Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 agosto 2021| n. 30704.
Diffamazione e l’esimente del diritto di critica.
In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato; non deve trascendersi, dunque, in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, ma la critica, tanto più quella resa in contesti politici, non può essere asettica o rigorosamente obiettiva, essendo ad essa connaturato un certo grado di parzialità, derivante proprio dalla diversità di opinione circa la soluzione di un problema amministrativo o la gestione di una questione di interesse pubblico. Del resto, secondo le indicazioni provenienti anche dalla Cedu, in una società democratica è auspicabile e, anzi, necessaria una forte quota di tolleranza reciproca rispetto all’esercizio della libertà di espressione avente ad oggetto opinioni dissenzienti su temi di rilevante risonanza pubblica, tanto che la stessa Corte Edu ha più volte sottolineato che la libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica ed è in questa prospettiva che deve essere operato il necessario bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione, tutelato dall’articolo della 10 della Cedu, e il diritto al rispetto della reputazione personale e della vita privata, tutelato dall’articolo 8 della stessa Cedu (nella specie, è stato rigettato il ricorso della parte civile avverso la sentenza liberatoria nei confronti dell’imputato, sindaco di un comune, il quale, coinvolto in una polemica con alcuni attivisti, contrari ad una iniziativa del comune di notevole impatto sociale e molto controversa, aveva nell’ambito di un “botta e risposta” con una di questi attivisti, dapprima sul sito e poi durante un dibattito in consiglio comunale aveva definito le accuse nei suoi confronti «deliranti e fuorvianti» e qualificato il gruppo di attivisti di cui faceva parte la persona offesa «dilettanti allo sbaraglio»).
Sentenza|5 agosto 2021| n. 30704. Diffamazione e l’esimente del diritto di critica
Data udienza 1 giugno 2021
Integrale
Tag – parola: Diffamazione – Disastro ambientale – Durissimo attacco al sindaco definito anche dilettante allo sbaraglio – Cittadini attivisti – Diritto di critica – Libertà di pensiero – Difesa – Informazioni innocue – Informazioni offensive e preoccupanti per la parte avversa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS) parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. GIORDANO LUIGI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Diffamazione e l’esimente del diritto di critica
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa del 5.4.2018, ha assolto (OMISSIS) dal reato di diffamazione ai danni di (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste, ritenuta la scriminante del diritto di critica politica.
L’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno, per aver offeso la reputazione della persona offesa, pubblicando sul sito del comune di Tresana, di cui era Sindaco, un comunicato con cui definiva “deliranti e fuorvianti” le accuse rivolte nei suoi confronti dalla persona offesa in un articolo pubblicato in data (OMISSIS) sul quotidiano “(OMISSIS)” e, successivamente, nella seduta del consiglio comunale del 22.9.2012, definendo il gruppo di attivisti di cui faceva parte la persona offesa “dilettanti allo sbaraglio”.
La querelle tra l’amministratore locale e la vittima del reato si radica in una drammatica vicenda occorsa nel gennaio 2012 nel territorio comunale di Tresana, quando l’esplosione del metanodotto della (OMISSIS) s.p.a. provoco’ la morte di una persona e il ferimento di altre undici, rimaste, anche gravemente, ustionate; tra queste proprio (OMISSIS) e alcuni suoi familiari (la vittima aveva riportato anche ingenti danni economici alla sua proprieta’).
La notizia del ripristino del metanodotto nella stessa collocazione fisica aveva indotto un gruppo di cittadini interessati a farsi promotore di iniziative di protesta, tra le quali una petizione alla Prefettura per evitare il ripristino dell’impianto, e la successiva mancata adesione del Sindaco (OMISSIS) all’iniziativa aveva condotto allo scontro degli attivisti con quest’ultimo.
Diffamazione e l’esimente del diritto di critica
2. Ha proposto ricorso la parte civile, persona offesa dal reato, agli effetti civili, deducendo, tramite il difensore:
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del diritto di critica politica, laddove nella condotta della persona offesa non si puo’ cogliere alcuna espressione di volonta’ “politica”, dovendo invece ragionarsi in termini di rappresentazione di un proprio vitale interesse, stante la paura del ripetersi di un evento cosi’ terribile e dalle conseguenze gravissime;
– violazione di legge in relazione ancora all’articolo 51 c.p. per aver ritenuto la Corte d’Appello non offensivo il termine “delirante”, ridotto al rango di “espressione forte e anche suggestiva” utilizzata al fine di “rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta, e per averlo collegato alle sole dichiarazioni della persona offesa rese al giornale “(OMISSIS)”, disgiungendolo dal riferimento, invece obbligato, all’autrice delle dichiarazioni stesse. In altre parole, la difesa ritiene che appellare come “deliranti” le parole di qualcuno equivalga a dare del “delirante” all’autore di quelle parole, nel senso di “folle”, “insensato”, “farneticante”, con evidente intento spregiativo e offensivo e altrettanto evidente idoneita’ diffamatoria;
– violazione di legge in relazione alla ritenuta operativita’ del diritto di critica politica avuto riguardo anche all’espressione diffamatoria “dilettanti allo sbaraglio”, che e’ stata ritenuta erroneamente non offensiva e non diretta nei confronti della vittima espressamente, ma di tutto il gruppo di cittadini intenti a protestare per la questione metanodotto.
