Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|31 maggio 2021| n. 21355.
In tema di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell’incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest’ultimo in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l’esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione domiciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull’esigenza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto).
Sentenza|31 maggio 2021| n. 21355. Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena
Data udienza 1 aprile 2021
Integrale
Tag – parola: Reati di bancarotta – Domiciliari – Richiesta di rinvio di esecuzione della pena – Invio o detenzione domiciliare – Congrua motivazione – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesc – rel. Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’.
Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza con cui (OMISSIS) aveva chiesto il differimento e la sospensione della pena residua di anni 8 mesi 5 giorni 26 di reclusione, inflittagli per piu’ reati di bancarotta fraudolenta, disponendo, ai sensi dell’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), e articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., il differimento nelle forme della detenzione domiciliare per la durata di un anno, con l’imposizione di prescrizioni finalizzate a garantire all’interessato maggiori spazi di liberta’ per meglio controllare le patologie da cui e’ affetto.
A ragione osservava che il, complesso e grave, quadro multi patologico del condannato non era compatibile con il trattamento carcerario bensi’ con l’individuato regime di detenzione domiciliare, ben piu’ adeguato, anche sotto il profilo del rispetto del principio di umanita’ del trattamento sanzidnatorio, alle patologie sofferte, comunque in fase di buon compenso e di apparente recupero grazie agli interventi terapeutici sin qui adottati.
2. Ricorre il (OMISSIS), per il tramite dei difensori di fiducia, avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo denunzia violazione di legge in relazione all’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), e articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen..
L’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta difensiva di rinviare tout court l’espiazione della pena con argomentazioni contrarie al dettato normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita’ richiamata, fraintendendo i presupposti dell’istituto previsto dal codice penale con quelli della detenzione domiciliare per ragioni umanitarie di cui all’articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. Mentre quest’ultima costituisce una forma individualizzata di espiazione della pena, che ha il suo presupposto di operativita’ nella “presenza di condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali”, come tale sempre finalizzata al reinserimento sociale del condannato, il differimento di cui all’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), mira ad evitare che l’esecuzione della pena abbia corso in spregio del diritto alla salute e del senso di umanita’ laddove sia in radice impossibile, a cagione delle condizioni di salute del detenuto, qualunque forma di rieducazione, sicche’ la sanzione non e’ eseguibile, “nemmeno nelle forme della detenzione domiciliare”, a cagione dell’impossibilita’ di eseguire il trattamento di reinserimento sociale, finendo per costituire una “sofferenza inutile”. In difformita’ dei richiamati principi, il Tribunale di sorveglianza si e’ occupato della compatibilita’ della disposta detenzione domiciliare con la tutela del diritto alla salute e dell’osservanza del divieto di trattamenti contrari al senso di umanita’ soltanto con il richiamo a considerazioni di stile ed erroneamente interpretando la relazione sanitaria, che non ha mai dato per certo il recupero di uno stato di salute utile a consentire l’esecuzione della pena nel rispetto della dignita’ umana.
Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena
2.2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in punto di pericolosita’ sociale.
Il Tribunale nello scegliere tra l’applicazione del rinvio facoltativo della pena e la detenzione domiciliare c.d. umanitaria ha valutato soltanto le condizioni di salute del condannato senza procedere alla verifica dica la loro compatibilita’ con le finalita’ rieducative della pena e senza valutare il livello di pericolosita’ sociale del detenuto che, avuto riguardo ai trascorsi, al suo grado di reinserimento e alla sua personalita’ avrebbe inevitabilmente giustificato l’applicazione dei beneficio piu’ ampio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato nei limiti e nei termini esposti nel prosieguo.
1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l’erronea individuazione dei presupposti del rinvio facoltativo della pena di cui all’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), e della detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen..
