Maltrattamenti in famiglia e circostanze aggravanti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 novembre 2021| n. 41744.

Maltrattamenti in famiglia e circostanze aggravanti.

In tema di maltrattamenti in famiglia, integra la circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma terzo, cod. pen. la condotta di colui che ponga in essere condotte maltrattanti nel cui ambito si inscriva un’azione “finale”, anche se compiuta da un concorrente, la quale provochi direttamente il decesso della persona offesa, quando i maltrattamenti, globalmente considerati, pure in considerazione dell’ultimo episodio di violenza, abbiano avuto idoneità concreta ad offendere il bene vita. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva attribuito la morte della vittima non solo all’autrice del colpo letale, ma anche al ricorrente, per avere lo stesso reiteratamente posto in essere, in concorso con quest’ultima, durature e selvagge vessazioni, le quali avevano costituito l’antecedente causale delle percosse che materialmente avevano portato alla morte).

Sentenza|16 novembre 2021| n. 41744. Maltrattamenti in famiglia e circostanze aggravanti

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Prostituzione – favoreggiamento e sfruttamento – Maltrattamenti in famiglia – Circostanze aggravanti – Morte o lesioni – Nesso di causalità – Concorso di cause simultanee – Conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DE AMICIS G. – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

Dott. SILVESTRI P. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Roma il 18/11/2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l’avv. (OMISSIS), nell’interesse delle parti civili, (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori rispettivamente di (OMISSIS) e di (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Maltrattamenti in famiglia e circostanze aggravanti

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise d’appello di Roma ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di maltrattamenti in famiglia.
Quanto a quest’ultimo reato, gli imputati avrebbero sottoposto a maltrattamenti (OMISSIS) ed i figli minori di questa, cagionando, a seguito di aggressioni e lesioni continue, la morte della donna il (OMISSIS) a causa di ulteriori lesioni procurategli in sede cranica e addominale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla imputazione oggettiva e soggettiva dell’evento morte di cui all’articolo 572 c.p., comma 3.
Si sostiene che con l’atto di appello fossero state devolute specifiche censure rispetto alla ricostruzione dei fatti proposta dalla sentenza di primo grado ed al ruolo concorsuale dell’imputato con particolare riguardo ai fatti verificatisi il 23.8.3017 ed alle percosse subite nell’occasione dalla vittima.
Si era evidenziato come l’imputato non avesse potuto percuotere la vittima quel giorno perche’ l’aggressione si verifico’ durante il tragitto in auto, quando il ricorrente era stato impegnato con il cellulare connesso ad internet per circa venti minuti mentre invece la (OMISSIS), alla guida dell’autovettura, si era fermata piu’ volte per picchiare personalmente e con un bastone la vittima fino al momento del decesso di questa.
L’evento morte sarebbe stato imputato erroneamente al ricorrente, atteso che, invece, sarebbe derivato da una condotta specifica della sola (OMISSIS) avente valenza eziologica autonoma.

 

Maltrattamenti in famiglia e circostanze aggravanti

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe sul punto viziata e meramente recettiva di quella di primo grado, non avendo la Corte proceduto ad un autonomo vaglio delle risultanze processuali e delle censure specifiche ad essa devolute con le quali peraltro si faceva riferimento alla impossibilita’ che l’imputato si fosse rappresentato e avesse in concreto previsto la morte della donna come conseguenza della propria condotta.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto ai ritenuti maltrattamenti in danno dei figli minori della vittima; nella specie sarebbe stato violato il principio del bis in idem in considerazione delta sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Latina in ordine al medesimo fatto (e’ stata prodotta la sentenza di assoluzione).
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ per i maltrattamenti cagionati ai figli minori della donna deceduta.
La Corte ha ritenuto provato il reato sulla base dell’assunto secondo cui i minori avrebbero vissuto per diciassette mesi in un clima di violenze poste in essere ai danni della madre e di aggressioni fisiche e psicologiche anche nei loro riguardi.
La Corte non avrebbe tuttavia fornito risposta alle censure difensive secondo cui le condotte di vessazione sarebbero state poste in essere solo dalla (OMISSIS); sotto altro profilo si assume che l’imputato non fosse tecnicamente convivente della vittima, nel senso che egli non aveva un rapporto coniugale o affettivo con la donna, che era infatti coniugata con (OMISSIS), altro coimputato: il ricorrente, si argomenta, aveva una relazione solo con la (OMISSIS) e la vittima, nipote della (OMISSIS), avrebbe vissuto nell’abitazione di questa e dell’imputato.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’articolo 61 c.p., n. 5; la Corte avrebbe fatto riferimento non alla condotta di maltrattamenti posta in essere nella sua globalita’ e nell’arco di tempo in cui si sarebbe manifestata la condotta, ma solo in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS).
2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena; l’imputato, incensurato, a differenza della (OMISSIS), si sarebbe immediatamente adoperato per soccorrere la donna.
3. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) articolando tre motivi.
3.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in relazione all’acquisizione delle denunce presentate dalla ricorrente nei confronti del coimputato, all’assunzione di una perizia psichiatrica nei suoi confronti ed all’assunzione di testi che, se escussi, “con molta probabilita’”, avrebbero offerto elementi per inquadrare meglio la personalita’ dell’imputata in relazione ai soprusi da questa subiti da (OMISSIS).
Il (OMISSIS) l’imputata avrebbe guidato la macchina e la vittima sarebbe stata picchiata dal coimputato; dunque una connivenza non punibile ed una responasbilita’ unica di (OMISSIS).
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

 

