Disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 maggio 2021| n. 18313.

In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il provvedimento presidenziale di rinvio dell’udienza di trattazione dell’appello disposto ex lege ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso può essere notificato all’imputato appellante mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema (PEC) del difensore, a norma del comma 14 del medesimo articolo 83, soltanto nel caso in cui sia assistito da un difensore di fiducia ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore, anche se d’ufficio. Ne discende che, in assenza di quest’ultima condizione, la notificazione all’imputato appellante del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC a norma dell’articolo 83, comma 14, del citato Decreto Legge deve considerarsi omessa e determina una nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dal difensore che abbia ricevuto la notifica.

Sentenza|11 maggio 2021| n. 18313. Disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid – Reati ex artt. 572, 570, commi 1 e 2, e 635, comma 2, c.p. – Ricorso per cassazione – Fondatezza – Nullità sentenza di appello – Decreto citazione – Omessa notifica all’imputato presso il domicilio eletto – Sola notifica a mezzo pec al difensore d’ufficio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BASSI Alessandra;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica del difensore, avv. (OMISSIS), il quale ha ribadito di non essere mai stato nominato quale difensore di fiducia, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in verifica, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 3 luglio 2020, con cui il Tribunale di Bologna ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge per i reati di cui all’articolo 572 c.p. in danno di (OMISSIS) (commesso almeno fino al (OMISSIS)), articolo 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2 e articolo 635 c.p., comma 2, n. 3.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p.:
2.1. Violazione di norma processuale per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso il domicilio eletto al momento dell’identificazione personale. A sostegno della deduzione, la difesa pone in luce come la Corte d’appello abbia omesso di rilevare l’eccepita nullita’ sebbene in atti non vi sia prova di tale notifica, risultando unicamente la prova della notifica a mezzo PEC del decreto di citazione al difensore in proprio, sempre stato d’ufficio e mai di fiducia, come invece erroneamente indicato negli atti.
2.2. Vizio di motivazione in relazione agli episodi di maltrattamenti commessi nell’intervallo temporale dal 6 ottobre al 6 dicembre 2012.
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale, in quanto inclusiva di voci di danno (quali il danneggiamento delle autovetture di proprieta’ della madre) non riguardanti la (OMISSIS).
2.4. Violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento della sospensione della pena sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un precedente ostativo, essendo invece (OMISSIS) del tutto incensurato, come rilevato dallo stesso Tribunale nell’applicare al medesimo le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo ed assorbente motivo con cui il ricorrente ha eccepito la nullita’ della sentenza per l’omessa notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso il domicilio eletto, essendo stato notificato l’avviso a mezzo PEC al solo difensore d’ufficio.
2. Mette conto di rilevare preliminarmente che, come dedotto dalla difesa e confermato dalla lettura dell’incartamento processuale (cui questa Corte puo’ direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), (OMISSIS) ha effettivamente eletto il proprio domicilio presso un’abitazione in San Giovanni in Persiceto e l’avv. (OMISSIS) ha assistito il ricorrente durante tutto il corso del procedimento sempre quale difensore d’ufficio, sebbene sia stato indicato (erroneamente) in taluni atti quale difensore di fiducia.
Ne discende che, ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, nel caso di specie, giusta previsione espressa dell’articolo 601 c.p.p., comma 1, l’imputato appellante avrebbe dovuto essere citato per il giudizio d’appello presso il proprio domicilio dichiarato o eletto, non potendo trovare applicazione il disposto dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis.
2.1. Orbene, da quanto si evince dal fascicolo del procedimento e dal supplemento istruttorio disposto dal questa Corte (che ha comportato il rinvio della trattazione del ricorso dall’11 al 25 marzo 2021), mentre risulta essere stata disposta la notificazione all’imputato del primo decreto di citazione dinanzi alla Corte d’appello per l’udienza del 3 aprile 2020 a mezzo dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, non risulta – di contro – essere stata disposta la notificazione al medesimo appellante del successivo provvedimento di rinvio dell’udienza disposto Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ex articolo 83, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
2.2. Ne’ puo’ ritenersi che la notifica a mezzo PEC del provvedimento di rinvio dell’udienza al solo difensore d’ufficio sia legittima in virtu’ della disciplina processuale derogatoria introdotta con il citato Decreto Legge n. 18 del 2020.
Ed invero, secondo quanto dispone l’articolo 83, comma 14, del citato decreto (che recita: “Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio”), le notifiche degli avvisi di udienza possono ritenersi legittimamente eseguite via PEC soltanto allorche’ siano indirizzate al difensore di fiducia ovvero debbano eseguirsi “per legge” al difensore di ufficio (come, ad esempio, nel caso di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4).
Il Decreto Legge n. 18 del 2020 non prevede invece alcuna deroga alle regole processuali ordinarie in caso di notifica alla parte – come all’imputato appellante – assistito non da un difensore di fiducia ma da un difensore d’ufficio, che deve dunque essere avvisato con la procedura ordinaria di notificazione.
Ne discende che, in caso di notifica all’imputato appellante patrocinato non dal difensore di fiducia ma dal difensore d’ufficio, la notifica deve essere disposta secondo la procedura ordinaria delineata dal combinato disposto dell’articolo 601 c.p.p., comma 1, e articoli 157 e seguenti c.p.p. e, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio (come appunto nella specie), presso tale domicilio. Cio’ salvo che la notifica al domicilio dichiarato o eletto dall’appellante si sia rivelata impossibile nel qual caso si puo’ procedere de iure alla notifica al difensore d’ufficio a mezzo PEC in ossequio alle norme di cui al citato Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 14 e articolo 161 c.p.p., comma 4.
3. Sulla scorta di quanto sopra, la notificazione del decreto di citazione in appello di (OMISSIS) eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC deve ritenersi tamquam non esset, con conseguente nullita’ assoluta ed insanabile dell’udienza celebrata in assenza dell’imputato.
3.1. Ed invero, secondo un principio di diritto consolidato, che il Collegio intende riaffermare, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio (nel caso in oggetto, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis) deve considerarsi omessa e determina una nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiche’ la qualita’ del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo. (Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097-01; Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Romero, Rv. 262925-01).
Tale condivisibile affermazione di principio poggia sulla considerazione che la qualita’ del rapporto intercorrente tra il difensore di ufficio e l’imputato non offre alcuna garanzia di effettiva conoscenza da parte del secondo che, viceversa, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, connota il rapporto tra il difensore fiduciario e l’assistito, come peraltro ribadito nella piu’ recente disciplina in materia di assenza dell’imputato.
3.2. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il provvedimento presidenziale di rinvio dell’udienza di trattazione dell’appello disposto ex lege ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso puo’ essere notificato all’imputato appellante mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema (PEC) del difensore, a norma del comma 14 del medesimo articolo 83, soltanto nel caso in cui sia assistito da un difensore di fiducia ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore, anche se d’ufficio. Ne discende che, in assenza di quest’ultima condizione, la notificazione all’imputato appellante del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC a norma dell’articolo 83, comma 14, del citato Decreto Legge deve considerarsi omessa e determina una nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dal difensore che abbia ricevuto la notifica.
3.3. Sulla scorta del principio di diritto teste’ affermato, l’instaurazione del contraddittorio nel giudizio d’appello risulta minata da una nullita’ assoluta ed insanabile, legittimamente rilevata dalla difesa dinanzi a questa Corte a mente dell’articolo 609 c.p.p., comma 2.
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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