Secondo il ricorrente, i due istituti sarebbero alternativi sicche’, una volta accertati i presupposti del rinvio facoltativo della pena per ragioni di “grave infermita’ fisica” di cui all’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), non sarebbe possibile applicare la detenzione domiciliare, neanche quella “a tempo” prevista dall’articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., posto che tale misura alternativa postula, in ogni caso, che il condannato, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera c), Ord. pen., per quanto affetto da patologie gravi necessiti comunque di “costanti contatti con i presidi sanitari territoriali”, residuando la sua capacita’ di partecipare al trattamento penitenziario.
Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza,una volta accertato che il (OMISSIS) si trovava in condizioni di salute talmente gravi da giustificare il rinvio facoltativo della pena per l’impossibilita’ di praticare qualunque percorso rieducativo,non avrebbe potuto applicare nemmeno la detenzione domiciliare per la durata di un anno.
Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena
L’assunto e’ erroneo.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, l’istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall’articolo 147 c.p., n. 2, e’ applicabile, in ossequio ai principi affermati dall’articolo 27 Cost., comma 3, e articolo 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
– stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata;
– affezione che determini la probabilita’ di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11, Ord. pen. (cosi’ Sez. 1, n. 37216 del 5/3/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229);
– condizioni di salute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrasto con il senso, di umanita’ o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/1/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 8/5/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell’eta’ del condannato comparativamente con la sua pericolosita’ sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina’, Rv. 274879).
L’istituto della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall’articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. – a differenza di quello di cui all’articolo 47- ter, comma 1, lettera c), che ha presupposti diversi, a cominciare dal limite di pena in relazione al quale puo’ essere concesso (“… non superiore a quattro anni, anche se costituisce parte residua di maggior pena”) – per espressa volonta’ del legislatore (” quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione”) e’ privo di ambito applicativo autonomo, potendo la relativa misura – essere riconosciuta, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi dell’articolo 147 c.p. (o 146) (Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, Paiano, Rv. 277460; Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, Coku, Rv. 263971; Sez. F, n. 38036 del 28/08/2014, Sibio, Rv. 261235).
Nella cornice cosi’ delineata, l’insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo (od obbligatorio) dell’esecuzione della pena preclude, di massima, l’applicabilita’ della detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. e, per converso, soltanto la sussistenza di condizioni di salute inquadrabili nella nozione di “grave infermita’ fisica”, di cui all’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), rende concedibile il beneficio della detenzione domiciliare “a tempo” o “umanitaria”.
Bene, dunque, ha fatto l’ordinanza impugnata a valutare la persistenza della grave infermita’ del condannato, apprezzata come incompatibile con il regime carcerario, condizione legittimante non solo il rinvio facoltativo della pena ma anche la concessione della particolare species di detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., stante l’identita’ dei presupposti che legittimano l’applicazione dell’una o dell’altra misura.
2. Il vizio motivazionale prospettato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione della pericolosita’ del condannato e’ fondato.
Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena
2.1. Il Tribunale di sorveglianza,nell’indicare le ragioni in base alle quali, nello scegliere tra il differimento della pena, chiesta in via principale dal condannato, e la detenzione domiciliare a tempo, abbia optato per la concessione di quest’ultima misura, indubbiamente piu’ sfavorevole perche’ limitativa dello “status libertatis” (cfr. Sez. 1, n. 15848 del 21/02/2020, Pietrini, Rv. 279126), ha fatto esclusivo riferimento alle “esigenze di certezza ed indefettibilita’ della pena” e al tipo di patologia, considerata non ancora in fase cosi’ avanzata da impedire l’attuazione di un programma terapeutico di recupero clinico.
2.1. Siffatta valutazione e’ parziale e non rispondente ai criteri legali.
Il legislatore non ha fornito criteri espliciti per orientare la scelta fra rinvio secco dell’esecuzione e detenzione domiciliare a durata prestabilita, di guisa che la’ giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, in questo delicato snodo, la discrezionalita’ che il tribunale di sorveglianza esercita sia certamente ampia (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 15848 del 21/02/2020, Pietrini, in motivazione).
