-2019) proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore (del 12 gennaio 2022) dall’Avv. Alfredo Miraglia e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall’Avv. Francesco Punzo e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1550/2019 (pubblicata il 22 luglio 2019);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2840/2013, l’adito Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) (quale agente immobiliare) nei confronti di (OMISSIS) diretta all’ottenimento, a titolo di provvigione, dell’importo corrispondente alla misura del 3% del prezzo indicato nella scrittura intervenuta tra le parti il (OMISSIS) con riferimento all’incarico di mediazione conferitogli per la vendita del suo appartamento sito in (OMISSIS), sul presupposto che tale alienazione fosse stata effettuata in violazione della clausola di esclusivita’ prevista dalla suddetta scrittura privata.

2. Decidendo sull’appello avanzato dal soccombente attore e nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1550-2019, accoglieva il gravame e, per l’effetto, condannava la (OMISSIS) al pagamento della somma, in favore del (OMISSIS), di Euro 6.300,00, per il titolo dedotto in giudizio con l’originario atto di citazione.

A tal proposito, il giudice di secondo grado ravvisava – previa reiezione delle eccezioni processuali di inammissibilita’ del gravame – la fondatezza dell’appello, ritenendo accertata la violazione della clausola penale di esclusivita’ di cui alla richiamata scrittura intercorsa tra le parti (riportata all’articolo 10) prodotta in copia dal (OMISSIS), sottoscritta dalla (OMISSIS) e contenente l’indicazione della relativa somma dovuta, dovendosi considerare irrilevante che nella copia in possesso della stessa appellata non risultasse indicato alcun importo, essendo suo onere quello di proporre eccezione di disconoscimento del contratto prodotto dall’appellante, chiedendo anche l’esibizione dell’originale.

3. Avverso la sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’appellata soccombente (OMISSIS).

Ha resistito con controricorso l’intimato (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 215, comma 1, n. 2, e 216 c.p.c., sostenendo l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza, con la quale la Corte di appello non si era avveduta che ella, costituitasi alla prima udienza di comparizione nel giudizio dinanzi al Tribunale, aveva – immediatamente, nella stessa udienza – disconosciuto, ai sensi dell’articolo 214 c.p.c., la scrittura privata prodotta dal (OMISSIS) in copia oltre alla relativa sottoscrizione, con apposita dichiarazione fatta a verbale dal suo procuratore, senza che la controparte avesse formulato tempestiva istanza di verificazione, ragion per cui alla suddetta scrittura privata non si sarebbe potuto conferire alcun effetto, non sussistendo, peraltro, alcun onere a carico di essa ricorrente di esibire l’originale della copia della scrittura disconosciuta.

2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 33, 34 e 26 del d. lgs. n. 206/2005 (c.d. “codice del consumo”), non avendo la Corte di appello tenuto conto che ella, in primo grado, aveva, in via subordinata, allegato, la violazione – da parte del mediatore – dei citati articoli 33 e 34 del c.d. “codice del consumo”, poiche’ la clausola di esclusiva, limitativa della liberta’ contrattuale della venditrice, non era stata fatta oggetto di apposita trattativa (l’agente aveva semplicemente richiamata gli articoli 1341 e 1342 c.c.), donde avrebbe dovuto essere ritenuta vessatoria in suo danno.

3. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., per effetto dell’omessa pronuncia, da parte della Corte di appello, sul motivo diretto all’ottenimento della declaratoria di inammissibilita’ della domanda nuova formulata dall’appellante, siccome, in secondo grado, egli aveva invocato esclusivamente il pagamento della penale per l’asserita violazione della clausola di esclusiva (previa eventuale riduzione a equita’), nel mentre, con l’atto di citazione in primo grado, aveva richiesto unicamente il pagamento del compenso ritenuto come dovutogli a titolo di provvigione.

4. Rileva il collegio che il primo motivo e’ fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Con tale motivo – rispondente al requisito di specificita’ per effetto dell’adeguato richiamo delle dichiarazioni relative all’operato disconoscimento formalizzato nel verbale della prima udienza del giudizio di primo grado in cui la stessa (OMISSIS) si era direttamente costituita legittimamente (non avendovi provveduto anticipatamente) – e’ rimasto accertato che la ricorrente aveva tempestivamente disconosciuto sia la scrittura (contenente l’asserito incarico di mediazione e prodotta in copia dall’attore in primo grado) che la sottoscrizione apparentemente a lei riferibile, posta dal (OMISSIS) a fondamento della sua domanda, senza che, pacificamente, quest’ultimo avesse poi proposto istanza di verificazione.

Orbene, sulla scorta di questa incontroversa evenienza processuale, deve ritenersi che il citato disconoscimento – formulato inequivocamente dalla (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 214, comma 1, c.p.c. – dell’autenticita’ (anche) della sottoscrizione della scrittura privata era senz’altro ammissibile, pur se prodotta in copia fotostatica (cfr. Cass. n. 9869/2000 e Cass. n. 16551/2015).

Infatti, costituisce principio pacifico – al quale dovra’ uniformarsi il giudice di rinvio – nella giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 16998/2015) che, ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui e’ avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l’autenticita’ della sottoscrizione (non avendo alcuna rilevanza – diversamente da quanto erroneamente asserito dalla Corte di appello – che la stessa non chieda anche l’esibizione dell’originale), il giudice non puo’ attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l’abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui – all’esito della procedura prevista dagli articoli 216 e ss. c.p.c. – rimanga accertata la veridicita’ e l’originalita’ della sottoscrizione del documento stesso, e’ consentito conferirgli, in funzione decisoria, l’efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento al caso di specie – quella contemplata dall’articolo 2702 c.c..

E’ stato, altresi’, precisato che, qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, e’ onere di quest’ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l’intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell’esistenza dell’originale (cfr. Cass. n. 9869/2000 e Cass. n. 9202/2004), giacche’ la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilita’ dell’indagine devoluta all’ausiliario e, con cio’, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 35167/2021).

Diversamente, alla parte che invochi la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto rimane la sola possibilita’ di dare prova del suo contenuto – inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell’intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione – con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilita’ (cfr. Cass. n. 7267/2014; e Cass. n. 33769/2019), precisandosi, a tal proposito, che non puo’ far ricorso alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell’originale (cfr., in particolare, Cass. n. 24306/2017).

5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, va accolto il primo motivo, da cui deriva l’assorbimento dei restanti.

Da cio’ conseguono la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *