Disconoscimento conformità copia informatica 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 ottobre 2024| n. 26200.

Disconoscimento conformità copia informatica 

Massima: Il disconoscimento della conformità all’originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall’art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, essendo poi rimesso al giudice l’accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l’utilizzabilità.

 

Ordinanza|7 ottobre 2024| n. 26200. Disconoscimento conformità copia informatica 

Data udienza 10 settembre 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Documentale (prova) – Copie degli atti – Fotografiche copia informatica depositata telematicamente – Disconoscimento di conformità all’originale – Art. 2719 c.c. – Applicabilità – Requisiti – Effetti.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta da

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. BELLÉ Roberto – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Cons. rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8772/2021 R.G. proposto da

Fa.An., rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Si. e domiciliata per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MIUR;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 596/2020 pubblicata il 4 gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

Disconoscimento conformità copia informatica 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Firenze Fa.An., dipendente del MIUR, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con il quale la P.A. datrice di lavoro aveva mutato l’incarico a lei già attribuito di dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo (Omissis) di F, destinandola alla Direzione didattica di E, con condanna del medesimo MIUR a riassegnarla alla precedente sede.

Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 622/2019, ha rigettato il ricorso.

Fa.An. ha proposto appello, che la Corte d’Appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 596/2020, ha respinto.

Fa.An. ha presentato ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il MIUR è rimasto intimato.

La ricorrente ha depositato memoria.

Disconoscimento conformità copia informatica 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 R.D. n. 1368 del 1941.

Essa contesta, in primo luogo, che la corte territoriale abbia ritenuto utilmente acquisita al giudizio la documentazione prodotta dal MIUR in primo grado ai numeri da 1 a 22A, nonostante la tardiva costituzione in appello della P.A.

Inoltre, rappresenta che la Corte d’Appello di Firenze avrebbe errato nel non dare rilievo al contenuto del provvedimento di valutazione prodotto dalla sua difesa, dal quale sarebbe risultato il regolare raggiungimento, da parte sua, degli obiettivi assegnati.

Ne sarebbe derivata, quindi, la palese apparenza, contraddittorietà e arbitrarietà della motivazione della sentenza impugnata, come ricavabile dalle attività organizzative, finanziarie e direzionali da lei poste in essere nell’anno scolastico 2016-2017, non esaminate dal giudice.

In aggiunta a ciò, essa osserva che le firme e il contenuto della lettera contenente le sottoscrizioni di 717 genitori dell’I.C. (Omissis) di F sarebbero state illeggibili e non autenticati.

Priva di rilievo sarebbe stata, poi, la circostanza che essa si sarebbe già trovata in una situazione di incompatibilità ambientale in occasione del suo incarico precedente.

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Infine, la sentenza impugnata sarebbe stata erronea perché non avrebbe rilevato che il MIUR non avrebbe depositato in appello il relativo Indice o Foliario dei documenti asseritamente allegati in secondo grado.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, la formulazione del motivo non permette di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti.

Nel caso di specie, in particolare, le doglianze sovrappongono e confondono profili di merito e questioni giuridiche, con la conseguenza che finiscono per assegnare inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, con la menzione delle disposizioni violate al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., SU, n. 9100 del 6 maggio 2015; Cass., Sez. 2, n. 26790 del 23 ottobre 2018).

L’unico vizio denunciato con relativa chiarezza attiene al profilo motivazionale della sentenza che, comunque, è stato descritto in maniera confusa e, in ogni caso, non sussiste, atteso che la corte territoriale ha valutato, in maniera compiuta, sia la questione della dedotta inutilizzabilità dei documenti de quibus sia quella dell’incidenza del documento di valutazione presentato dalla ricorrente.

Peraltro, la tardiva costituzione in appello non può incidere sul potere della corte territoriale di esaminare i documenti depositati in primo grado.

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Per quanto concerne la lettera dei 717 genitori dell’I.C. (Omissis) e la pregressa situazione di incompatibilità ambientale della ricorrente, la censura è pure inammissibile, richiedendo la lavoratrice un nuovo esame nel merito di documenti e fatti, precluso a questa Suprema Corte.

L’assenza dell’indice non ha, infine, alcuna incidenza, in quanto le norme relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo; tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e l’eventuale irritualità della produzione è sanata quando il giudice abbia tenuto conto dei detti documenti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l’irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, così, di avere avuto conoscenza di siffatti documenti (principio ricavabile da Cass., Sez. 3, n. 9545 del 22 aprile 2010).

2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 22, comma 2, e 1, i bis), del D.Lgs. n. 82 del 2005, dell’art. 1 del decreto direttoriale del 28 dicembre 2015, degli artt. 16 decies e 16 undecies del D.L. n. 179 del 2012, dell’art. 4 del d.p.c.m. del 13 novembre 2014 e dell’art. 2719 c.c.

Essa rileva che il MIUR avrebbe depositato in prime cure la documentazione in questione telematicamente, senza attestazione di conformità agli eventuali originali (da lei contestata), al che sarebbe conseguita, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di appello, l’inapplicabilità dell’art. 2719 c.c., che sarebbe stato sostituito dalle regole del PCT.

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La doglianza è infondata.