La motivazione, poi, e’ del tutto contraddittoria quando ritiene la scriminante pur riconoscendo che la vittima e gli altri componenti del gruppo di cittadini in protesta non fossero competitor politici, avversari politici, ma “cittadini colpiti dalla tragedia”.
Dunque, e’ la stessa Corte d’Appello a riconoscere che la fattispecie non rientri in un’ipotesi di “critica politica”, ma si traduca in gravi attacchi personali”, utilizzando espressioni “aspre e sarcastiche”, “umanamente censurabili in quanto rivolte a cittadini comunque colpiti dalla tragedia dell’esplosione del metanodotto”.
3. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. L’imputato, il 26.5.2021, ha depositato memorie difensive tramite il proprio difensore di fiducia, con le quali chiede venga dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, sottolineando la continenza delle espressioni verbali utilizzate e evocando la giurisprudenza della Corte EDU e quella interna, che hanno interpretato a maglie larghe il diritto di critica
4.1. In data 24.5.2021 la parte civile ha depositato memoria con cui ribatte alle conclusioni del PG, ribadendo le ragioni per l’accoglimento del proprio ricorso.
Diffamazione e l’esimente del diritto di critica
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ nel complesso infondato e deve essere rigettato.
2. La vicenda, che senza dubbio presenta aspetti di delicata sovrapposizione tra i diritti di manifestazione del pensiero e il diritto della persona, “offesa” dalla condotta ritenuta diffamatoria sia in contestazione che nella sentenza di primo grado, a vedersi riconosciuta una sfera di inviolabilita’ del proprio onore, in un contesto di accadimenti dei quali ella e’ stata drammaticamente e dolorosamente protagonista, e’ stata ricostruita dalla Corte d’Appello in adesione ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimita’ quanto alla scriminante della critica politica.
La motivazione impugnata, poi, e’ priva di iati logici, sicche’ si sottrae al sindacato di legittimita’, quanto alla rappresentazione fattuale dell’accaduto ed al ruolo della vittima del reato, individuata quale esponente di un gruppo di “attivisti” anti-metanodotto, operativi su di un tema di interesse pubblico locale, rimanendo in ogni caso irrilevante, ai fini della risoluzione della questione giuridica sottoposta al Collegio circa la configurabilita’ della scriminante della critica politica in favore dell’imputato, che la persona offesa si senta e sia stata, anche e soprattutto, vittima della tragedia verificatasi nel 2012 e, in quanto tale, insieme ad altri cittadini, egualmente in parte coinvolti, abbia deciso di dedicarsi a contrastare il rischio di una nuova, pericolosa allocazione dell’opera. Invero, la Corte di merito ha valutato la sussistenza di una situazione di dissenso tra il sindaco e la ricorrente, a capo di detto gruppo di cittadini – attivisti, relativamente alla gestione della fase amministrativa post-disastro.
L’esplosione, come detto, provoco’ la morte di una persona e il ferimento di altre undici, rimaste, anche gravemente, ustionate; tra queste proprio (OMISSIS) e alcuni suoi familiari (la vittima aveva riportato anche ingenti danni economici alla sua proprieta’). La querelle tra l’amministratore locale e la vittima del reato sorge nel momento in cui si diffonde la notizia del possibile ripristino del metanodotto nella stessa collocazione fisica ante-disastro, il che aveva indotto un gruppo di cittadini interessati a farsi promotore di iniziative di protesta, tra le quali una petizione alla Prefettura per evitare il ripristino dell’impianto, e la successiva mancata adesione del Sindaco (OMISSIS) all’iniziativa aveva condotto allo scontro degli attivisti con quest’ultimo.
Diffamazione e l’esimente del diritto di critica
Il contesto di forte dissenso politico-amministrativo tra l’amministrazione comunale ed il gruppo di attivisti capeggiato dalla parte civile e’ stato ritenuto fondamentale dalla Corte d’Appello al fine di valutare la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica, unitamente al tenore ed al contenuto delle formule lessicali utilizzate dal sindaco nel comunicato di risposta, coevo alla “lettera aperta” pubblicata dalla ricorrente sul quotidiano “(OMISSIS); comunicato che e’ stato pubblicato, appunto, cosi’ come la “lettera”, il giorno 8 settembre 2013, senza dubbio inopportunamente sul sito internet del Comune di Tresana.
