Solo il dirigente scolastico può licenziare una professoressa per incapacità didattica

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 8 gennaio 2019, n. 196.

La massima estrapolata:

Solo il dirigente scolastico può licenziare una professoressa per incapacità didattica. Ciò in virtù dell’autonomia riconosciuta dal Dpr 275/1999 alle singole istituzioni scolastiche, il quale esclude, anche se non espressamente, che il potere di estromettere i docenti dall’insegnamento possa essere esercitato dall’ufficio provinciale.

Sentenza 8 gennaio 2019, n. 196

Data udienza 13 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9105/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difende dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentate pro tempore, LICEO SCIENTIFICO (OMISSIS), in persona del dirigente scolastico pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2644/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/01/2014, R.G.N. 2302/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e assorbimento degli altri motivi.
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avv. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la reintegrazione nei ruoli dell’amministrazione scolastica, dai quali era stata estromessa a seguito di provvedimento adottato il 19 ottobre 2009 dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
2. La Corte territoriale ha rilevato che la dispensa era stata validamente disposta dall’autorita’ provinciale anziche’, come preteso dalla ricorrente, dal dirigente scolastico ed ha sottolineato al riguardo che le norme del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, concernenti l’esito negativo della prova e l’incapacita’ didattica (Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articoli 439, 512 e 513) non sono state dal legislatore incluse fra quelle elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, articolo 17, ritenute ormai incompatibili con il riconoscimento dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Ha evidenziato che detta autonomia si riferisce ai soli poteri di organizzazione e di direzione del personale ma non si estende agli atti che determinano la costituzione e l’estinzione del rapporto.
3. Il giudice d’appello ha ritenuto, inoltre, che, al di la’ del nomen furis utilizzato, il provvedimento era stato adottato a seguito della valutazione negativa espressa, all’esito del periodo di prova, dal Comitato di valutazione, sicche’ l’amministrazione non era tenuta ad assicurare le garanzie difensive previste in caso di licenziamento per incapacita’ didattica, che postulano un connotato sanzionatorio dell’atto.
4. Infine la Corte ha evidenziato che il giudizio discrezionale non poteva essere sindacato in sede giudiziale, tanto piu’ che lo stesso appariva sorretto da plausibili ragioni, in quanto lo scarso rendimento della docente risultava attestato dai verbali della Commissione.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca non ha notificato controricorso ed ha solo depositato atto di costituzione, riservandosi di illustrare verbalmente le proprie difese nel corso dell’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 25, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, articoli 14 e 15 e del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articoli 439 e 512”. Richiamata giurisprudenza di questa Corte, sostiene che spetta al dirigente, nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Aggiunge che del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, articolo 17, ha valenza ricognitiva e non esaustiva, sicche’ la sola circostanza che una disposizione non sia stata inclusa fra quelle ritenute espressamente abrogate non esclude la possibilita’ di un’abrogazione tacita, nel caso di specie ravvisabile a fronte dell’incompatibilita’ della normativa previgente con i poteri attribuiti al dirigente scolastico nel nuovo regime.
2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la “violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 512 e dell’articolo 439, nonche’ del Testo Unico n. 3 del 1957, articolo 129 e dei principi del giusto procedimento”. L’ (OMISSIS) evidenzia che il provvedimento di dispensa era stato adottato per incapacita’ didattica, senza l’osservanza delle garanzie procedimentali di cui al richiamato Testo Unico, perche’ l’amministrazione, dopo avere comunicato l’avvio del procedimento, aveva omesso di esperire la procedura prevista dalla legge, impedendo alla docente di fornire le proprie giustificazioni e di esercitare il diritto di difesa. La Corte territoriale, pertanto, non poteva riqualificare il provvedimento per escluderne l’eccepita illegittimita’, tanto piu’ che la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che le garanzie procedimentali dovessero essere estese anche alla dispensa dal servizio per esito negativo del periodo di prova.
3. Con la terza critica la ricorrente si duole dell’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevante ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e deduce che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare il curriculum professionale della docente, che prima dell’assunzione in ruolo per ben 19 anni aveva svolto attivita’ di insegnamento senza mai subire alcuna censura, nonche’ le relazioni dei tutors dalle quali non si desumevano dati idonei a giustificare il provvedimento di estromissione. Aggiunge, infine, che il Comitato di valutazione aveva espresso contestazioni generiche, in contrasto con il giudizio espresso dall’insegnante di affiancamento.
4. Il quarto motivo denuncia “violazione e/falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.” perche’, “attesa l’erroneita’ della sentenza impugnata… l’amministrazione resistente doveva e dovra’ essere condannata anche al pagamento delle spese processuali..”.
5. Il primo motivo e’ fondato.
In continuita’ con il principio di diritto affermato da Cass. n. 9129/2008 (secondo cui ” a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, articolo 14, delle funzioni gia’ di competenza dell’amministrazione centrale o periferica in materia di stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell’istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacita’ didattica, dovendosi escludere che tale competenza rientri tra quelle rimaste riservate all’amministrazione centrale o periferica, attesa, da un lato, la tacita abrogazione del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 513, per incompatibilita’ con la disposizione generale di cui al combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, articolo 14 e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 25, comma 4, che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale – e, dall’altro, l’assenza di ulteriori specifiche disposizioni derogatorie”), questa Corte ha di recente evidenziato che anche ” la dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 25, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, articolo 14, non rientrando tra le competenze escluse dall’articolo 15 del predetto D.P.R., o “da altre disposizioni” che esplicitamente riservino l’attribuzione di funzioni all’amministrazione centrale o periferica” (Cass. n. 17967/2016).
Successivamente Cass. n. 1915/2017 ha aggiunto che “l’avvenuta abrogazione, per incompatibilita’, delle competenze originariamente assegnate al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale non e’ smentita dal tenore della L. 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, che, dopo aver previsto al comma 117 “Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e’ sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 11”, al comma 120 aggiunge “Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli da 437 a 440”.
Il comma 117, quanto alla questione della competenza alla adozione dell’atto e del parere endoprocedimentale, pur provvedendo solo per il futuro, conferma indirettamente la tesi della avvenuta abrogazione implicita per incompatibilita’, poiche’ assegna la valutazione al dirigente scolastico e la funzione consultiva al solo comitato per la valutazione, istituito all’interno dell’istituto.
Il rinvio all’intera disciplina del periodo di prova dettata dal Testo Unico opera, pertanto, con riferimento ai precetti di carattere sostanziale contenuti nelle richiamate disposizioni ed in particolare, con riferimento all’articolo 439, al principio, che e’ l’unico che sopravvive alla abrogazione implicita di cui si e’ detto ed alla diversa disciplina della proroga dettata dalla L. n. 107 del 2015, in forza del quale per il personale proveniente da altro ruolo l’esito negativo della prova comporta “la restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso”.
6. Da detti principi di diritto si e’ discostato il giudice d’appello sicche’, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procedera’ ad un nuovo esame, facendo applicazione di quanto sopra enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Restano, conseguentemente, assorbite le ulteriori censure.
La fondatezza del ricorso rende inapplicabile del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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