La confessione giudiziale resa in un processo con pluralità di parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3118.

La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.

Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3118. La confessione giudiziale resa in un processo con pluralità di parti

Data udienza 16 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: PROVA CIVILE – CONFESSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3118-2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 546/2020 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 23/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

La confessione giudiziale resa in un processo con pluralità di parti

FATTI DI CAUSA

1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in parziale riforma della sentenza che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto dall’appellante (OMISSIS), ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore di (OMISSIS), quale corrispettivo dei materiali dalla stessa acquistati, della minor somma di Euro. 18.491,66, oltre IVA, interessi e la meta’ delle spese di lite.
1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver evidenziato che il ricorso monitorio proposto da (OMISSIS) era fondato su una fattura e documenti di trasporto emessi per la fornitura di materiale edile e posa in opera dello stesso presso un immobile di proprieta’ dell’appellante, e che l’opponente aveva, invece, dedotto di non aver mai ordinato tale materiale, che i lavori di idraulica erano stati eseguiti da (OMISSIS) e che quest’ultimo non avrebbe dovuto ritirare il materiale presso il (OMISSIS) ma da altri fornitori dalla stessa indicati; ha rilevato, in fatto, che: – il (OMISSIS), chiamato in causa dall’opponente, aveva confermato di aver ricevuto incarico dalla (OMISSIS) per la messa in opera degli impianti idraulici e che, fino al mese di aprile del 2008, aveva ritirato i materiali presso il (OMISSIS) su indicazione della stessa (OMISSIS), mentre, dopo il peggioramento dei rapporti tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), quest’ultima gli aveva detto di non prelevare piu’ il materiale presso lo stesso, rivolgendosi ad altri fornitori; – la fattura emessa dal (OMISSIS) non era stata accettata dalla (OMISSIS) che l’aveva anzi immeditatamente contestata; – i materiali sono stati ritirati non dalla (OMISSIS) ma dal (OMISSIS), la cui sottoscrizione compare sulle bolle di consegna; – il (OMISSIS), in sede di interrogatorio formale, ha riferito che il materiale fornito dal (OMISSIS) era da collocare sottotraccia (e tale circostanza e’ stata ammessa dallo stesso (OMISSIS)) e che le tracce erano state chiuse nell’ottobre del 2007; – la maggioranza della bolle di accompagnamento cui si riferisce la fattura del (OMISSIS) sono successive a tale data, dovendosene, pertanto, escludere la collocazione presso il cantiere riferibile alla (OMISSIS); – il teste (OMISSIS), un idraulico che curo’ la posa in opera dei materiali insieme a (OMISSIS), ha confermato di aver utilizzato parte del materiale sottotraccia esposto nella fattura del (OMISSIS); ed, in forza di tali rilievi, ha ritenuto che il (OMISSIS), quale attore in senso sostanziale, non aveva assolto al proprio onere probatorio “quanto meno non con riguardo all’intera pretesa creditoria azionata in via monitoria”: la fattura del (OMISSIS), posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo per un importo imponibile pari alla somma complessiva di Euro 43.572,61, consta, invero, di otto pagine in cui sono elencati centinaia di articoli, pacificamente destinati a essere collocati sotto traccia ed il cui ritiro, da parte del (OMISSIS), risulta da ventitre’ documenti di trasporto, anch’essi prodotti con il ricorso monitorio, ma soltanto sette di questi sono antecedenti il momento in cui puo’ ritenersi provato, attraverso le risposte rese dal (OMISSIS) in sede di interpello ed “aventi efficacia confessoria”, che siano state chiuse le tracce, e cioe’ il mese di ottobre del 2007, per cui, ha concluso la corte, posto che le fatture commerciali, ove contestate, non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, solo per gli articoli indicati nei predetti documenti di trasposto, emessi nel periodo compreso tra il 12 giugno 2007 e il 12 ottobre del 2007 (“i soli per i quali possa ritenersi provata la collocazione nel cantiere (OMISSIS)”), e’ dovuto il corrispettivo, pari, a titolo di imponibile, alla somma complessiva di Euro 18.491,66.
1.3. La corte, pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la (OMISSIS) al pagamento, in favore del (OMISSIS), della somma di Euro 18.491,66, oltre IVA e interessi ed, in parte, delle spese di lite.
2.1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 21/1/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
2.2. (OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 1/3/2021 nel quale, per due motivi, ha proposto ricorso incidentale condizionato. (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
2.3. (OMISSIS) ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
2.4. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente principale, lamentando la violazione degli articoli 2730, 2731 e 2733 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ il difetto di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ridotto l’entita’ del credito azionato dal (OMISSIS), ponendo a fondamento della sua decisione le dichiarazioni rese in sede d’interpello da (OMISSIS), terzo chiamato in causa, omettendo, tuttavia, di considerare che le dichiarazioni rese dal terzo chiamato in causa non hanno valenza probatoria e/o confessoria nei confronti di soggetto diverso dal dichiarante stesso, come il creditore che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
3.2. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, sussiste la prova che i materiali dei quali il (OMISSIS) aveva chiesto il pagamento, erano stati ritirati, come da indicazioni dell’opponente, dal (OMISSIS) il quale, a sua volta, ne aveva curato la posa in opera presso l’immobile della stessa.
4.1. Il motivo e’ infondato.
4.2. Se, in effetti, e’ vero che la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non puo’ acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, e’ anche vero, tuttavia, che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne, com’e’ accaduto nel caso in esame, elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. n. 22753 del 2004; Cass. n. 4486 del 2011; Cass. n. 20476 del 2015).
4.3. La corte d’appello, infatti, dopo aver escluso, con statuizione rimasta del tutto incensurata, che la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria potesse essere fornita con la mera produzione in giudizio delle fatture commerciali in quanto contestate dal debitore opponente, ha, in sostanza, ritenuto, alla luce della valutazione complessiva delle prove raccolte in giudizio, e cioe’ le dichiarazioni rese dal (OMISSIS), i documenti di trasporto sottoscritti dallo stesso, la testimonianza di (OMISSIS) e le ammissioni in giudizio dello stesso opposto, che soltanto una parte dei materiali risultanti dai documenti di trasporto sottoscritti dal (OMISSIS) (pacificamente destinati a essere collocati sotto traccia) potevano ritenersi forniti in data anteriore rispetto al momento in cui erano state chiuse le tracce, e cioe’ il mese di ottobre del 2007, e che, pertanto, solo per gli articoli indicati nei documenti di trasposto sottoscritti in epoca anteriore a tale momento (“i soli per i quali possa ritenersi provata la collocazione nel cantiere (OMISSIS)”), l’acquirente aveva l’obbligo di pagare il relativo corrispettivo, pari, a titolo di imponibile, alla somma complessiva di Euro 18.491,66.

La confessione giudiziale resa in un processo con pluralità di parti

5. Il ricorso e’, quindi, inammissibile, avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto poste dalla controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che i motivi addotti abbiano offerto elementi per confermare o mutare tali orientamenti.
6. Il ricorso incidentale, in quanto dichiaratamente condizionato, rimane assorbito.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: dichiara l’inammissibilita’ del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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