Diritto del mediatore alla provvigione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3134.

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata

Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3134. Diritto del mediatore alla provvigione

Data udienza 16 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Agente immobiliare – Acquisto di un immobile – Mediatore – Provvigione – Accordo fraudolento tra il promissario acquirente e ila promittente venditore – Prova – Insufficienza – diritto del mediatore alla provvigione – Sussiste tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32173-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 468/2020 del TRIBUNALE DI SIRACUSA, depositata il 27/4/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l’appello che (OMISSIS) aveva proposto nei confronti della sentenza che aveva respinto la domanda con la quale lo stesso aveva chiesto la condanna di (OMISSIS) al pagamento, in suo favore, della provvigione maturata per l’attivita’ di mediazione svolta in favore di quest’ultimo nell’acquisto di un immobile.
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver escluso la sussistenza di elementi di prova sufficienti a dimostrare un accordo fraudolento tra il promissario acquirente e la promittente venditrice dell’indicato immobile, cosi’ confermando il rigetto della domanda con la quale l’attore aveva chiesto l’annullamento ai sensi dell’articolo 1427 c.c., dell’atto di rinuncia alla provvigione maturata che lo stesso aveva manifestato il (OMISSIS) in calce all’accordo con cui il (OMISSIS) e la proprietaria avevano risolto il contratto preliminare di compravendita del predetto immobile stipulato tra loro l'(OMISSIS), ha rilevato, in fatto, che il convenuto, in data (OMISSIS), aveva sottoscritto un nuovo contratto preliminare di compravendita del medesimo bene in relazione al quale il (OMISSIS) aveva prestato la propria attivita’ di mediatore ed ha, in forza di tale circostanza, ritenuto che a quest’ultimo spettava il diritto al pagamento della provvigione conseguentemente maturata.
1.3. Non v’e’ dubbio, infatti, ha osservato il tribunale, che il (OMISSIS) sia entrato in relazione con la proprietaria dell’immobile per l’acquisto del predetto immobile proprio per l’opera di mediazione prestata dall’attore, la cui attivita’ ha, quindi, inciso in maniera decisiva anche per la stipulazione in data (OMISSIS) del contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso immobile. Ne’ rileva, ha aggiunto il tribunale, che le parti, con quest’ultimo contratto, abbiano concordato un prezzo di vendita maggiore di Euro 3.000,00 rispetto a quello di Euro 85.000,00 che era stato pattuito in occasione del primo preliminare, e senza porre alcuna condizione, neppure quella riguardante la concessione del mutuo, trattandosi di elementi che non costituiscono altro se non diverse modalita’ di definizione del medesimo affare, momentaneamente interrotto e successivamente ripreso. In definitiva, poiche’ l’affare e’ stato concluso per effetto dell’intervento dell’attore, a quest’ultimo spetta la provvigione nella misura pattuita, pari al 3% del prezzo d’acquisto dell’immobile, oltre accessori.
2.1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 11/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
2.2. (OMISSIS) ha resistito con controricorso deducendo l’inammissibilita’ del ricorso in quanto proposto oltre il termine previsto dall’articolo 327 c.p.c..
2.3. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso per cassazione, in quanto notificato il 11/12/2020, risulta proposto nel termine di decadenza di sei mesi dalla data (27/4/2020) della pubblicazione della sentenza (articolo 327 c.p.c., comma 1, nel testo attualmente in vigore, trattandosi di processo introdotto in data successiva al 4/7/2009), a fronte tanto della sospensione tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 (prevista dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 2, conv. con L. n. 27 del 2020, e Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36, comma 1, conv. con L. n. 40 del 2020), quanto della sospensione dal 1 agosto 2020 al 31 agosto 2020 (L. n. 742 del 1969, articolo 1, nel testo applicabile ai sensi del Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 16, commi 1 e 3, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014, trattandosi di sentenza depositata in data successiva al 1 agosto 2015: cfr. Cass. n. 20866 del 2017; Cass. n. 30053 del 2020), ed e’, in definitiva, senz’altro tempestivo.
4. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1755, 1236, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., all’articolo 2697 c.c., e all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda proposta dall’attore senza, tuttavia, considerare che, dopo il contratto preliminare stipulato tra il (OMISSIS) e la promittente venditrice il (OMISSIS), le parti, con atto dell'(OMISSIS), avevano convenuto di risolvere tale contratto e che l’attore, in calce a tale accordo, con atto del (OMISSIS), aveva espressamente dichiarato di rinunciare alla provvigione per l’attivita’ di mediazione dallo stesso svolta, con la conseguenza che, a seguito di tale rinuncia, che ha determinato l’estinzione del credito, nessun diritto alla provvigione poteva essergli in seguito riconosciuto una volta che le parti, in data (OMISSIS), avevano stipulato un nuovo contratto preliminare dello stesso immobile, stante l’interruzione del nesso di causalita’ tra l’attivita’ del mediatore e la successiva stipulazione che la predetta rinuncia aveva determinato.
5.1. Il motivo e’ infondato. Il tribunale, in effetti, ha accertato, in fatto, che il convenuto, in data (OMISSIS), aveva sottoscritto un nuovo contratto preliminare di compravendita del medesimo bene in relazione al quale il (OMISSIS) aveva prestato la propria attivita’ di mediatore ed, in forza di tale circostanza, ha ritenuto che a quest’ultimo spettava il diritto al pagamento della provvigione conseguentemente maturata sul rilievo che l’acquirente era entrato in relazione con la proprietaria dell’immobile per l’acquisto dello stesso per effetto proprio dell’opera di mediazione prestata dall’attore, la cui attivita’, in definitiva, aveva inciso in maniera decisiva anche per la stipulazione, in data (OMISSIS), del contratto preliminare avente ad oggetto la vendita dello stesso immobile. Cosi’ facendo, il tribunale si e’ perfettamente adeguato alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attivita’ intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attivita’ del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volonta’ delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben puo’ esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioe’, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).
5.2. Ne’ puo’ in senso contrario rilevare l’atto con il quale il mediatore, a fronte della risoluzione consensuale del contratto preliminare inizialmente stipulato dalle parti, aveva dichiarato di rinunciare alla provvigione conseguentemente maturata: invero, una volta accertato, in fatto, che pure la successiva stipulazione tra le stesse parti di un nuovo (e, sia pur in parte, diverso) contratto preliminare di compravendita dello stesso immobile era causalmente riconducibile all’attivita’ di mediazione inizialmente svolta, non puo’ che riconoscersi allo stesso mediatore, in relazione a tale affare (e non certo a quello precedente), il conseguente diritto alla provvigione maturata.
6. La pronuncia impugnata si e’, dunque, adeguata alla giurisprudenza di legittimita’, come in precedenza esposta, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tale orientamento. Il ricorso, pertanto, a norma dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, e’ inammissibile (Cass. SU n. 7155 del 2017).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: dichiara l’inammissibilita’ del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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