Diffusione di materiale video compromettente per la vittima

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 novembre 2021| n. 41985.

Diffusione di materiale video compromettente per la vittima.

In applicazione del principio di specialità, quando la costrizione abbia ad oggetto la sfera della libertà sessuale e non cagioni, neppure in via mediata, un’offesa al patrimonio del soggetto passivo, la condotta dell’imputato deve essere ricondotta all’art. 609-bis cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza sessuale nella condotta dell’imputato che aveva minacciato la persona offesa di pubblicare su facebook un video registrato relativo ad un rapporto sessuale intrattenuto con la stessa ove non avesse acconsentito ad ulteriori rapporti sessuali o ad inviare all’imputato immagini delle sue parti intime).

Sentenza|17 novembre 2021| n. 41985. Diffusione di materiale video compromettente per la vittima

Data udienza 9 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Estorsione – Diffusione di materiale video compromettente per la vittima – Configurabilità del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente
Dott. BORSELLINO M. Dani – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 16 settembre 2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COCOMELLO Assunta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diffusione di materiale video compromettente per la vittima

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 19/12/2019 che ha dichiarato la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di estorsione.
Si addebita all’imputato di avere, mediante la minaccia di diffondere un video in cui la persona offesa veniva ritratta nell’atto di consumare un rapporto sessuale, costretto la predetta a scattare foto delle sue parti intime e a trasmettergliele, utilizzando l’applicazione WhatsApp.
2.Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
2.1 Vizio di motivazione per manifesta contradditorieta’ su un fatto decisivo per il giudizio, poiche’ la corte ha affermato la responsabilita’ dell’imputato, pur riconoscendo la ambiguita’ e contraddittorieta’ della conversazione intercorsa sulla piattaforma Whatsapp tra la giovane persona offesa e lo (OMISSIS), nel corso della quale il predetto, dopo avere minacciato la ragazza di pubblicare su Facebook un video registrato mentre consumavano un rapporto intimo, se non avesse acconsentito ad intrattenere con lui ulteriori rapporti sessuali o ad inviargli immagini delle sue parti intime, si scusava e dichiarava di non avere effettiva intenzione di diffondere il detto video e di avere formulato le minacce solo per rabbia e la giovane rispondeva che per convincerla ad accondiscendere alle sue richieste sarebbe stato sufficiente chiedere con gentilezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ fondato.
La corte territoriale ha reso sul punto esaustiva e corretta motivazione e dopo avere riportato per esteso il tenore della conversazione su WhatsApp intercorsa tra lo (OMISSIS) e la persona offesa, ha osservato che dalla stessa si desume che la giovane, sottoposta dallo (OMISSIS) alla reiterata minaccia della diffusione del video in cui veniva ritratta nell’atto di praticargli un rapporto orale, gli inviava effettivamente due foto delle sue parti intime. A nulla pertanto rileva la circostanza valorizzata dal ricorrente che l’imputato, dopo avere ottenuto l’invio delle dette immagini, proseguendo la conversazione, abbia comunicato alla sua interlocutrice che non avrebbe comunque attuato la minaccia formulata, e quest’ultima abbia risposto che se fosse stato gentile lo avrebbe accontentato, poiche’ (OMISSIS) aveva gia’ ottenuto, sotto costrizione della vittima, il risultato da lui voluto ed il delitto si era gia’ consumato.
Sono pertanto insussistenti i vizi di motivazione denunciati, perche’ la Corte territoriale ha fornito una corretta interpretazione della conversazione registrata e ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando in merito alla colpevolezza dell’imputato.
Cio’ posto deve tuttavia ricordarsi che secondo consolidata giurisprudenza questa Corte puo’ rilevare anche d’ufficio l’erronea definizione data al fatto dai giudici del merito, anche quando nel fatto contestato venga ravvisato un reato piu’ grave di quello ritenuto nella sentenza impugnata, salvo il divieto della “reformatio in peius”. (V mass n. 143410; (V mass n. 141426).- (Sez. 6, Sentenza n. 10677 del 20/05/1986 Ud. (dep. 10/10/1986) Rv. 173905 – 01)
Nel caso in esame ricorre un problema relativo alla qualificazione giuridica del fatto come contestato nel capo d’imputazione e ricostruito in sentenza.
