Disciplina dell’assegno il RD n. 1736/1933 art.84 c.2

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11387.

La massima estrapolata:

La disciplina dell’assegno il RD n. 1736/1933 art.84 c.2, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Mentre con riferimento all’assegno bancario, l’art.32 prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui e’ stato emesso (termini piu’ ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune e’ differente); dopo trascorso tale termine, l’intestatario dell’assegno puo’ ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno puo’ comunque essere pagato anche successivamente (art.35). Per struttura e caratteri l’assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a cio’ autorizzato dall’autorita’ competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente. Deve dunque escludersi una applicazione analogica degli articoli 32 e 35 all’assegno circolare.

Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11387

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28681-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18797/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. Nel 2009, (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la (OMISSIS) S.p.A., e, assumendo di essere portatore di quattro assegni circolari da essa emessi per i quali era stata rifiutata la liquidazione, chiedeva che venisse condannata al pagamento della somma ad essi corrispondente, pari ad Euro 1.263,98, oltre ai danni e alle spese. Con ordinanza, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva il giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Con sentenza 12348/2013, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea.
(OMISSIS) proponeva appello avverso la predetta sentenza, reiterando la domanda di condanna della Banca e lamentando l’erroneita’ della sentenza “nella parte in cui non ha considerato che il comportamento della banca si apprezzerebbe come in violazione del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 82, a mente del quale l’assegno circolare e’ un titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a cio’ autorizzato dall’autorita’ competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione, e pagabili a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente”.
Con sentenza 18797/2017, pubblicata il 5/10/2017, il Tribunale di Roma rigettava l’appello, motivando ai sensi dell’articolo 32, L. assegni, che la Banca avesse correttamente declinato il pagamento, in attesa di ricevere l’autorizzazione allo stesso, avendo l’appellante portato i titoli all’incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione; invero, ad avviso del Giudice del gravame, sebbene la legge prescriva un termine per i soli assegni bancari, la stessa previsione e’ da ritenersi applicabile anche per gli assegni circolari, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalita’.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso.
3. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di non condividere la proposta del relatore.
5.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’errata applicazione della L. assegni in relazione all’obbligo di immediato pagamento dell’assegno circolare (violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 83 e articolo 84, comma 2).
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita’, cui il Tribunale ha fatto espresso riferimento per rigettare la domanda dell’appellante.
5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell’errata affermazione di una circostanza mai verificatasi e comunque mai provata (violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 116 e 132 c.p.c.), qual e’ la richiesta fatta dalla banca all’odierno ricorrente di un termine in attesa delle verifiche, in particolare in attesa di ricevere l’autorizzazione al pagamento.
5.4. Con il quarto motivo, il (OMISSIS) lamenta il difetto assoluto di motivazione in relazione ad una circostanza mai verificatasi (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio), non avendo la Banca mai provato di aver declinato il pagamento in attesa delle verifiche. Si duole che il giudice del merito ha posto a fondamento della decisione una circostanza non solo mai verificatasi, ma mai provata dalla banca convenuta. Il cambio degli assegni venne rifiutato.
6. I quattro motivi congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione.
Queste le ragioni.
Ha errato il giudice dell’appello che ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 32 L. assegni, la Banca avesse correttamente, e in virtu’ di un principio di prudenza e ragionevolezza, declinato il pagamento in attesa di ricevere l’autorizzazione allo stesso avendo l’appellante portato i titoli all’incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione.
Al contrario di quanto affermato dal giudice del merito, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso puo’ essere fatto valere, cioe’ dalla scadenza del termine di tre anni previsto dal Regio Decreto n. 1736 del 1934, articolo 84, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente, come e’ confermato dalla L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 345 ter, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale.
Infatti la disciplina dell’assegno, il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 84, comma 2, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Mentre con riferimento all’assegno bancario, l’articolo 32 prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui e’ stato emesso (termini piu’ ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune e’ differente); dopo trascorso tale termine, l’intestatario dell’assegno puo’ ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno puo’ comunque essere pagato anche successivamente (articolo 35). Per struttura e caratteri l’assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a cio’ autorizzato dall’autorita’ competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente (Cass. n. 5889/2018). Deve dunque escludersi una applicazione analogica degli articoli 32 e 35 all’assegno circolare. Va ancora precisato che la L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi 343 – 345, ha costituito un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato tra l’altro dall’importo di conti correnti e rapporti bancari “dormienti “. Assai significativamente l’articolo 1, comma 345 ter, precisa che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui al Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 84, comma 2, sono versati al Fondo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo. Proprio le caratteristiche suindicate dell’assegno circolare configurano il rapporto tra il titolare dell’assegno stesso e l’istituto bancario, come mandato (al riguardo, Cass. N. 11961 del 2003). E’ indubbio che il mandato sia sempre revocabile (articolo 1722 c.c. ss.) e se revoca del mandato vi fosse, e’ da ritenere che il diritto alla restituzione potrebbe essere fatto valere, pur pendendo il termine triennale per l’azione cartolare del beneficiario (e dalla revoca decorrerebbe la prescrizione decennale): non vi e’ prova alcuna che sia stata disposta nel caso di specie tale revoca. Una volta trascorso il termine triennale, il beneficiario non puo’ piu’ ottenere il pagamento dell’assegno/e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potra’ ripetere la provvista (senza necessita’ di revocare il mandato che e’ oggettivamente venuto meno). Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.
Pertanto ha errato nel caso di specie il giudice del merito che ha applicato all’assegno circolare le stesse regole dell’assegno bancario.
5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’errata mancata compensazione delle spese di lite (violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c.), non essendovi ragioni per non disporla.
5.6. Con l’ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’errata liquidazione delle spese di lite in misura di Euro 8.000, per un giudizio di valore pari a 1.200 (violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014).
Gli ultimi due motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti.
6. Pertanto, la Corte accoglie il i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

 

P.Q.M.

la Corte accoglie il i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

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