Ritiene il Collegio che, esaurita la ricognizione sul versante delle condizioni di salute in rapporto allo specifico contesto detentivo (anche in rapporto al divieto di trattamenti disumani o degradanti) ed individuato, in tal modo, il presupposto legittimante il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, la successiva scelta giudiziale puo’ orientarsi verso la detenzione domiciliare per il termine di durata stabilito e prorogabile, in luogo del rinvio “secco” dell’esecuzione della pena, laddove, nel bilanciamento tra le esigenza di tutela della salute del condannato e quelle della difesa sociale, sia comunque ritenuta prevalente l’esigenza di contenere la residua pericolosita’ attraverso il contesto detentivo esercitando un controllo da parte dello Stato sia pure nelle forme della detenzione domiciliare.
2.2. In questo senso depone l’articolo 147 c.p., comma 4, che espressamente subordina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena alla condizione che non “sussista il concreto pericolo della commissione di delitti”. Attraverso questa disposizione, quindi, il legislatore ha individuato nella pericolosita’ sociale del detenuto un limite all’esercizio del potere del giudice nella concessione del rinvio della pena, operante, per la sua pregnanza, anche in presenza del presupposto legittimante della incompatibilita’ delle condizioni di salute con il carcere. Con questo stesso limite, evidentemente, deve confrontarsi il giudice allorquando, accertata la sussistenza del presupposto della gravita’ delle condizioni di salute ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., e’ chiamato ad operare la scelta tra il rinvio “secco” dell’esecuzione della pena e la detenzione domiciliare temporanea, dovendo, anche in questa eventualita’, operare un contemperamento tra l’esigenza di tutelare la salute del detenuto e la contrapposta esigenza, correlata al mantenimento di una residua forma di contenimento, rappresentata dalla difesa della collettivita’ da condotte delittuose.
Nella ipotesi in cui il giudice, con una valutazione, che certamente non puo’ esaurirsi nella astratta considerazione dei precedenti penali o degli eventuali carichi pendenti, ma che deve essere necessariamente contestualizzata e specificamente riferita alle condizioni di salute del soggetto, ritenga sussistente un residuo pericolo di commissione di delitti da parte del detenuto affetto da infermita’ gravi tali da giustificare il rinvio dell’esecuzione della pena, non sara’ tenuto a rigettare l’istanza mantenendo la detenzione carceraria, ma dovra’, invece, verificare se tale pericolo sia comunque fronteggiabile attraverso la detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; in caso positivo dovra’ senz’altro optare per l’applicazione di questa misura. Solo se il giudizio prognostico depone nel senso di escludere una residua pericolosita’ sociale del detenuto deve farsi luogo al rinvio secco (v. le indicazioni provenienti da Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, cit., Sez. 1, n. 4750 del 14/01/2011, Tinelli, Rv. 249794; Sez. 1, n. 23512 del 08/04/2003, Bisogno, Rv. 224424; Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv. 215494).
Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena
D’altra parte, anche la Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalita’ dell’articolo 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.) ha chiarito che la detenzione domiciliare umanitaria o in deroga ha la finalita’ di salvaguardare contemporaneamente il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza in carcere, e le esigenze di difesa della collettivita’, la quale va protetta dalla potenziale pericolosita’ che sia residuata in capo al soggetto (Corte Cost. n. 99 del 2019). E’ in tale ultima prospettiva che si inscrive il condiviso principio secondo cui, nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche in mancanza di una richiesta dell’interessato, puo’ disporre ex officio la detenzione domiciliare, ove ritenga tale misura piu’ rispondente sia agli interessi della collettivita’ che a quelli del condannato, valutati questi ultimi oggettivamente e complessivamente, anche nella prospettiva dell’ineludibilita’ della esecuzione della pena, una volta venute meno le ragioni del rinvio (Sez. 1, n. 12565 del 03/03/2015, Cizmic, Rv. 262301).
3. In via conclusiva, per le ragioni espresse e in coerenza con quanto rappresentato, l’ordinanza impugnata deve essere annullata nel punto attinto dal ricorso con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che procedera’ a nuovo esame in ordine alla scelta tra rinvio dell’esecuzione della pena e misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all’articolo 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., tenendo conto dei principi e dei rilievi prima svolti e con motivazione completa e immune da vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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