Al riguardo, è principio consolidato, in giurisprudenza, che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022).

Inoltre, la Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019).

Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici.

A sostegno di questa conclusione depongono sia dati formali sia considerazioni di ordine logico.

Innanzitutto, è la stessa normativa menzionata dalla ricorrente che conduce a simili conclusioni.

Infatti, l’art. 22, ai commi 3 e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, prescrive, nel testo ratione temporis rilevante, che:

“3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

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4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5″.

Si tratta di prescrizioni che sono ricollegabili chiaramente al disposto dell’art. 2712 c.c., il quale stabilisce che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

L’attestazione di conformità è richiesta, peraltro, non per ogni deposito documentale, ma solo con riguardo agli atti processuali di parte (o per quelli del giudice), come chiarito dall’art. 16 decies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, nel testo applicabile nella specie, intitolato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti”, per il quale:

“1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”.

Per le copie degli altri atti, non formati proprio per il processo dal difensore e diversi dai provvedimenti del giudice, ma, ad esempio, destinati a provare o negare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, trovano applicazione, quindi, le ordinarie regole stabilite dal Codice civile in tema di efficacia, contestazione e riconoscimento delle scritture private e degli atti pubblici.

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Pure l’art. 1 del decreto del Ministro della Giustizia del 28 dicembre 2015, citato sempre dalla ricorrente, richiama, al numero 3, quanto alle modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato (di cui all’art. 19 ter del provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante “Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44”), l’art. 16 undecies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, sempre concernente le “Modalità dell’attestazione di conformità” , che, a sua volta, rinvia alla “attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione (…)”, e, quindi, al precedente art. 16 decies, sopra citato.

Occorre rilevare, in aggiunta a ciò, che neanche con riferimento alle copie informatiche, depositate con modalità telematiche, degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice l’attestazione in questione è richiesta sempre senza eccezioni, atteso che la giurisprudenza di legittimità ne ha negato la necessità, pur se in contesti e con percorsi logici particolari, in ordine al deposito della decisione impugnata in cassazione (Cass., SU, n. 8312 del 25 marzo 2019), del controricorso (Cass., Sez. 6-1, n. 32231 del 13 dicembre 2018) o del ricorso (Cass., SU, n. 22438 del 24 settembre 2018).

Vi sono, infine, considerazioni di ordine logico-sistematico alla base della presente decisione.

Infatti, in ordine alle copie informatiche degli atti processuali di parte, depositate con modalità telematiche, può porsi il problema della relativa attestazione di conformità, in quanto questi svolgono una funzione essenziale per l’instaurazione, lo svolgimento e la definizione del giudizio ed è necessario che ne sia confermata la provenienza dal difensore, unico soggetto legittimato a formarne gli originali e, quindi, anche persona competente a rendere l’attestazione de qua.

Per ciò che concerne, invece, le prove documentali allegate in copia, la loro origine e conformità all’originale può essere determinata applicando le normali regole del Codice civile, a prescindere dal fatto che siano depositate fisicamente in versione analogica o telematicamente in quella informatica, non ricorrendo le ragioni sopra menzionate.

3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 R.D. n. 1368 del 1941 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, mentre con il decreto del MIUR n. 10015 del 28 giugno 2017 le sarebbe stata comunicata l’apertura di un procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità funzionale, con il successivo decreto del 18 luglio 2017 sarebbe stato decretato il mutamento del suo incarico.

In questo modo, sarebbe stato leso il suo diritto di difesa.

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Inoltre, essa evidenzia che il trasferimento sarebbe avvenuto senza previa sospensione e prima dell’inizio del successivo anno scolastico.

La doglianza è inammissibile, atteso che la Corte d’Appello di Firenze ha con chiarezza spiegato che i due decreti si riferivano alla stessa vicenda e che il mutamento dell’incarico era la conseguenza del disposto trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.

In ordine alle altre censure, si osserva che la sospensione dal servizio non è normativamente imposta e che l’art. 468 del D.Lgs. n. 297 del 1994, pure richiamato dalla ricorrente, consente che il trasferimento per incompatibilità ambientale avvenga durante l’anno scolastico.

4) Con il quarto motivo la ricorrente contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 R.D. n. 1368 del 1941 perché la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio “e quanto ad esso collegato e connesso”.

In particolare, essa critica il contenuto della relazione ispettiva del 31 maggio 2007 e riporta il contenuto delle dichiarazioni valutate dal giudice di appello.

Afferma, poi, che la sua condotta sarebbe stata, comunque, sempre legittima e che il contrasto denunciato sarebbe esistito solo con una piccola parte dell’ambiente.

La doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente ha chiesto, nella sostanza, a questo Collegio di rivalutare il contenuto delle prove agli atti, attività che, in sede di legittimità, è preclusa.

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5) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:

“Il disconoscimento della conformità all’originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall’art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.

“L’attestazione di conformità all’originale resa dal difensore ex art. 16 decies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, è richiesta per le copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, ma non riguarda gli altri documenti, in particolare le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte in giudizio telematicamente per provare o negare l’esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”.

Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non avendo la P.A. svolto difese.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

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P.Q.M.

La Corte,

– rigetta il ricorso;

– attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 10 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2024.

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