E’ noto infatti che il delitto di estorsione si pone in rapporto di specialita’ con quello di violenza privata ed e’ configurabile nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Sez. 2, Sentenza n. 5668 del 15/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 255242 – 01).
In ragione di questa peculiare connotazione il reato ex articolo 629 c.p., e’ inserito tra i delitti contro il patrimonio.
Invero e’ stato chiarito che in mancanza di elementi specificanti (rispetto alla semplice coartazione, con violenza o minaccia, dell’altrui volonta’), vada configurato solo il delitto di violenza privata ex articolo 610 c.p.; quando, invece, il fatto di violenza o minaccia sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di una fattispecie criminosa piu’ complessa, opera il principio di specialita’ nell’ambito del concorso di norme penali. In particolare l’articolo 629 c.p., ingloba completamente la fattispecie prevista dall’articolo 610 c.p., allorche’ la medesima condotta (“chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa”) aggiunge l’evento ulteriore di “procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, in quest’ultimo concetto, dovendosi comprendere anche la desistenza dall’esercizio attraverso la legittima tutela dei diritti e degli interessi una tempestiva azione giudiziaria (cfr. Cass. 20-6-1987, n. 1533).
In modo analogo, il reato di violenza sessuale ex articolo 609 bis c.p., si pone in termini di specialita’ rispetto al delitto di violenza privata ex articolo 610 c.p., e, secondo giurisprudenza consolidata, ricorre il delitto di violenza sessuale quando la condotta denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneita’ a violare la liberta’ di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.
In particolare si e’ ritenuto che configurasse atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale, e non quello di estorsione, la trasmissione di una missiva contenente la minaccia alla sua destinataria di diffusione di un fotomontaggio della sua figura in pose oscene in riviste pornografiche qualora essa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in atteggiamenti osceni e l’avesse, poi, depositata in luogo previamente indicato). (Sez. 3, Sentenza n. 34128 del 23/05/2006 Ud. (dep. 12/10/2006) Rv. 234778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 45698 del 26/10/2011 Ud. (dep. 07/12/2011) Rv. 251612 – 01). In conclusione il delitto di violenza sessuale si caratterizza e ricorre quando la violenza o minaccia coarta e limita la liberta’ sessuale altrui con la finalita’ di appagare la propria libido sessuale e risulta estranea alla sfera patrimoniale del soggetto passivo.
E’ vero che la giurisprudenza di legittimita’ ha riconosciuto che nel delitto di estorsione, l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto o e’ perseguito con uno strumento antigiuridico (come nel caso di minacce, percosse o lesioni) o ancora con uno strumento legale, ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, Sentenza n. 29563 del 17/11/2005 Ud. (dep. 04/09/2006) Rv. 234963 – 01).
Ma nel rispetto del principio di specialita’, quando la costrizione ha per oggetto la sfera sessuale e non attiene, neppure in via mediata, alla sfera patrimoniale deve applicarsi l’articolo 609 bis c.p..
Alla stregua di questi principi, non emergono dal tenore della contestazione e delle sentenze di merito elementi che consentano di qualificare la condotta dell’imputato come delitto contro il patrimonio sia pure con minaccia, mentre la stessa, come ricostruita dai giudici di merito e non contestata dalla difesa, sembra integrare un delitto contro la liberta’ sessuale.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello che, nel rispetto dei criteri suindicati e del compendio probatorio raccolto, valutera’ se la condotta ascritta all’imputato vada inquadrata ai sensi dell’articolo 629 c.p., avendo comportato un’offesa al patrimonio della persona offesa, o abbia cagionato esclusivamente un’illecita limitazione della liberta’ sessuale della giovane vittima, che si estrinseca anche nella possibilita’ di intrattenere rapporti erotici on line e di trasmettere immagini intime del proprio corpo; in tal caso potra’ verificare, nell’ambito di una complessiva ricostruzione della vicenda e del grado di compromissione del bene tutelato, l’eventuale sussistenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 609 bis c.p., comma 3. (Sez. 3 -, Sentenza n. 6713 del 26/01/2021 Ud. (dep. 22/02/2021) Rv. 281096 – 02).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 53 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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