Tuttavia, al di la’ dell’inopportunita’ dell’utilizzo di un simile mezzo per rispondere aspramente alle “accuse” mossegli dalla persona offesa tramite la “lettera aperta”, non puo’ condividersi la prospettazione della ricorrente circa l’insussistenza della scriminante della critica politica rispetto all’operato del sindaco.
L’endiadi utilizzata in questa prima fase della condotta oggetto di contestazione e’ stata correttamente valutata dalla sentenza impugnata come non espressiva di disprezzo per la persona offesa; ed invece, essa e’ stata ricondotta unicamente al contenuto delle idee alla base della protesta (queste sole considerate “deliranti e fuorvianti”), idee che il sindaco, esprimendo la sua legittima opinione politica al riguardo, in risposta alla sferzante lettera, riteneva distoniche rispetto a quanto stava accadendo nell’ambito della ricollocazione del metanodotto.
Il Collegio rammenta che, secondo consolidati orientamenti, in tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalita’ di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084); non deve trascendersi, dunque, in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/9/2020, Capozza, Rv. 279909) ma la critica, tanto piu’ quella resa in contesti politici, non puo’ essere asettica o rigorosamente obiettiva (cfr. Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340), essendo ad essa connaturato un certo grado di parzialita’, derivante proprio dalla diversita’ di opinione circa la soluzione di un problema amministrativo o la gestione di una questione di interesse pubblico.
Diffamazione e l’esimente del diritto di critica
La dinamica dell’accaduto, in estrema sintesi, si innesta sull’esercizio di opinioni in ambito politico e si e’ svolta secondo uno schema fenomenologico sussumibile nella categoria del “botta e risposta”, tra il sindaco e la persona offesa, entrambi punti di emersione delle opzioni opposte fronteggiantisi sulla collocazione del metanodotto (OMISSIS) dopo il disastro del 2012; ed e’ noto che in un simile contesto si “tollerano” limiti piu’ ampi alla tutela della reputazione (cfr. Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093).
3.1. Anche la seconda parte della contestazione del reato di diffamazione e’ stata adeguatamente valutata dal provvedimento impugnato per essere inseribile in un contesto di critica politica e di operativita’ della scriminante prevista dall’articolo 51 c.p. Invero, appare evidente, anche dal punto di vista semantico, che l’espressione “dilettanti allo sbaraglio” sia di scarso impatto offensivo e si riveli, oramai, di uso abbastanza comune per descrivere una certa quota di incompetenza da parte di chi agisca in un ambito tecnico senza averne il necessario background culturale e nozionistico; si tratta di una locuzione, piuttosto, scevra da connotazioni prettamente negative, ma soltanto, appunto, utile a sottolineare la distanza tra i “dilettanti” e la materia su cui essi si propongono di intervenire.
Il “luogo” virtuale ove tale espressione, poi, e’ stata pronunciata, il dibattito in consiglio comunale, amplifica il carattere “politico” del contesto, rafforzando la correttezza della decisione circa la sussistenza della scriminante in esame.
3.2. Del resto, in una societa’ democratica e’ auspicabile e, anzi, necessaria una forte quota di tolleranza reciproca rispetto all’esercizio della liberta’ di espressione avente ad oggetto opinioni dissenzienti su temi di rilevante risonanza pubblica.
La Corte EDU ha piu’ volte enunciato il principio secondo cui deve essere sempre verificato, per poter incriminare il diritto di espressione, se l’ingerenza dello Stato sia da ritenersi “necessaria”, ai sensi dell’articolo 10 § 2 CEDU, nell’esercizio di tale diritto fondamentale.
Da ultimo, nella pronuncia, Tete c. Francia del 26 marzo 2020, la Corte di Strasburgo ha sottolineato che la liberta’ di espressione e’ uno dei fondamenti essenziali di una societa’ democratica e una delle condizioni essenziali per il suo progresso e per lo sviluppo di tutti.
Tale diritto fondamentale di liberta’ si applica non soltanto alle informazioni o idee accolte con favore o ritenute innocue o indifferenti, ma anche a quelle che possono offendere, urtare o preoccupare individui o gruppi di persone di opinioni differenti.
Secondo la Corte EDU, questa e’ l’essenza del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di apertura senza i quali non esiste una “societa’ democratica”.
Le eccezioni a tale liberta’ devono essere interpretate restrittivamente e la necessita’ di limitarla deve essere dimostrata in modo convincente.
E sulla base di questi principi deve essere operato il necessario bilanciamento tra il diritto alla liberta’ di espressione, tutelato dall’articolo 10 CEDU, ed il diritto al rispetto della reputazione personale e della vita privata, tutelato dall’articolo 8 CEDU (sulla necessita’ del bilanciamento, secondo i parametri indicati, cfr. anche la sentenza Corte EDU, 6 novembre 2018, Vicent del Campo c. Spagna).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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