Maltrattamenti in famiglia e circostanze aggravanti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono inammissibili.
2. Inammissibili sono il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), che possono essere congiuntamente valutati.
2.1. I Giudici di merito con motivazioni puntualissime hanno ricostruito i fatti, valutato adeguatamente le prove, spiegato perche’ il reato sussiste, indicato le ragioni per le quali l’evento morte e’ causalmente imputabile sul piano oggettivo ad entrami i ricorrenti e perche’, anche sotto il profilo della colpevolezza, l’evento e’ loro soggettivamente attribuibile sul piano della prevedibilita’ in concreto dell’evento morte, chiarito le ragioni per le quali sussiste la responsabilita’ concorsuale di entrambi gli imputati per i gravissimi maltrattamenti a cui furono sottoposti direttamente e indirettamente anche i figli minori della donna deceduta e i motivi per cui e’ configurabile la contestata circostanza aggravante prevista dall’articolo 61 c.p., n. 5.
Diversamente dagli assunti difensivi, l’espressione “derivare”, contenuta nell’articolo 572 c.p., comma 2 in tema di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli seguiti da lesioni o morte della vittima, va interpretata infatti in relazione ai principi posti dall’articolo 41 c.p., ed impone quindi un rinvio alle regole con le quali viene regolamentata l’imputazione oggettiva degli eventi causati dall’autore di un reato, sicche’ il nesso eziologico e’ escluso solo nei casi di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento morte; nel caso di specie, hanno spiegato i Giudici di merito, la morte della donna si verifico’ a seguito della situazione gravissima in cui essa versava a seguito delle durature e selvagge vessazioni cui la donna fu sottoposta da parte di entrambi gli imputati e che costituiscono l’antecedente causale dei fatti violenti che portarono materialmente alla morte (Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194; Sez. 6, n. 29631 del 16/04/2010, M, Rv. 248199, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il sopravvenire di un’infezione non interrompa il nesso di causalita’ tra i maltrattamenti e l’evento-morte, dovendo l’insorgere dell’infezione considerarsi come una causa simultanea che ha potenziato l’efficienza causale dei maltrattamenti, concorrendo a produrre il predetto evento).
Integra la circostanza aggravante di cui all’articolo 572 c.p., comma e, la condotta di colui che ponga in essere fatti di maltrattamento nel cui ambito si inscriva un’azione “finale”, anche se compiuta da un concorrente, la quale provochi direttamente il decesso della persona offesa, quando, come nel caso di specie, i maltrattamenti, globalmente considerati, pure in considerazione dell’ultimo episodio di violenza, abbiano idoneita’ concreta ad offendere il bene vita.
(Sez. 6, 20/11/2012, A. Rv. 254275, in fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva attribuito la morte di un minore non solo all’autore del colpo letale, ma anche ad altro soggetto che aveva maltrattato la vittima con medesime modalita’, ritenendo l’ultima percossa ed il successivo decesso il naturale sviluppo dell’unitaria ed abituale condotta di maltrattamenti; nello stesso senso, piu’ recentemente, Sez. 6, n. 16548 del 23/02/2021, S, Rv. 280944).
In tale contesto i motivi rivelano la loro strutturale inammissibilita’ perche’ volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova in funzione di una diversa ricostruzione fattuale, strumentale ad escludere la ritenuta responsabilita’ concorsuale per attribuire, ciascuno all’altro, la esclusiva colpevolezza degli obiettivamente gravi fatti per sui si procede all’altro.
La sentenza tuttavia non puo’ essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ considerati maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacita’ esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talche’ la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
2.2. Ne’ e’ fondato l’assunto secondo cui tra (OMISSIS) e la vittima non vi fosse un rapporto di convivenza, per non essere stato l’imputato legato sentimentalmente alla donna, che, tuttavia, viveva nella stessa abitazione degli imputati.
Ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia assumono rilievo le situazioni di fatto che, nell’ambito delle relazioni indicate dalla norma incriminatrice, si realizzano: occorre cioe’ che il fatto si realizzi e trovi origine in un rapporto tra quelli indicati dalla norma, sempre che un soggetto versi in una condizione di soggezione nei confronti dell’altro.
In tal senso e’ condivisibile l’affermazione secondo cui possono assumere rilievo, come nel caso di specie, rapporti in cui la vittima e’ sottoposta all’autorita’ di fatto dell’altra ovvero vi sia una relazione di familiarita’ caratterizzata da prossimita’, da abitudini di vita, da affidamento.
Nel caso di specie, (OMISSIS) ed i suoi figli vivevano con gli imputati nella stessa casa, da essi dipendevano, ed erano in condizione di assoluta ed incondizionata soggezione nei loro confronti, di evidente nullificazione della personalita’.
3. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) secondo cui nella specie sarebbe stato violato, quanto ai ritenuti maltrattamenti in danno dei figli minori della vittima, il principio del bis in idem in considerazione della sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Latina il 21.10.2020.
Dagli atti emerge che:
– nel corso del giudizio di primo grado il Pubblico Ministero formulo’ una contestazione suppletiva, ai sensi dell’articolo 517 c.p.p., con cui contesto’ all’imputato il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno della odierna coimputata (OMISSIS); detti maltrattamenti sarebbero stati commessi anche alla presenza dei minori figli di (OMISSIS), cioe’ della persona offesa del reato per cui si procede nel presente procedimento;
– a seguito della contestazione suppletiva la posizione del ricorrente fu stralciata dal presente processo quanto al solo reato oggetto della contestazione suppletiva, dal quale in seguito l’imputato e’ stato assolto.
L’imputato, dunque, e’ stato assolto per un fatto del tutto diverso ed autonomo – i maltrattamenti in danno della odierna coimputata ( (OMISSIS)) commessi alla presenza dei figli minori di (OMISSIS) – rispetto ai fatti per cui si procede, che attengono invece ai maltrattamenti in danno di (OMISSIS) e ei suoi figli minori.
Ne discende che nessuna violazione del principio del bis in idem e’ nella specie configurabile, essendo stato l’imputato sottoposto a distinti procedimenti penali per fatti del tutto diversi tra loro.
4. Inammissibili per manifesta infondatezza sono i residui motivi di entrambi i ricorsi.
Rispetto ad una puntuale motivazione, con cui si e’ spiegato perche’ la pena debba considerarsi congrua e, soprattutto, perche’ non possono essere riconosciute le invocate circostanze attenuanti generiche, attesa l’estrema gravita’ dei fatti e l’entita’ della volonta’ delittuosa, nulla di specifico e’ stato dedotto.
5. All’inammissibilita’ del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; gli imputati devono inoltre essere condannati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili, (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in Euro tremila oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi temila Euro, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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